AVS Contribution Assessment Dispute Settled by Agreement
Sintesi Legislator
Generato dall'IATwo parties appealed decisions regarding the assessment of social security contributions (AVS) based on business income, specifically contesting the inclusion of active interest income for contribution periods up to 1995. During proceedings, the offsetting fund admitted it had mistakenly excluded this interest for some years and proposed revising the 1994/95 assessment for one party to match the other, which the appellants accepted, agreeing that for subsequent years (1996 onwards), disputes over income qualification should be addressed through tax appeals, thereby rendering the current cases moot due to a negotiated settlement which the court subsequently homologated, striking the cases from the rolls.
Regesto Legislator
Generato dall'IAlegge di procedura 6.4.1961, Art. 1, Art. 2; AVS Contribution Assessment Dispute Settled by Agreement: During proceedings, the offsetting fund admitted it had mistakenly excluded this interest for some years and proposed revising the 1994/95 assessment for one party to match the other, which the appellants accepted, agreeing that for subsequent years (1996 onwards), disputes over income qualification should be addressed through tax appeals, thereby rendering the current cases moot due to a negotiated settlement which the court subsequently homologated, striking the cases from the rolls.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the context of the procedural rules governing the decision.
This article (or the reference to the procedural law itself) grounds the decision to strike the cases from the roll based on the settlement.
This article (or the reference to the procedural law itself) governs the decision on court fees (no fee imposed).
Testo completo
RACCOMANDATA
Incarto n. 30.1998.00240 30.1998.00251-252 bs · Lugano 4 gennaio 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
visti i ricorsi del 2 novembre 1998 e 30 dicembre 1998 interposti da
1. avv. __________ __________, ____________________,
2. avv. __________ __________, ____________________, rappr. da: avv. __________ __________, ____________________, contro
le decisioni del _________ emanata dalla Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________, in materia di contributi AVS
viste le risposte del 4 e 5 febbraio 1998 e del 14 dicembre 1998 della parte convenuta;
richiamato il verbale del 16 novembre 1999 del seguente tenore:
" La parte convenuta riconosce di aver erroneamente stralciato dal reddito aziendale gli interessi attivi contabilizzati a conto economico relativi ai periodi contributi AVS 1992/1993, 1994/95. Tenuto che il fisco aveva correttamente inglobato detti interessi nel reddito aziendale, rilevato inoltre la disparità di trattamento nella determinazione dei contributi AVS 1994/95 tra i due ricorrenti con conseguente rispetto del rispetto del principio dell'affidamento sotto tutti i suoi aspetti, la Cassa propone:
la revisione della decisione di fissazione di contributi 1994/95 dell'avv. Cattaneo nel senso di applicare gli stessi parametri riconosciuti per la medesima decisione di contribuzione dell'avv. __________, con conseguente deduzione degli interessi attivi, sulla base di una decisione che verrà intimata successivamente all'avv. __________.
I ricorrenti accettano tale proposta di cui sopra e danno atto che a partire dall'anno di contribuzione 1996, in applicazione del principio che le comunicazione del fisco inerenti l'ammontare del reddito aziendale determinano la fissazione dei contributi AVS, eventuali contestazioni in merito alla qualifica di tale reddito sono da sollevare in sede di reclamo fiscale; riconoscono le decisioni relative agli anni di contribuzione 1996/97 e rinunciano ad una indennità di ripetibili.
I ricorrenti sottolineano comunque che per quanto attiene i contributi fino al 1995 si sono avvalsi di una prassi in essere e hanno operato in perfetta buona fede."
rilevato che le cause sono divenute di conseguenza prive di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1.
le cause sono stralciate dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;
2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
3. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi