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20.2009.12.3 • TE TI 20.2009.12.3 Generato dall'IA

Expropriation Compensation for Unauthorized Parking Space Devaluation

Numero d'incarto 20.2009.12.3
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The expropriation authority proceeded with the formal expropriation of a small portion of a property to construct a sidewalk along a cantonal road to improve pedestrian safety. The property owner accepted the compensation offered for the land taken and temporary occupation but later claimed an additional indemnity for the devaluation of the property due to the loss of an external parking space. The court rejected the claim for devaluation because it was submitted too late, as all claims regarding the expropriation must be raised during the objection period defined by law, and the owner failed to raise this specific claim defensively or subordinately in their initial objection. Furthermore, the court found the claim substantively unfounded because the parking area in question was never formally authorized and did not meet the minimum dimensional standards for a compliant parking space, thus lacking the requisite protectable status for expropriation compensation.

Regesto Legislator

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Art. 26 cpv. 2 Lstr, Art. 24 cpv. 2 let. d Lespr, Art. 32 Lespr, Art. 30 Lespr, Art. 11 let b Lespr, Art. 73 cpv. 1 Lespr; Expropriation Compensation for Unauthorized Parking Space Devaluation: The property owner accepted the compensation offered for the land taken and temporary occupation but later claimed an additional indemnity for the devaluation of the property due to the loss of an external parking space. The court rejected the claim for devaluation because it was submitted too late, as all claims regarding the expropriation must be raised during the objection period defined by law, and the owner failed to raise this specific claim defensively or subordinately in their initial objection. Furthermore, the court found the claim substantively unfounded because the parking area in question was never formally authorized and did not meet the minimum dimensional standards for a compliant parking space, thus lacking the requisite protectable status for expropriation compensation.

Parole chiave

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indennità d'espropriazione diritto fondiario area di parcheggio appropriazione indebita di beni demaniali contributo sostitutivo per posteggi distrazione di valori patrimoniali Indennità per svalutazione - pretesa tardiva - perdita posteggi

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 11 let b Lespr

Although the request for devaluation was rejected (order 1), this provision was used to determine that the claim for compensation for the loss of parking spaces was unfounded on the merits.

art. 73 cpv. 1 Lespr

This provision was cited as the basis for ordering the expropriating entity to bear the judicial tax and costs (order 2).

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Testo completo

Incarto n. 20.2009.12-3 · Lugano 25 maggio 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente · Margherita De Morpurgo e dai membri · ing. Gianfranco Sciarini arch. Alberto Canepa segretario giudiziario · Enzo Barenco

statuendo nella procedura di espropriazione formale successiva a procedura di approvazione dei progetti definitivi promossa da

ISEP 1 rappr. dal RA 1 contro COES 2

concernente la formazione del marciapiede e la messa in sicurezza dei passaggi pedonali sulla strada cantonale __________ - __________, nel Comune di __________ (ora Comune __________) su Via __________ in zona abitato,

relativamente al mapp. no. 1184 RFD di __________),

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato, in fatto ed in diritto

- che lo ISEP 1 ha risolto di procedere ad una serie di interventi lungo la strada cantonale che attraversa l’abitato di __________ allo scopo di migliorare la sicurezza dell’utenza pedonale nell’attraversamento della carreggiata e di garantire nel contempo la continuità dei camminamenti pedonali anche a valle della strada dove sono ubicate alcune importanti strutture d’interesse pubblico;

- che, in applicazione degli art. 16 ss della Legge sulle strade (Lstr) e degli art. 20 ss della Legge di espropriazione (Lespr), il progetto e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal 30.3 al 28.4.2009;

- che entro i termini di legge sono pervenute due opposizioni, una delle quali interposta il 21.4.2009 da COES 2 proprietario del mapp. no. 1184. All’altezza di questo fondo il progetto prevede la formazione di un marciapiede la cui esecuzione implica l’espropriazione di 4 mq e l’occupazione temporanea di 8 mq della particella per le quali è offerta, rispettivamente, un’indennità di fr. 50.- il mq e di fr. 10.- a corpo. Il proprietario si è limitato a contestare l’intervento espropriativo argomentando che il sedime interessato è utilizzato come posteggio esterno e ne ha chiesto la sostituzione con un posto auto sulla part. no. 1182 anch’essa di sua proprietà;

- che il Consiglio di Stato ha approvato il progetto e respinto nel contempo le suddette opposizioni con risoluzione del 16.9.2009 cresciuta incontestata in giudicato;

- che l’incarto è quindi stato trasmesso a questo tribunale per i suoi incombenti (art. 26 cpv. 2 Lstr);

- che con istanza 19.11.2009 l’ente espropriante ha chiesto l’anticipata immissione in possesso dal 1°.3.2010, provvedimento che l’espropriato ha autorizzato con scritto del 3.2.2010;

- che all’udienza di conciliazione del 21.4.2010 l’espropriato ha dichiarato di accettare le indennità offerte nella tabella pubblicata, ma ha rivendicato in aggiunta un risarcimento di fr. 60/80'000.- a titolo di svalutazione della proprietà per la perdita di un posteggio;

- che l’adesione alle offerte di indennità per l’espropriazione parziale e l’occupazione temporanea di cui alla tabella di espropriazione, risultante dal verbale di udienza del 21.4.2010, costituisce accordo ai sensi degli art. 43 e 44 Lespr. Da decidere resta quindi unicamente la domanda di indennizzo per titolo di svalutazione;

- che le pretese d’indennità devono essere inoltrate entro il termine di pubblicazione degli atti (art. 24 cpv. 2 let. d Lespr);

- che in concreto la domanda è stata presentata solo all’udienza di conciliazione del 21.4.2010 ed è quindi manifestamente tardiva;

- che una pretesa tardiva è ricevibile a condizione che siano adempiuti i requisiti posti dall’art. 32 Lespr, ciò che non è il caso nella fattispecie in esame. Infatti, l’opposizione interposta dall’espropriato dimostra come egli fosse perfettamente in grado di valutare l’incidenza dell’intervento sul mapp. no. 1184; perciò egli avrebbe potuto (e dovuto) manifestare nel contempo, almeno in via cautelativa o subordinata, anche la volontà di ottenere un risarcimento per la perdita del posteggio qualora la sua opposizione non fosse stata accolta;

- che tanto meno la domanda può essere valutata d’ufficio non essendo riconducibile ad un diritto accertato nella tabella o altrimenti notorio (art. 30 Lespr);

- che pertanto la pretesa d’indennità per titolo di svalutazione è irricevibile;

- che a prescindere dalle considerazioni che precedono essa è comunque anche infondata nel merito;

- che il sacrificio di posteggi o di aree destinate a posteggio è indennizzabile sulla base dell’art. 11 let b Lespr solo a condizione che i posti auto soppressi in seguito all’espropriazione non fossero abusivi od oggetto di una concessione precaria (TRAM 50.2005.11-12 del 19.2.2007, 50.2005.25 del 1°.12.2006) e purché presentassero almeno le dimensioni minime prescritte;

- che in concreto l’area utilizzata come posteggio è costituita da una striscia irregolare posta a margine della strada cantonale lungo il muro dell’abitazione al mapp. no. 1184; essa ha una larghezza variabile da un massimo di ca. m 2.40 ad un minimo di ca. cm 60 ed una lunghezza di ca. m 5.80 (cfr. documentazione fotografica; piani);

- che il posteggio non vi è mai stato formalmente autorizzato. Inoltre, palesemente, il sedime non ha le misure minime per poter essere destinato a parcheggio e neppure offre lo spazio minimo affinché le manovre non siano d’intralcio alla circolazione sulla strada cantonale (cfr. Norma VSS 640 291a, tav. 2 p. 11 ). Il posto auto litigioso è dunque ben lungi dall’essere conforme

- che di conseguenza la situazione non è tutelabile dal profilo espropriativo;

- che la tassa di giustizia e le spese del presente giudizio sono a carico dell’ente espropriante (art. 73 cpv.

1 Lespr). L’espropriato non si è avvalso della consulenza di un legale e pertanto non si assegnano ripetibili.

Per i quali motivi

richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia 1. La richiesta di indennità per titolo di svalutazione è respinta.

2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.- sono a carico dell’ente espropriante. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

4. Intimazione a:

- -

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo Enzo Barenco