Expropriation of Plot 555 for Road Works Upheld Despite Untimely Objection
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cantonal Expropriation Tribunal rejected the objections to the expropriation and authorized the immediate anticipated possession of plot no. 555 for the construction of traffic calming measures and sidewalks on a cantonal road, including a scenic point, because the objector's opposition, raised initially in January 2008, was deemed untimely as the legal deadline for objections was June 18, 2007, following the mandated public notice procedures. The Tribunal held that the public utility and proportionality of the works had already been definitively established and confirmed by the State Council's project approval, which was not challenged, leading to an irrefutable presumption in favor of the expropriation (*praesumptio juris et de jure*); finding that the objector could not demonstrate an interest in maintaining possession outweighing the public interest, possession was authorized retroactively to July 1, 2008, the date the expropriating authority factually commenced work on the site.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23 cpv. 1 Lstr, Art. 26 cpv. 2 Lstr, Art. 656 cpv. 2 CC, Art. 21 cpv. 1 Lstr, Art. 22 Lstr, Art. 25 Lstr; Expropriation of Plot 555 for Road Works Upheld Despite Untimely Objection: 555 for the construction of traffic calming measures and sidewalks on a cantonal road, including a scenic point, because the objector's opposition, raised initially in January 2008, was deemed untimely as the legal deadline for objections was June 18, 2007, following the mandated public notice procedures. The Tribunal held that the public utility and proportionality of the works had already been definitively established and confirmed by the State Council's project approval, which was not challenged, leading to an irrefutable presumption in favor of the expropriation (*praesumptio juris et de jure*); finding that the objector could not demonstrate an interest in maintaining possession outweighing the public interest, possession was authorized retroactively to July 1, 2008, the date the expropriating authority factually commenced work on the site.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning for establishing the date from which interest on the expropriation indemnity runs due to early possession.
Cited in the reasoning to justify the authorization of early possession based on the final project approval decision.
Cited in the reasoning regarding the transmission of the case file to the Expropriation Tribunal after the project approval decision becomes final.
Cited in the reasoning concerning the State Council's role in approving the road project and deciding on objections.
Cited in the reasoning concerning the required time limit and grounds for submitting objections to the project.
Cited in the reasoning regarding the procedure for serving personal notices to rights holders during project publication.
Cited in the reasoning concerning the procedure for project publication and service of expropriation documents.
Cited in the reasoning regarding the right of the expropriated party to object to the expropriation.
Cited in the preamble as a generally relevant provision for road works and expropriations.
Cited in the preamble as generally relevant provisions for expropriation procedures.
Cited in the reasoning when discussing the need for the property owner to formalize their sole proprietorship through registration.
Cited in the reasoning regarding the presumption of public utility when the State Council approves the land use plan (PR).
Referenced in the reasoning in the context of the publication notice regarding objections and indemnity claims.
Referenced in the reasoning in the context of the publication notice regarding objections and indemnity claims.
Cited in the reasoning regarding the deadline for raising all objections and expropriation claims.
Cited in the reasoning concerning the possibility of conducting a conciliation process.
Cited in the reasoning specifying that the decision of the State Council approving the road project is appealable to the Administrative Court.
Cited in the reasoning explaining the procedure when amicable acquisition fails, leading to the case being sent to the Expropriation Tribunal.
Mentioned in the reasoning as a provision applicable to early possession proceedings.
Mentioned in the reasoning as a provision applicable to early possession proceedings.
This provision is *not* cited in the dispositive (orders 1-5). The cost allocation is based on Cantonal law principles, and no LTF article is present in the dispositive.
This provision is *not* cited in the dispositive (orders 1-5). Legal aid is not ruled upon in the dispositive.
This provision is *not* cited in the dispositive (orders 1-5). It relates to appeals to the Federal Tribunal, whereas this decision is a first-instance cantonal decision subject to appeal to the Administrative Court.
Cited in the reasoning regarding the transmission of the case file to the Expropriation Tribunal after the project approval decision becomes final.
Cited in the reasoning concerning the State Council's role in approving the road project and deciding on objections, and referenced again in connection with the final decision that grants early possession.
Cited in the reasoning as the basis for authorizing early possession after the definitive project approval decision becomes legally binding.
Cited in the reasoning as the legal basis for the project publication and expropriation proceedings commencement.
Cited in the reasoning as the legal basis for the project publication and expropriation proceedings commencement.
Testo completo
Incarto n. 20.2008.4-5
Lugano
17 ottobre 2008
Decisione
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
ing. Eraldo Pianetti
ing. Luciano Sulmoni
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo nella procedura di espropriazione formale dipendente da approvazione dei progetti stradali promossa da
ISEP 1
rappr. dal Dipartimento del territorio, RA 1 contro
Comunione ereditaria __________, composta da:
- __________
- __________
- __________
- __________
ed ora il solo __________
rappr. dallavv. __________
nell'ambito delle opere di posa di moderazioni del traffico e di formazione di marciapiedi sulla strada cantonale S 106.2 Morbio Superiore - Cabbio - Roncapiano nel Comune di __________, tratto dal centro paese al cimitero,
relativamente al mapp. no. 555 RFD di __________, ed ora sulle opposizioni allespropriazione ed allanticipata immissione in possesso, considerato in fatto ed in diritto
- che lo Stato del Cantone Ticino intende procedere alla posa di moderazioni del traffico ed alla formazione di nuovi marciapiedi sulla strada cantonale che attraversa il Comune di __________, lungo il tratto tra il centro del paese ed il cimitero; - che la realizzazione delle opere comporta lespropriazione parziale, rispettivamente loccupazione temporanea, di alcune proprietà confinanti; - che tra queste ultime si annovera, in particolare, il mapp. no. 555 ubicato di fronte alla chiesetta di __________ ed intestato, secondo le risultanze del RF, ad __________.
Il fondo è coinvolto nellintervento nella misura in cui è destinato ad accogliere un tratto del nuovo marciapiede ed uno slargo adibito a punto panoramico verso la valle. A tal fine ne è chiesta lespropriazione in ragione di mq 133 e loccupazione temporanea in ragione di mq 139 contro versamento di unindennità di fr. 10.- il mq rispettivamente di fr. 0.20 il mq; - che, in applicazione degli art. 16 ss della Legge sulle strade (Lstr.) e 20 ss della Legge di espropriazione (Lespr.), il progetto e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal 18.5 al 18.6.2007; - che, appianata lunica obiezione al progetto pervenuta tempestivamente, il procedimento espropriativo è stato risolto in forma privata con quasi tutti i proprietari avendo questi sottoscritto una dichiarazione di accettazione incondizionata delle tabelle di espropriazione; - che, per quanto concerne il mapp. no. 555, nei termini di legge non è stata inoltrata alcuna obiezione al progetto né rivendicazioni di natura espropriativa; - che il progetto è stato approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 23.10.2007 (art. 23 cpv. 1 Lstr.); - che con successivo scritto del 14.1.2008 __________ si è opposto allespropriazione dichiarandosi contrario alla formazione del punto panoramico e chiedendo di inserire un accesso al terreno; - che il 19.2.2008 lo Stato del Cantone Ticino ha trasmesso lincarto a questo Tribunale per i suoi incombenti (art. 26 cpv. 2 Lstr.); - che con ulteriore scritto del 22.2.2008 lente espropriante ha sollecitato lanticipata immissione in possesso per il mapp. no. 555, domanda alla quale __________ si è opposto; - che in data 18.4.2008 è stato esperito un sopralluogo in contraddittorio; in tale occasione __________ ha confermato le sue opposizioni; - che, stando agli accertamenti effettuati da questo Tribunale, Iginio ___________ è deceduto il 30.12.1986 lasciando eredi i figli __________, __________, __________ e __________ (cfr. estratto dellatto di morte 31.7.2008 e certificato ereditario 3.9.2008).
Mediante contratto di divisione ereditaria stipulato nel 1989 il mapp. no. 555 di __________ è stato assegnato a __________ che, quale contropartita ed a completa tacitazione dei fratelli, ha versato limporto di fr. 21.200.- (cfr. contratto di divisione ereditaria e dichiarazioni degli eredi). - che sebbene la successione e la conseguente divisione ereditaria non siano (purtroppo) mai state iscritte a RF, preso atto della documentazione prodotta, questo Tribunale reputa che __________ abbia sufficientemente comprovato la sua legittimazione quantomeno in procedura; la volontà dei fratelli di disinteressarsi del fondo risulta infatti chiaramente e ciò non può che essere interpretato, secondo il principio della buona fede, come disinteressamento anche della presente procedura espropriativa; - che tuttavia è palesemente necessario che egli formalizzi al più presto la propria qualità di proprietario unico con liscrizione a RF del trapasso di proprietà per successione e, a seguire, per divisione ereditaria; basti dire in merito che, in assenza di dette iscrizioni, oggi egli non può disporre del (proprio) fondo (art. 656 cpv. 2 CC); - che stando alle nuove normative della Legge sulle strade, entrate in vigore il 1°.1.2007, la costruzione di opere stradali cantonali che comportano espropriazioni si svolge secondo la procedura di approvazione dei progetti che ha inizio con la pubblicazione del progetto e degli atti di espropriazione, e linvio degli avvisi personali ai titolari dei diritti espropriandi (art. 18 e 19 Lstr.); - che le opposizioni al progetto devono essere presentate entro il termine di pubblicazione degli atti con lindicazione del motivo di contrasto con il diritto applicabile, pena lesclusione dal seguito della procedura (art. 20 cpv. 1, 2 e 3 Lstr.); - che entro lo stesso termine devono pure essere sollevate tutte le obiezioni e le pretese di natura espropriativa (art. 21 cpv. 1 Lstr.); - che, alloccorrenza previo esperimento di conciliazione (art. 22 Lstr.), il Consiglio di Stato approva il progetto stradale decidendo simultaneamente sulle opposizioni alla pubblica utilità e sulle domande di modificazione dei piani (art. 23 cpv. 1 Lstr.).
La sua decisione è impugnabile dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 30 giorni (art. 25 Lstr.); - che se lacquisto dei sedimi necessari allesecuzione dellopera non avviene in via amichevole nella predetta fase di approvazione, dopo la crescita in giudicato della risoluzione del Consiglio di Stato il Dipartimento trasmette gli atti al Tribunale di espropriazione dinanzi al quale sono discusse solo le pretese annunciate (art. 26 cpv. 1 e 2 Lstr.); - che in concreto, previa picchettazione (cfr. doc. fotografica), il progetto e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal 18.5 al 18.6.2007.
Lavviso di pubblicazione è stato esposto allalbo comunale ed è comparso sul foglio ufficiale 40/2007 del 18.5.2007 con la diffida a notificare in forma scritta entro il termine di pubblicazione le opposizioni, le domande di modifica dei piani, le domande di ampliamento e le pretese di indennità, e con il richiamo degli art. 26 e 33 cpv. 1 Lespr.. Il tutto conformemente allart. 18 Lstr.; - che nello stesso avviso di pubblicazione figurava pure lavvertenza che le opposizioni, le domande e pretese tardive sarebbero state, di principio, escluse dal seguito della procedura; - che un avviso personale è stato notificato a tutti gli espropriati; - di conseguenza lopposizione allespropriazione, sollevata per la prima volta da __________ con scritto del 14.1.2008, è manifestamente tardiva e quindi irricevibile; - che a prescindere da queste considerazioni di ordine formale lopposizione è comunque inammissibile per i seguenti motivi; - che un intervento espropriativo, come ogni atto limitativo dei diritti di proprietà, deve rispondere ad un interesse pubblico e rispettare il principio di proporzionalità.
Occorre cioè, da un canto, che sia preordinato al perseguimento di fini pubblici preponderanti rispetto a quelli meramente privati e, daltro canto, che si configuri come mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo prestabilito (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 1 no. 11 ss, 25 ss; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 727); - che giusta lart. 24 cpv. 2 let. a Lespr. lespropriato ha facoltà di opporsi allespropriazione. Tale facoltà è tuttavia affievolita quando la pubblica utilità dellopera per la quale si procede allespropriazione è già stata riconosciuta dal Consiglio di Stato contestualmente allapprovazione del PR (art. 40 cpv. 2 LALPT).
Infatti, in tale evenienza, il giudice non è confrontato con la sola presunzione derivante dallart. 2 Lespr. bensì con una certezza (praesumptio juris et de jure) per cui la prova del contrario non è più ammissibile per ovvi motivi di sicurezza giuridica (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 1 no. 13 in fine; RtiD I-2006 no. 24); - che __________ si oppone, in particolare, alla formazione del punto panoramico asserendo che questultimo non è mai stato oggetto di discussione; - che la censura verte sulla pubblica utilità dellopera e quindi non può essere accolta; - che difatti i sedimi posti di fronte alla chiesetta di __________, a valle della strada cantonale, tra cui anche il mapp. no. 555, sono stati esclusi dalla zona edificabile e contrassegnati con una fascia qualificata come punti di vista principali con il PR approvato il 2.3.1993 (cfr. piano delle zone).
Con una variante approvata il 16.4.2003 nella stessa zona sono stati inseriti un nuovo tratto di marciapiede e, allaltezza del mapp. no. 555, uno slargo da adibire a punto panoramico (cfr. piano; risoluzione di approvazione 16.4.2003); - che né il PR del 1993 né la variante del 2003 sono stati impugnati con riferimento al mapp. no. 555 (cfr. risoluzioni di approvazione); - che le opere sono quindi di riconosciuta ed accertata pubblica utilità (art. 40 cpv. 2 LALPT); - che la presunzione di pubblica utilità si estende anche ai piani costruttivi dellopera (cfr.
RDAT I-1993 no. 49); - che di conseguenza in questa sede la pubblica utilità e la proporzionalità dellopera non possono essere rimesse in discussione, il tema essendo già stato definitivamente risolto con lapprovazione degli atti pianificatori; - che, invero, la legittimità di un PR potrebbe ancora essere contestata in sede di applicazione concreta ma soltanto a condizione che, allatto di adozione del piano, linteressato non abbia potuto recepire le restrizioni imposte o non abbia avuto la possibilità di impugnarle oppure se le circostanze che le avevano giustificate fossero sostanzialmente mutate (DTF 123 II 337 c. 3a;
RDAT I-1995 no. 30; TRAM 23.6.2004 N. 50.2003.16 in re L.); - che in concreto nessuno dei requisiti cui è subordinato leventuale riesame del PR risulta adempiuto. In effetti la variante è di recentissima approvazione e non vi è motivo di ritenere che nellambito della procedura di approvazione linteressato non abbia potuto cogliere e/o contestare la natura e lo scopo delle restrizioni imposte sul fondo, così come non risulta che, da allora, le circostanze siano cambiate in modo sostanziale. Prova ne sia lesecuzione stessa delle opere in attuazione del PR; - che giusta lart. 26 cpv. 3 Lstr. lanticipata immissione in possesso può essere autorizzata già sulla base della decisione di approvazione del progetto definitivo cresciuta in giudicato.
Stando a tale normativa lente espropriante non è tenuto a dimostrare lurgenza del provvedimento, essendo presunto che un ritardo nellinizio dei lavori comporterebbe un pregiudizio significativo. Per il resto si applicano gli art. 51, 52 e 53 Lespr.; - che in concreto i requisiti di legge sono adempiuti; - che infatti la risoluzione di approvazione del progetto emessa dal Consiglio di Stato il 23.10.2007 è cresciuta in giudicato; - che lopposizione allespropriazione è respinta in questa sede; - che dal canto suo lopponente non ha dimostrato né reso verosimile che il suo interesse privato al mantenimento del possesso meriti maggior protezione di quello dellente pubblico alla puntuale esecuzione dellopera; - che, daltra parte, la misura non provoca danni irreparabili allespropriato, requisito adempiuto soltanto qualora il pregiudizio fosse irreversibile ed il ripristino della situazione anteriore praticamente escluso (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 76 no. 9;
DTF 110 Ib 55, 115 Ib 94). Infatti la superficie esproprianda e costituita da semplice sedime prativo inedificabile; - che grazie alla documentazione fotografica prodotta agli atti nemmeno sarà preclusa la possibilità di procedere allestimo; - che pertanto lopposizione allanticipata immissione in possesso devessere respinta; - che i lavori, la cui esecuzione è delegata al Comune di __________ (cfr. lettera 9.9.2008 della sezione amministrativa immobiliare), sono già in corso; - che, sebbene questo Tribunale non si fosse ancora pronunciato in merito alla domanda di anticipata immissione in possesso, di fatto i lavori sono iniziati anche sul mapp. no. 555 che è stato occupato a partire dallinizio del mese di luglio 2008 (cfr. corrispondenza agli atti e in particolare lettera 16.9.2008 ing. __________); - che tale circostanza non può essere ignorata poiché altrimenti sarebbe violato il diritto alla piena indennità (art. 9 Lespr.) e, in particolare, il principio secondo cui quando il sedime è occupato prima della decisione di estimo lindennità devessere completata con gli interessi al saggio usuale (art. 52 cpv. 3 Lespr.).
Una mancata o carente coordinazione tra gli uffici interessati (Stato/Comune/direzione dei lavori) non possono di certo essere opposti allespropriato; - che di conseguenza per lanticipata immissione in possesso fa stato il 1°.7.2008; - che dalla data dellimmissione in possesso decorrono gli interessi al saggio usuale sullindennità espropriativa (art. 52 cpv. 3 Lespr.); - che sullindennità stessa il Tribunale si pronuncerà in separata sede, salvo accordo tra le parti.
richiamati gli art. 9 ss Lstr. e 20ss Lespr.
dichiara
e pronuncia 1. Le opposizioni allespropriazione ed allanticipata immissione in possesso sono respinte.
2. Lanticipata immissione in possesso è autorizzata a far tempo dal 1°.7.2008 ed è immediatamente esecutiva.
3. La tassa di giustizia e le spese per il presente giudizio in fr. 600.- sono a carico dellente espropriante.
4. Contro la presente pronuncia è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dallintimazione.
5. Intimazione a:
-
- __________
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco