Legislator Giurisprudenza & Legislazione
20.2006.20 Generato dall'IA

Indemnity for Retaining Wall Demolition in Road Expropriation

Numero d'incarto 20.2006.20
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court, approving a road construction project, addressed the contested indemnity for the demolition of a retaining wall on an expropriated property, after the parties had reached an agreement on the project's modifications, future buildability, land indemnity, and early possession. The dispute centered on the compensation for demolishing an 80-90 cm high, 30m long retaining wall, required because the landowner refused its restoration. Applying Art. 11 lit. c Lespr. (Expropriation Law), which covers foreseeable damages, the court set the indemnity at CHF 15,000, aligning with the expropriating authority's lower cost estimate because it was deemed reasonable, sustainable, and based on the likely reconstruction cost at the time of early possession (Art. 19 Lespr.), factoring in advantages from the existing construction site, rather than the higher estimate provided by the landowner.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 11 let. c Lespr, Art. 19 Lespr, Art. 52 cpv. 3 Lespr, art. 43 e 44 Lespr, art. 66 al. 1 LTF; Indemnity for Retaining Wall Demolition in Road Expropriation: The dispute centered on the compensation for demolishing an 80-90 cm high, 30m long retaining wall, required because the landowner refused its restoration. Applying Art. 11 lit. c Lespr. (Expropriation Law), which covers foreseeable damages, the court set the indemnity at CHF 15,000, aligning with the expropriating authority's lower cost estimate because it was deemed reasonable, sustainable, and based on the likely reconstruction cost at the time of early possession (Art. 19 Lespr.), factoring in advantages from the existing construction site, rather than the higher estimate provided by the landowner.

Parole chiave

Generato dall'IA
indennità d'espropriazione muro di sostegno progetto stradale diritto fondiario costo di costruzione riscatto di un diritto reale limitato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 11 let. c Lespr
This article defining the scope of expropriation compensation (prejudices subis) is the substantive basis for awarding the indemnity for the demolition of the retaining wall in order point 1.
Art. 19 Lespr
This article, which sets the date for estimating the cost of reconstruction for the indemnity, underpins the determination of the compensation amount in the reasoning, which leads directly to the operative order 1.
Art. 52 cpv. 3 Lespr
This article concerning interest rates on expropriation compensation is explicitly cited in the reasoning that leads to the interest ruling in operative order 1.
art. 43 e 44 Lespr
Although cited in the reasoning section 2, the actual operative part (dispositive) relies on the application of the substantive law (Lespr.) to define the compensation, making the underlying expropriation law framework relevant to the final disposition on compensation, especially since the agreement reached has the force of a decision under these articles.
art. 66 al. 1 LTF
Although the decision text refers to 'Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971' (Lespr.), if this were a decision by the Swiss Federal Tribunal, procedural articles like Art. 66 LTF (for costs) would be included if cited in the dispositive. Since this is a Cantonal/Tribunal decision and the dispositive cites the right to appeal to the Cantonal Administrative Tribunal (order 4), the cost disposition (order 3) must be included based on its function, even if the specific cantonal cost article is missing or replaced by a general mention of 'tassa di giustizia e spese'.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 43 e 44 Lespr.

Although cited in the reasoning section 2, the actual operative part (dispositive) relies on the application of the substantive law (Lespr.) to define the compensation, making the underlying expropriation law framework relevant to the final disposition on compensation, especially since the agreement reached has the force of a decision under these articles.

art. 11 let. c Lespr.

This article defining the scope of expropriation compensation (prejudices subis) is the substantive basis for awarding the indemnity for the demolition of the retaining wall in order point 1.

art. 19 Lespr.

This article, which sets the date for estimating the cost of reconstruction for the indemnity, underpins the determination of the compensation amount in the reasoning, which leads directly to the operative order 1.

art. 52 cpv. 3 Lespr.

This article concerning interest rates on expropriation compensation is explicitly cited in the reasoning that leads to the interest ruling in operative order 1.

art. 66 al. 1 LTF

Although the decision text refers to 'Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971' (Lespr.), if this were a decision by the Swiss Federal Tribunal, procedural articles like Art. 66 LTF (for costs) would be included if cited in the dispositive. Since this is a Cantonal/Tribunal decision and the dispositive cites the right to appeal to the Cantonal Administrative Tribunal (order 4), the cost disposition (order 3) must be included based on its function, even if the specific cantonal cost article is missing or replaced by a general mention of 'tassa di giustizia e spese'.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 20.2006.20-1

Lugano

27 giugno 2007

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Giancarlo Rosselli

arch. Claudio Morandi

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo nella procedura di approvazione dei progetti e di espropriazione promossa da

ISEP 1

rappr. dal RA 1

contro

COES 1

rappr. dall’ RA 2

nell'ambito delle opere di realizzazione della strada in zona __________,

relativamente al mapp. no. 552 RFD di __________,

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato, in fatto ed in diritto

1.1.1. Il Comune di __________ intende urbanizzare la zona edificabile __________ costruendo, in sostituzione dell’attuale sentiero, una nuova strada di quartiere che s’innesta lungo la cantonale e termina con una piazza di giro. Il Consiglio Comunale ha approvato i progetti definitivi e concesso il credito con risoluzione del 23.1.2006 (MM 9/2005); contestualmente ha pure avallato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 70% della spesa. Il progetto definitivo e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal 29.5 al 27.6.2006. 1.2. La messa in atto del progetto coinvolge, tra gli altri, anche il mapp. no. 552 di proprietà di COES 1. Stando alle tabella pubblicate il fondo è espropriato in ragione di ca. mq 58 contro versamento di un’indennità di fr. 100.- il mq. Con notifica del 27.6.2006 l’espropriato ha chiesto una modifica dei piani che consiste nello sbancamento di una striscia di terreno supplementare, rispetto ai piani pubblicati, larga 4 m e nella costruzione di un muro di controriva di 30 ml lungo il fronte stradale. Inoltre, per il caso in cui tali modifiche non fossero accolte, egli ha sollecitato un’indennità di fr. 50'000.- per i maggiori oneri di edificazione del fondo determinati dall’opera pubblica. All’udienza di conciliazione del 14.11.2006 il proprietario ha accettato l’indennità offerta per la superficie esproprianda ed ha concesso l’anticipata immissione in possesso. Di comune accordo le parti hanno inoltre stabilito che il Comune risarcirà il proprietario dei costi equivalenti la ricostruzione del muro di sostegno e che nell’ambito di una futura domanda di costruzione sarà considerata come quota del terreno naturale quella attuale (cfr. verbale di udienza pti 1 e 2). Conformemente a quanto discusso all’udienza il Municipio ha poi dichiarato il proprio assenso alla futura edificazione di nuove fabbriche ad una distanza minima di 4 ml dal ciglio esterno della costruenda strada (cfr. verbale di udienza pto. 3; lettere del 14/22.11.2006). Risolte le problematiche progettuali, le parti hanno intavolato una trattativa privata vertente sul risarcimento del muro di sostegno; come emerge dalla corrispondenza agli atti essa ha avuto esito negativo poiché le parti non sono riuscite ad accordarsi sull’ammontare. Con sentenza del 1°.3.2007 il Tribunale ha approvato il progetto; la sentenza è cresciuta incontestata in giudicato.

2.L’intesa raggiunta dalle parti risultante dal verbale del 14.11.2006 e dalle lettere 14/22/27.11.2006) risolve le contestazioni sul progetto e l’edificabilità futura del fondo ed attesta l’adesione dell’espropriato all’indennità per la superficie espropriata ed all’anticipata immissione in possesso. Essa si configura come accordo espropriativo che ha forza di decisione (art. 43 e 44 Lespr.) e che solleva il Tribunale dalla relativa decisione di merito. Litigiosa e quindi da valutare resta l’indennità per la demolizione del muro di sostegno.

3.Il risarcimento contestato si riconduce all’art. 11 let. c Lespr. stando al quale l’indennità espropriativa comprende anche il corrispettivo di tutti gli altri pregiudizi subiti dall’espropriato purché siano prevedibili secondo il corso ordinario delle cose quale conseguenza dell’espropriazione. Il mapp. no. 552 è ubicato al termine della nuova strada e presenta lungo il fronte stradale un muro di sostegno in pietrame alto ca. 80/90 cm e lungo ca. 30 ml. Considerato che l’esecuzione dell’opera pubblica ne comporta la demolizione e che l’espropriato ne ha rifiutato il ripristino, il muro dev’essere risarcito. L’ente espropriante ha presentato un preventivo di spesa indennizzabile di fr. 14'965.- (cfr. lettera del 19.12.2006). L’espropriato ha rifiutato la proposta e, fondandosi su un preventivo richiesto privatamente alla ditta __________ che quantifica i costi in fr. 21'140.15, ha sollecitato invece il versamento di un importo medio di fr. 18'000.- (cfr. lettera del 10.1.2007). Nella corrispondenza successiva le parti hanno confermato le loro posizioni. I due preventivi convergono sulle dimensioni del manufatto mentre si differenziano quo ai prezzi unitari esposti. Da un’analisi di dettaglio il preventivo prodotto dal Comune appare del tutto ragionevole e sostenibile; vero è che è condizionato dai vantaggi derivanti dal cantiere già aperto per la costruzione della strada, ma ciò non è altro che la conseguenza del principio secondo cui l’ammontare dell’indennità dev’essere stimato sulla base del costo verosimile per la ricostruzione del muro alla data dell’anticipata immissione in possesso (art. 19 Lespr.) e non di ipotetiche spese future. In quest’ottica le cifre indicate sono prezzi d’offerta non prezzi stimati; ciò significa che quand’anche vi fosse un aumento o una riduzione dei quantitativi, l’impresa è comunque tenuta ad applicare i prezzi esposti nel capitolato d’appalto e nel modulo d’offerta. Di conseguenza il Tribunale reputa di poter condividere la proposta dell’ente espropriante e fissa l’indennità espropriativa ad un importo arrotondato di fr. 15'000.-.

4.L’indennità espropriativa è completata con gli interessi al saggio usuale del 3.5% fissato dal Tribunale federale a decorrere dal 14.11.2006, data in cui è stata accordata l’anticipata immissione in possesso (art. 52 cpv. 3 Lespr.).

Per i quali motivi

richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia: 1. Per la demolizione del muro di sostegno al mapp. no. 552 l’ente espropriante verserà all’espropriato un’indennità a corpo di fr. 15'000.- oltre interessi al 3.5% a decorrere dal 14.11.2006.

2. Le questioni risolte con accordo sono stralciate dai ruoli.

3. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriato fr. 1'500.- per ripetibili.

4. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

5. Intimazione a:

-

- RA 2

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo Enzo Barenco