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20.2006.20.1 • TE TI 20.2006.20.1 Generato dall'IA

Expropriation Compensation for Retaining Wall Demolition

Numero d'incarto 20.2006.20.1
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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In a dispute arising from a municipal road construction project that necessitated expropriation of land including parcel no. 552, the parties reached an agreement on the expropriation indemnity for the surface taken and the early possession, but remained in disagreement regarding compensation for the mandatory demolition and replacement of an existing retaining wall. The Court ruled that the wall compensation was a legally recoverable prejudice under expropriation law, and after analyzing conflicting cost estimates, determined the justifiable indemnity based on the expropriating entity's more reasonable quote, setting the compensation for the wall demolition at a fixed amount of 15,000 plus 3.5% interest from the date of early possession.

Regesto Legislator

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Art. 11 let. c Lespr, Art. 19 Lespr, Art. 52 cpv. 3 Lespr, art. 43 e 44 Lespr, fr. 500.-, fr. 1'500.-; Expropriation Compensation for Retaining Wall Demolition: 552, the parties reached an agreement on the expropriation indemnity for the surface taken and the early possession, but remained in disagreement regarding compensation for the mandatory demolition and replacement of an existing retaining wall. The Court ruled that the wall compensation was a legally recoverable prejudice under expropriation law, and after analyzing conflicting cost estimates, determined the justifiable indemnity based on the expropriating entity's more reasonable quote, setting the compensation for the wall demolition at a fixed amount of 15,000 plus 3.5% interest from the date of early possession.

Parole chiave

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indennità d'espropriazione muro di sostegno diritto fondiario progetto stradale terreno comunale costo di costruzione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 52 cpv. 3 Lespr.

Cited in the dispositive to establish the interest rate applied to the expropriation indemnity starting from the date of anticipated possession.

art. 43 e 44 Lespr.

These articles are mentioned in the reasoning section (Point 2) to define the prior agreement as an expropriation agreement with the force of a decision, which discharges the Tribunal from ruling on those resolved matters, although they are not explicitly reiterated in the final orders.

art. 11 let. c Lespr.

Cited in the reasoning section (Point 3) as the basis for indemnifying the prejudice related to the demolition of the retaining wall.

art. 19 Lespr.

Cited in the reasoning section (Point 3) to establish that the indemnity must be estimated based on the plausible cost of reconstruction at the time of anticipated possession.

fr. 500.-

This amount is imposed as the cost of the proceedings (tassa di giustizia e spese) borne by the expropriating entity in order 3.

fr. 1'500.-

This amount is ordered to be reimbursed to the expropriated party for legal costs (ripetibili) in order 3.

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Testo completo

Incarto n. 20.2006.20-1 · Lugano 27 giugno 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente · Margherita De Morpurgo e dai membri · ing. Giancarlo Rosselli arch. Claudio Morandi segretario giudiziario · Enzo Barenco

statuendo nella procedura di approvazione dei progetti e di espropriazione promossa da

ISEP 1 rappr. dal RA 1 contro COES 1 rappr. dall’ RA 2

nell'ambito delle opere di realizzazione della strada in zona __________, relativamente al mapp. no. 552 RFD di __________,

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato, in fatto ed in diritto

1.1.1. Il Comune di __________ intende urbanizzare la zona edificabile __________ costruendo, in sostituzione dell’attuale sentiero, una nuova strada di quartiere che s’innesta lungo la cantonale e termina con una piazza di giro. Il Consiglio Comunale ha approvato i progetti definitivi e concesso il credito con risoluzione del 23.1.2006 (MM 9/2005); contestualmente ha pure avallato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 70% della spesa. Il progetto definitivo e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal

29.5 al 27.6.2006.

1.2. La messa in atto del progetto coinvolge, tra gli altri, anche il mapp. no.

552 di proprietà di COES 1. Stando alle tabella pubblicate il fondo è espropriato in ragione di ca. mq 58 contro versamento di un’indennità di fr. 100.- il mq. Con notifica del 27.6.2006 l’espropriato ha chiesto una modifica dei piani che consiste nello sbancamento di una striscia di terreno supplementare, rispetto ai piani pubblicati, larga 4 m e nella costruzione di un muro di controriva di

30 ml lungo il fronte stradale. Inoltre, per il caso in cui tali modifiche non fossero accolte, egli ha sollecitato un’indennità di fr. 50'000.- per i maggiori oneri di edificazione del fondo determinati dall’opera pubblica. All’udienza di conciliazione del 14.11.2006 il proprietario ha accettato l’indennità offerta per la superficie esproprianda ed ha concesso l’anticipata immissione in possesso. Di comune accordo le parti hanno inoltre stabilito che il Comune risarcirà il proprietario dei costi equivalenti la ricostruzione del muro di sostegno e che nell’ambito di una futura domanda di costruzione sarà considerata come quota del terreno naturale quella attuale (cfr. verbale di udienza pti 1 e 2). Conformemente a quanto discusso all’udienza il Municipio ha poi dichiarato il proprio assenso alla futura edificazione di nuove fabbriche ad una distanza minima di 4 ml dal ciglio esterno della costruenda strada (cfr. verbale di udienza pto. 3; lettere del 14/22.11.2006). Risolte le problematiche progettuali, le parti hanno intavolato una trattativa privata vertente sul risarcimento del muro di sostegno; come emerge dalla corrispondenza agli atti essa ha avuto esito negativo poiché le parti non sono riuscite ad accordarsi sull’ammontare. Con sentenza del 1°.3.2007 il Tribunale ha approvato il progetto; la sentenza è cresciuta incontestata in giudicato.

2.L’intesa raggiunta dalle parti risultante dal verbale del 14.11.2006 e dalle lettere 14/22/27.11.2006) risolve le contestazioni sul progetto e l’edificabilità futura del fondo ed attesta l’adesione dell’espropriato all’indennità per la superficie espropriata ed all’anticipata immissione in possesso. Essa si configura come accordo espropriativo che ha forza di decisione (art. 43 e 44 Lespr.) e che solleva il Tribunale dalla relativa decisione di merito. Litigiosa e quindi da valutare resta l’indennità per la demolizione del muro di sostegno.

3.Il risarcimento contestato si riconduce all’art. 11 let. c Lespr. stando al quale l’indennità espropriativa comprende anche il corrispettivo di tutti gli altri pregiudizi subiti dall’espropriato purché siano prevedibili secondo il corso ordinario delle cose quale conseguenza dell’espropriazione. Il mapp. no. 552 è ubicato al termine della nuova strada e presenta lungo il fronte stradale un muro di sostegno in pietrame alto ca. 80/90 cm e lungo ca. 30 ml. Considerato che l’esecuzione dell’opera pubblica ne comporta la demolizione e che l’espropriato ne ha rifiutato il ripristino, il muro dev’essere risarcito. L’ente espropriante ha presentato un preventivo di spesa indennizzabile di fr. 14'965.- (cfr. lettera del 19.12.2006). L’espropriato ha rifiutato la proposta e, fondandosi su un preventivo richiesto privatamente alla ditta __________ che quantifica i costi in fr. 21'140.15, ha sollecitato invece il versamento di un importo medio di fr. 18'000.- (cfr. lettera del 10.1.2007). Nella corrispondenza successiva le parti hanno confermato le loro posizioni. I due preventivi convergono sulle dimensioni del manufatto mentre si differenziano quo ai prezzi unitari esposti. Da un’analisi di dettaglio il preventivo prodotto dal Comune appare del tutto ragionevole e sostenibile; vero è che è condizionato dai vantaggi derivanti dal cantiere già aperto per la costruzione della strada, ma ciò non è altro che la conseguenza del principio secondo cui l’ammontare dell’indennità dev’essere stimato sulla base del costo verosimile per la ricostruzione del muro alla data dell’anticipata immissione in possesso (art. 19 Lespr.) e non di ipotetiche spese future. In quest’ottica le cifre indicate sono prezzi d’offerta non prezzi stimati; ciò significa che quand’anche vi fosse un aumento o una riduzione dei quantitativi, l’impresa è comunque tenuta ad applicare i prezzi esposti nel capitolato d’appalto e nel modulo d’offerta. Di conseguenza il Tribunale reputa di poter condividere la proposta dell’ente espropriante e fissa l’indennità espropriativa ad un importo arrotondato di fr. 15'000.-.

4.L’indennità espropriativa è completata con gli interessi al saggio usuale del 3.5% fissato dal Tribunale federale a decorrere dal 14.11.2006, data in cui è stata accordata l’anticipata immissione in possesso (art. 52 cpv. 3 Lespr.).

Per i quali motivi

richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia: 1. Per la demolizione del muro di sostegno al mapp. no. 552 l’ente espropriante verserà all’espropriato un’indennità a corpo di fr. 15'000.- oltre interessi al 3.5% a decorrere dal 14.11.2006.

2. Le questioni risolte con accordo sono stralciate dai ruoli.

3. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriato fr. 1'500.- per ripetibili.

4. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

5. Intimazione a:

- - RA 2

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo Enzo Barenco