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20.2009.12 Generato dall'IA

Expropriation Indemnity Claim Barred by Deadline and Lack of Legal Merit for Informal Parking Loss

Numero d'incarto 20.2009.12
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A formal expropriation was initiated to construct a pavement and pedestrian safety measures along a cantonal road, requiring the permanent expropriation of 4 sqm and temporary occupation of 8 sqm of a specific plot of land. The landowner initially objected to the intervention, requesting a replacement parking space, but later accepted the standard indemnities offered in the published table. However, during the conciliation hearing, the landowner belatedly claimed an additional CHF 60,000–80,000 for the devaluation of the property due to the loss of an external parking space. The court dismissed the devaluation claim, ruling it was inadmissible as it was submitted outside the statutory deadline for indemnity claims, as the landowner was aware of the impact during the initial objection period and should have cautiously requested compensation then. Furthermore, the claim lacked merit because the area used for parking was non-conforming, informal, and lacked the minimum legal dimensions and operational space required to be protected or indemnifiable under expropriation law.

Regesto Legislator

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Art. 26 cpv. 2 Lstr, Art. 24 cpv. 2 let. d Lespr, Art. 32 Lespr, Art. 30 Lespr, Art. 11 let b Lespr, Art. 73 cpv. 1 Lespr; Expropriation Indemnity Claim Barred by Deadline and Lack of Legal Merit for Informal Parking Loss: The landowner initially objected to the intervention, requesting a replacement parking space, but later accepted the standard indemnities offered in the published table. However, during the conciliation hearing, the landowner belatedly claimed an additional CHF 60,000–80,000 for the devaluation of the property due to the loss of an external parking space. The court dismissed the devaluation claim, ruling it was inadmissible as it was submitted outside the statutory deadline for indemnity claims, as the landowner was aware of the impact during the initial objection period and should have cautiously requested compensation then. Furthermore, the claim lacked merit because the area used for parking was non-conforming, informal, and lacked the minimum legal dimensions and operational space required to be protected or indemnifiable under expropriation law.

Parole chiave

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espropriazione temporanea diritto fondiario area di parcheggio termine legale multa per divieto di sosta risarcimento del danno da sosta

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 11 let b Lespr

Cited in the reasoning regarding the non-compensability of the parking space loss due to non-compliance with minimum requirements.

art. 73 cpv. 1 Lespr

Cited in the dispositive for imposing court costs on the expropriating authority.

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Testo completo

Incarto n. 20.2009.12-3

Lugano

25 maggio 2010

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Gianfranco Sciarini

arch. Alberto Canepa

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo nella procedura di espropriazione formale successiva a procedura di approvazione dei progetti definitivi promossa da

ISEP 1

rappr. dal RA 1

contro

COES 2

concernente la formazione del marciapiede e la messa in sicurezza dei passaggi pedonali sulla strada cantonale __________ - __________, nel Comune di __________ (ora Comune __________) su Via __________ in zona abitato,

relativamente al mapp. no. 1184 RFD di __________),

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato, in fatto ed in diritto

- che lo ISEP 1 ha risolto di procedere ad una serie di interventi lungo la strada cantonale che attraversa l’abitato di __________ allo scopo di migliorare la sicurezza dell’utenza pedonale nell’attraversamento della carreggiata e di garantire nel contempo la continuità dei camminamenti pedonali anche a valle della strada dove sono ubicate alcune importanti strutture d’interesse pubblico;

- che, in applicazione degli art. 16 ss della Legge sulle strade (Lstr) e degli art. 20 ss della Legge di espropriazione (Lespr), il progetto e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal 30.3 al 28.4.2009;

- che entro i termini di legge sono pervenute due opposizioni, una delle quali interposta il 21.4.2009 da COES 2 proprietario del mapp. no. 1184. All’altezza di questo fondo il progetto prevede la formazione di un marciapiede la cui esecuzione implica l’espropriazione di 4 mq e l’occupazione temporanea di 8 mq della particella per le quali è offerta, rispettivamente, un’indennità di fr. 50.- il mq e di fr. 10.- a corpo. Il proprietario si è limitato a contestare l’intervento espropriativo argomentando che il sedime interessato è utilizzato come posteggio esterno e ne ha chiesto la sostituzione con un posto auto sulla part. no. 1182 anch’essa di sua proprietà;

- che il Consiglio di Stato ha approvato il progetto e respinto nel contempo le suddette opposizioni con risoluzione del 16.9.2009 cresciuta incontestata in giudicato;

- che l’incarto è quindi stato trasmesso a questo tribunale per i suoi incombenti (art. 26 cpv. 2 Lstr);

- che con istanza 19.11.2009 l’ente espropriante ha chiesto l’anticipata immissione in possesso dal 1°.3.2010, provvedimento che l’espropriato ha autorizzato con scritto del 3.2.2010;

- che all’udienza di conciliazione del 21.4.2010 l’espropriato ha dichiarato di accettare le indennità offerte nella tabella pubblicata, ma ha rivendicato in aggiunta un risarcimento di fr. 60/80'000.- a titolo di svalutazione della proprietà per la perdita di un posteggio;

- che l’adesione alle offerte di indennità per l’espropriazione parziale e l’occupazione temporanea di cui alla tabella di espropriazione, risultante dal verbale di udienza del 21.4.2010, costituisce accordo ai sensi degli art. 43 e 44 Lespr. Da decidere resta quindi unicamente la domanda di indennizzo per titolo di svalutazione;

- che le pretese d’indennità devono essere inoltrate entro il termine di pubblicazione degli atti (art. 24 cpv. 2 let. d Lespr);

- che in concreto la domanda è stata presentata solo all’udienza di conciliazione del 21.4.2010 ed è quindi manifestamente tardiva;

- che una pretesa tardiva è ricevibile a condizione che siano adempiuti i requisiti posti dall’art. 32 Lespr, ciò che non è il caso nella fattispecie in esame. Infatti, l’opposizione interposta dall’espropriato dimostra come egli fosse perfettamente in grado di valutare l’incidenza dell’intervento sul mapp. no. 1184; perciò egli avrebbe potuto (e dovuto) manifestare nel contempo, almeno in via cautelativa o subordinata, anche la volontà di ottenere un risarcimento per la perdita del posteggio qualora la sua opposizione non fosse stata accolta;

- che tanto meno la domanda può essere valutata d’ufficio non essendo riconducibile ad un diritto accertato nella tabella o altrimenti notorio (art. 30 Lespr);

- che pertanto la pretesa d’indennità per titolo di svalutazione è irricevibile;

- che a prescindere dalle considerazioni che precedono essa è comunque anche infondata nel merito;

- che il sacrificio di posteggi o di aree destinate a posteggio è indennizzabile sulla base dell’art. 11 let b Lespr solo a condizione che i posti auto soppressi in seguito all’espropriazione non fossero abusivi od oggetto di una concessione precaria (TRAM 50.2005.11-12 del 19.2.2007, 50.2005.25 del 1°.12.2006) e purché presentassero almeno le dimensioni minime prescritte;

- che in concreto l’area utilizzata come posteggio è costituita da una striscia irregolare posta a margine della strada cantonale lungo il muro dell’abitazione al mapp. no. 1184; essa ha una larghezza variabile da un massimo di ca. m 2.40 ad un minimo di ca. cm 60 ed una lunghezza di ca. m 5.80 (cfr. documentazione fotografica; piani);

- che il posteggio non vi è mai stato formalmente autorizzato. Inoltre, palesemente, il sedime non ha le misure minime per poter essere destinato a parcheggio e neppure offre lo spazio minimo affinché le manovre non siano d’intralcio alla circolazione sulla strada cantonale (cfr. Norma VSS 640 291a, tav. 2 p. 11 ). Il posto auto litigioso è dunque ben lungi dall’essere conforme

- che di conseguenza la situazione non è tutelabile dal profilo espropriativo;

- che la tassa di giustizia e le spese del presente giudizio sono a carico dell’ente espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr). L’espropriato non si è avvalso della consulenza di un legale e pertanto non si assegnano ripetibili.

Per i quali motivi

richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia 1. La richiesta di indennità per titolo di svalutazione è respinta.

2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.- sono a carico dell’ente espropriante. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

4. Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo Enzo Barenco