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20.2006.32.3 • TE TI 20.2006.32.3 Generato dall'IA

Expropriation Tribunal Approves Municipal Road Extension Despite Owner's Objections on Layout and Jurisdiction

Numero d'incarto 20.2006.32.3
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The Expropriation Tribunal approved a definitive project by a municipality to extend an asphalted communal road in a growing residential area, including utility network completion, against an owner's objection concerning the setback line and the orientation of a planned turning area, because the Tribunal lacked jurisdiction to reconsider issues like the road's layout and turning area—which were already settled and deemed necessary public utility in prior planning scheme variations—and because the objection to the turning area was moot as it was not included in the current project; consequently, the project was approved, the opposition to the plan was rejected, and the expropriation procedure concerning the accepted land area and offered indemnity was closed by agreement, with costs assigned to the expropriating municipality.

Regesto Legislator

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Art. 33 Lstr, Art. 57 Lstr, Art. 33 cpv. 3 Lstr, Art. 41 cpv. 2 LALPT, Art. 2 Lstr, Art. 1 Lstr; Expropriation Tribunal Approves Municipal Road Extension Despite Owner's Objections on Layout and Jurisdiction: - che la competenza del Tribunale di espropriazione a statuire in tema di opere stradali comunali è data dall’art.

Parole chiave

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ampliamento dell'espropriazione terreno comunale piano viario procedura di pianificazione pactum de cedendo frazionamento

Disposizioni normative citate

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Art. 33 Lstr
The opposition to the project was rejected based on the limitations of the Court's cognitive power regarding planning aspects already decided.
Art. 57 Lstr
Tuttavia, al di là che l’emendamento legislativo entrerà in vigore solo il 1°.1.2007 (BU 47/2006), la competenza sarebbe comunque data dalla norma transitoria di cui al nuovo art. 57 Lstr.;
Art. 33 cpv. 3 Lstr
- che l’art. 33 cpv. 3 Lstr.
Art. 41 cpv. 2 LALPT
Viceversa sfuggono al sindacato del Tribunale tutti gli aspetti definiti nel PR che, in applicazione del principio del parallelismo delle forme, sono emendabili soltanto mediante norme di pari rango e secondo la procedura prevista per la sua adozione (art. 41 cpv. 2 LALPT);
Art. 2 Lstr
- che la strada in oggetto è una strada comunale aperta al pubblico ai sensi dell’art. 2 Lstr e pertanto soggiace alla Lstr.
Art. 1 Lstr
- che la strada in oggetto è una strada comunale aperta al pubblico ai sensi dell’art. 2 Lstr e pertanto soggiace alla Lstr. (art. 1 Lstr.);
Art. 73 Lespr
This article was cited in the dispositive to establish that court costs are borne by the expropriating authority.
art. 20 e segg. Lespr
These articles govern the expropriation procedure, which was declared closed by agreement.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 33 Lstr.

The opposition to the project was rejected based on the limitations of the Court's cognitive power regarding planning aspects already decided.

art. 20 e segg. Lespr.

These articles govern the expropriation procedure, which was declared closed by agreement.

art. 43 e 44 Lespr.

The expropriation procedure was declared closed and struck from the rolls due to the agreement reached by the parties.

art. 73 Lespr.

This article was cited in the dispositive to establish that court costs are borne by the expropriating authority.

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Testo completo

Incarto n. 20.2006.32 –3 · Lugano 15 novembre 2006 · Approvazione progetto e stralcio In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente · Margherita De Morpurgo e dai membri · arch. Ferruccio Robbiani arch. Dario Medici segretaria giurista · Paola Carcano

statuendo nella procedura di approvazione del progetto definitivo e di espropriazione presentata da

Comune di S__________ rappr. dal Municipio

riguardante la sistemazione della strada comunale di B__________ (prolungamento senza piazza di giro),

ed ora sull’opposizione al progetto interposta da

COES1, V__________

letti ed esaminati gli atti, udite le parte ed assunte le necessarie prove,

considerato in fatto ed in diritto

- che il Comune di S__________ intende realizzare il secondo tratto della strada in località B__________, una zona residenziale che nel corso degli ultimi anni è stata oggetto di una certa espansione edilizia. Il progetto, che comporta espropriazioni varie, è finalizzato a prolungare la strada asfaltata esistente, mantenendone le caratteristiche geometriche, con la costruzione di un tratto stradale nuovo, in sostituzione dell’attuale sterrato, lungo ca. 54 ml e dal calibro utile di ml 3.50. L’intervento include il completamento delle reti di distribuzione dell’acqua potabile e dell’energia elettrica;

- che il Consiglio Comunale ha approvato il progetto e stanziato il relativo credito nel corso della seduta del 14.3.2006 (MM 1/2006 dell’8.2.2006); contestualmente ha pure avallato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine dell’80% dei costi computabili;

- che il progetto definitivo e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal 21.8 al 19.9.2006;

- che la messa in atto del progetto implica l’espropriazione parziale del mapp. no. 421 di proprietà di COES1. Il provvedimento coinvolge ca. mq 55 del fondo per i quali il Comune ha offerto un’indennità di fr. 185.- il mq;

- che con memoria 18.9.2006 i proprietari hanno interposto opposizione al progetto contestando l’arretramento previsto dal ciglio stradale e l’orientamento della piazza di giro. Di contro l’espropriazione e l’indennità offerta sono state accettate;

- che all’udienza dell’8.11.2006 l’opposizione è stata confermata;

- che la competenza del Tribunale di espropriazione a statuire in tema di opere stradali comunali è data dall’art.

33 Lstr. stando al quale tutti i progetti definitivi riferibili ad opere di costruzione ordinaria sono assoggettati ad una procedura di pubblicazione – che sostituisce quella usuale di rilascio della licenza edilizia – ed all’approvazione del Tribunale di espropriazione che statuisce in via definitiva;

- che, invero, con risoluzione del 12.4.2006 il Gran Consiglio ha approvato una modifica della Legge sulle strade intesa, tra l’altro, a sollevare il Tribunale di espropriazione dalla competenza ad approvare i progetti definitivi (FU 31/2006 del 18.4.2006; Messaggio 5361 dell’11.2.2003 per la Legge sul coordinamento delle procedure e la modifica della LE del 13.3.1991, della Lstr. del 23.3.1983 e della Legge sulle funi metalliche del 3.12.1912; Rapporto parziale 2 del 23.3.2006). Tuttavia, al di là che l’emendamento legislativo entrerà in vigore solo il 1°.1.2007 (BU 47/2006), la competenza sarebbe comunque data dalla norma transitoria di cui al nuovo art. 57 Lstr.;

- che l’art. 33 cpv. 3 Lstr. pone un limite al potere cognitivo del Tribunale poiché dichiara come inammissibili le opposizioni su oggetti già decisi con l’approvazione del PR. Pertanto nella procedura di approvazione possono assurgere a motivo di contestazione solamente quegli elementi di dettaglio del progetto che differiscono o non sono contemplati dalla pianificazione ordinaria (Messaggio 4275 del 6.7.1994 concernente la modifica della LALPT del 23.5.1990, della Lstr. del 23.3.1983 e della LE del 13.3.1991, p. 24). Viceversa sfuggono al sindacato del Tribunale tutti gli aspetti definiti nel PR che, in applicazione del principio del parallelismo delle forme, sono emendabili soltanto mediante norme di pari rango e secondo la procedura prevista per la sua adozione (art. 41 cpv. 2 LALPT);

- che la strada in oggetto è una strada comunale aperta al pubblico ai sensi dell’art. 2 Lstr e pertanto soggiace alla Lstr. (art. 1 Lstr.);

- che nel PR approvato il 27.6.1978 essa è catalogata come strada di quartiere 9 e si estende dall’imbocco per ca. 30 ml (cfr. piano viario). Il prolungamento che ora si intende attuare è stato sancito con una variante approvata dal Consiglio di Stato con ris. 947 del 9.3.2004 e consta di una seconda tratta di ca. 54 ml che termina in una piazza di giro orientata a valle. Tale variante è stata contestata senza successo dai qui opponenti (ris. cit. p. 5);

- che per quanto concerne il calibro ed il tracciato stradale il progetto pubblicato rispetta i limiti imposti dal PR e dalla variante. La rinuncia, in questa sede, alla costruzione della piazza di giro non viola la pianificazione né inficia il progetto poiché nulla impedisce all’ente pubblico di attuare un’opera a tappe successive;

- che le contestazioni degli opponenti riguardano le linee di arretramento e l’orientamento della piazza di giro e dunque sono inammissibili. In effetti si tratta di tematiche già sollevate in sede pianificatoria (cfr. ris. 947 p. 5) la cui pubblica utilità e proporzionalità sono state dibattute e definitivamente risolte nell’ambito dell’approvazione della variante al PR. Ciò basta ai fini del presente giudizio considerato che, come già rilevato, il Tribunale di espropriazione non è competente a rivedere i contenuti di un atto pianificatorio e tanto meno dispone del sindacato di opportunità;

- che, oltretutto, la piazza di giro nemmeno è prevista dal progetto in esame per cui su questo punto l’opposizione è anche priva di oggetto;

- che, per la verità, la giurisprudenza ammette che un PR possa ancora essere contestato in sede di applicazione concreta (RDAT I-1995 no. 30 c. 4a). Tuttavia la variante che ha sancito il prolungamento stradale è di recentissima approvazione ed i requisiti posti alla base di eventuale riesame non sono adempiuti;

- che pertanto l’opposizione al progetto è inammissibile;

- che l’espropriazione di ca. mq 55 e l’indennità offerta di fr. 185.- il mq indicate nella tabella di espropriazione sono state accettate (cfr. memoria 18.9.2006 e verbale 8.11.2006), motivo per cui la procedura espropriativa può essere stralciata per accordo (art. 43 e 44 Lespr.);

- che la tassa di giustizia e le spese sono carico dell’ente espropriante (art. 73 Lespr.). Ritenuto che gli opponenti non si sono avvalsi della consulenza di un legale non si assegnano ripetibili.

Per i quali motivi

richiamati gli art. 32 e 33 Lstr. e 20 e segg. Lespr.,

dichiara

e pronuncia: 1. Il progetto definitivo riguardante la sistemazione della strada comunale di B__________ (prolungamento senza piazza di giro) è approvato.

1.1. L’opposizione al progetto di COES1 è respinta.

2. La decisione sul progetto è definitiva.

3. Il procedimento espropriativo è dichiarato chiuso e stralciato dai ruoli per intervenuto accordo.

4. La tassa di giustizia e le spese in fr 1'000.- sono a carico del Comune di S__________. Non si assegnano ripetibili.

5. Contro il dispositivo di cui sub. 4 (tassa di giustizia e spese) è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di 30 (trenta) giorni dall’intimazione.

6. Intimazione a:

- COES1, V__________ - Municipio di S__________

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente La segretaria giurista

Margherita De Morpurgo Paola Carcano