Social Security Contributions Recalculation for Independent Worker with Interrupted Activity
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn independent worker appealed a social security contributions decision which was initially based on a self-declared annual income of CHF 30,000 for the period starting December 1, 1998. The worker argued that contributions for the period December 1, 1998, to June 30, 1999, should be calculated based on the actual earnings of CHF 15,400 for that period, which equates to an annual income of CHF 26,400, as their activity had ceased on June 30, 1999. The court ruled that since the worker began independent activity mid-period and their activity concluded, the extraordinary calculation procedure applied, meaning contributions should be based on the income actually received during the period of activity, thereby annulling the original decision and ordering the contributions office to recalculate based on the proven annual income of CHF 26,400 for the specified period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 cpv. 1 prima, Art. 4 LAVS, Art. 9 cpv. 1 LAVS, Art. 17 OAVS, Art. 9 cpv. 2 LAVS, Art. 23 cpv. 1 OAVS; Social Security Contributions Recalculation for Independent Worker with Interrupted Activity: The worker argued that contributions for the period December 1, 1998, to June 30, 1999, should be calculated based on the actual earnings of CHF 15,400 for that period, which equates to an annual income of CHF 26,400, as their activity had ceased on June 30, 1999. The court ruled that since the worker began independent activity mid-period and their activity concluded, the extraordinary calculation procedure applied, meaning contributions should be based on the income actually received during the period of activity, thereby annulling the original decision and ordering the contributions office to recalculate based on the proven annual income of CHF 26,400 for the specified period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the procedural basis allowing the decision to be made by a single Judge because the matter did not raise principal legal questions.
The rule applied for calculating contributions under the extraordinary procedure, which justifies the recalculation based on the income received during the contribution period.
Mentioned in the reasoning section regarding the binding nature of fiscal authorities' determinations, although the decision ultimately proceeds under Art. 25 OAVS due to the commencement of activity.
Mentioned in the reasoning section as the basis for the compensation fund to evaluate the net income when fiscal authorities cannot communicate it, a principle used in the factual assessment.
Cited in the reasoning section to explain the ordinary contribution calculation procedure based on income from the preceding two years.
Cited in the reasoning section to define income from independent professional activities.
Cited in the reasoning section to detail deductible expenses from gross income for independent lucrative activity, although the current version (post-1997 revision) was also referenced.
Cited in the reasoning section to define income from independent lucrative activity.
Cited in the reasoning section stating that contributions are levied on both dependent and independent lucrative income.
Cited in the reasoning section to establish the obligation to pay contributions as long as lucrative activity is performed.
This article is not cited, but the dispositions regarding costs are present in order 2.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 30.1999.00130 mm · Lugano 4 gennaio 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
con redattore: · Maurizio Macchi
segretario: · Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 agosto 1999 di
__________ __________, ____________________, rappr. da: __________ __________, ____________________ -__________o, contro
la decisione del __________ emanata da Cassa cant. di compensazione, __________, in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione __________ 1999 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha fissato i contributi AVS/AI/IPG dovuti da __________ __________ (1955), per l’attività indipendente da essa esercitata durante il periodo 1° dicembre 1998-31 dicembre 1999, sulla base di un reddito medio annuo pari a fr. 30’000 e di un capitale investito uguale a zero. I contributi sono stati calcolati sulla base del reddito presumibile annuo indicato dall’assicurata stessa nel questionario d’affiliazione 25 marzo 1999 (doc. 1).
1.2. Con tempestivo ricorso 26 agosto 1999, l’assicurata, rappresentata dalla __________ fiduciaria, ha impugnato la suddetta decisione formale, chiedendo che la Cassa venga condannata ad emanare una “... nuova decisione per il periodo 1° dicembre 1998-30 giugno 1999 la quale rifletterà i contributi effettivamente dovuti calcolati in base ai compensi ricevuti” (I).
Queste, in particolare, le considerazioni espresse dall’insorgente a supporto della propria pretesa ricorsuale:
" La signora __________i, per un periodo determinato (dal 01.12.1998 al 30.06.1999), impartiva lezioni presso la Scuola __________ __________ di __________ quale indipendente.
Durante questo periodo, come risulta dall’allegata dichiarazione, ha percepito un compenso di CHF 15’400 (media di CHF 26’400 annui).
(...).
Vi informiamo che i docenti della __________ __________ non sono dipendenti bensì indipendenti, nel caso specifico, tassati alla fonte. Non ci sarà pertanto conguaglio alcuno dato che non verrà mai emessa una notifica della tassazione.
La signora __________ inoltre ha terminato la sua attività in Svizzera per cui dovrà comunque essere emesso un conteggio pro rata temporis a tutto il 30.06.1999” (I).
1.3. Con risposta di causa 7 settembre 1999, la Cassa di compensazione ha postulato che il gravame venga evaso ai sensi dei considerandi, limitando l’affiliazione dell’assicurata al periodo 1° dicembre 1998-30 giugno 1999 e fissando i contributi sociali sulla base di un reddito annuo medio pari a fr. 26’400 (III).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. Gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un’attività lucrativa (art. 3 cpv. 1 prima frase LAVS).
A norma dell’art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di un’attività salariata, sia dal reddito di un‘attività lucrativa indipendente.
Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente "comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri".
A norma dell'art. 17 OAVS è considerato reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente il reddito conseguito in proprio nell'agricoltura, nella selvicoltura, nel commercio, nelle arti e mestieri, nell'industria e nelle professioni liberali, inclusi tra l’altro le partecipazioni agli utili spettanti ai membri di società in nome collettivo e in accomandita e di altre unioni di persone, senza personalità giuridica, che si prefiggono un fine lucrativo, per quanto detti membri siano elencati nell’art. 20 cpv. 3, e nella misura in cui tali partecipazioni eccedono l’interesse deducibile in virtù dell’articolo 18 capoverso 2.
2.3. Ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAVS, in vigore fino al 31 gennaio 1996, il reddito netto proveniente da un'attività lucrativa indipendente é stabilito deducendo dal reddito lordo:
- le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo;
- gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali consentiti dall'uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite;
- le perdite commerciali subite e allibrate;
- le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, durante il periodo di computo, a scopo di beneficenza al proprio personale, sempreché sia garantito che siffatte elargizioni non possano ulteriormente servire ad altro uso, e le elargizioni fatte unicamente a scopo di utilità pubblica. Sono eccettuati i contributi da versare in conformità dell'articolo 8 e i supplementi in conformità della legge sull'assicurazione per l'invalidità e della legge sull'indennità di perdita di guadagno ai militari e alle persone obbligate al servizio della protezione civile;
- un interesse del capitale proprio investito nell'azienda, fissato dal Consiglio federale su proposta della
Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
La decima revisione della LAVS, entrata in vigore il 1° gennaio 1997, ha leggermente modificato l'art. 9 cpv. 2 LAVS. Secondo il nuovo tenore della disposizione:
" Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:
d. le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, durante il periodo di computo, a scopo di beneficenza al proprio personale, sempre che sia garantito che siffatte elargizioni non possano ulteriormente servire ad altro uso, e le elargizioni fatte a scopo esclusivamente di utilità pubblica. Non sono deducibili i contributi da versare in conformità all'articolo 8 e quelli previsti dalla legge sull'assicurazione per l'invalidità e dalla legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile.
e. i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto equivalgono alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;
f. l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda. Il Consiglio federale fissa il tasso d'interesse d'intesa con la Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità”.
2.4. Le relative disposizioni di esecuzione distinguono due procedure di calcolo dei contributi per gli indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22 seg. OAVS) e quella straordinaria (art. 24 seg. OAVS).Nella procedura ordinaria, il contributo annuo AVS è calcolato sul reddito medio conseguito in un periodo di due anni. Il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione, che inizia ogni anno pari, costituiscono il periodo di computo, il quale coincide con quello dell'imposta federale diretta (art. 22 cpv. 1 e 2 OAVS).
Ciò permette alle casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il reddito ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede fiscale.
Infatti, a mente dell'art. 23 cpv. 1 OAVS, le autorità fiscali e cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, cresciuta in giudicato e adattata alle disposizioni dell'imposta federale diretta.
Le indicazioni fornite dall'autorità fiscale sono vincolanti per la Cassa di compensazione, e, in generale, anche per l'autorità giudicante in via di ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere, le comunicazioni delle autorità fiscali sono verificabili, ciò permetterebbe alle casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione. Circostanza questa che non é compatibile con la volontà del legislatore (RCC 1992 pag. 35).
2.5. La procedura straordinaria è applicabile nei casi previsti dalla legge.
Se l'assicurato inizia un'attività indipendente, o se le basi del suo reddito hanno subito, dopo il periodo di computo per il quale l'autorità fiscale cantonale ha stabilito il reddito, una durevole modificazione in seguito a cambiamento di professione o d'azienda, all'estinguersi o al sorgere di una fonte di reddito, a una nuova ripartizione del reddito aziendale, oppure a causa dell'invalidità dell'assicurato, e se ciò ha influito sensibilmente sull'importo del reddito, la cassa di compensazione accerta il reddito netto determinante e fissa i relativi contributi per il periodo decorrente dall'inizio della predetta attività, rispettivamente dai suddetti mutamenti, fino all'inizio del prossimo periodo ordinario di contribuzione (art. 25 cpv. 1 OAVS).
2.6. In concreto, __________ __________ é stata affiliata alla categoria delle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente a contare dal 1° dicembre 1998, conformemente alle indicazioni contenute nel questionario per l’affiliazione degli indipendenti 25 marzo 1999 (doc. 1).
Dalla dichiarazione 18 agosto 1999 della Scuola __________ di __________ emerge che l’assicurata ha svolto la propria attività presso il medesimo istituto soltanto sino al 30 giugno 1999 (doc. A2). È, pertanto, a ragione che l’autorità amministrativa convenuta ha provveduto, in data 3 settembre 1999 (doc. 2), a stralciare, con effetto appunto dal 30 giugno 1999, __________ __________ dalla categoria delle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente.
A proposito del metodo di calcolo per stabilire l’ammontare dei contributi, si osserva che, avendo l’assicurata iniziato un’attività indipendente nel dicembre 1998, per la determinazione dei contributi sociali dovuti per il periodo 1° dicembre 1998-30 giugno 1999, torna chiaramente applicabile la procedura straordinaria ex art. 25 OAVS e, quindi, i redditi percepiti nel periodo di contribuzione stesso.
A mente dell’art. 24 cpv. 1 OAVS, qualora le autorità fiscali cantonali non possano comunicare il reddito, spetta alla cassa di compensazione valutare il reddito netto determinante per stabilire il contributo annuo.
*In casu*, dalla querelata decisione formale risulta che la Cassa si é fondata su di un reddito annuo presumibile pari a fr. 30’000, desumendolo dal questionario per l’affiliazione degli indipendenti compilato dall’insorgente stessa in data 25 marzo 1999 (cfr. doc. 1). Ciò nondimeno, la Scuola __________ ha attestato che, durante il periodo 1° dicembre 1998-30 giugno 1999, __________ __________ ha, in realtà, percepito onorari ammontanti a fr. 15’400 (doc. A2), ciò che corrisponde ad un reddito annuo pari a fr. 26’400.
Ora - così come espressamente riconosciuto dalla Cassa in risposta (III) - i contributi dovuti per l’attività indipendente esercitata dal 1° dicembre 1998 al 30 giugno 1999, vanno definitivamente fissati in base ad un reddito determinante di fr. 26’400.
In siffatte circostanze, l’impugnata decisione formale 18 agosto 1999 non può che venire annullata.
L’affiliazione quale indipendente di __________ __________ decorre, pertanto, dal 1° dicembre 1998 e termina il 30 giugno 1999, rispettivamente, i contributi AVS/AI/IPG dovuti per questo stesso periodo vanno calcolati in base ad un reddito annuo pari a fr. 26’400.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto.
§ La decisione impugnata é annullata.
§§ L’affiliazione alla Cassa di compensazione quale indipendente di __________ __________ ha avuto inizio il 1° dicembre 1998 ed é terminata il 30 giugno 1999.
§§§ L’incarto é rinviato alla Cassa affinché stabilisca i contributi sociali dovuti da __________ __________ dal 1° dicembre 1998 al 30 giugno 1999 sulla base di un reddito aziendale di
fr. 26’400.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa di compensazione verserà a __________ __________ fr. 200.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ___________ _________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti