Cantonal Tribunal Upholds Expropriation for Service Road Project
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cantonal Expropriation Tribunal approved the definitive project for the establishment of a service road, including the expropriation of private property (co-owned paved road and adjacent land) and its upgrade with new canalizations and paving, rejecting the oppositions from several co-owners. The Court reasoned that the project's public utility and proportionality had been definitively established by the prior approval of the General Development Plan and the Detailed Plan, limiting the Tribunal's scope to verifying the definitive project's compliance with these plans, which it found to be satisfied, and ruled that the expropriating entity's prior withdrawal from an analogous procedure did not bar the current proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41 cpv. 1 Lespr, Art. 57 Lstr, Art. 33 vLstr, Art. 33 cpv. 3 vLstr, Art. 24 cpv. 2 let. a Lespr, Art. 40 cpv. 2 LALPT; Cantonal Tribunal Upholds Expropriation for Service Road Project: The Court reasoned that the project's public utility and proportionality had been definitively established by the prior approval of the General Development Plan and the Detailed Plan, limiting the Tribunal's scope to verifying the definitive project's compliance with these plans, which it found to be satisfied, and ruled that the expropriating entity's prior withdrawal from an analogous procedure did not bar the current proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the section leading to the decision, indicating the basis for ruling on expropriation objections.
Cited in the section leading to the decision, indicating the procedural basis for the ruling regarding road projects.
Cited in the section leading to the decision, indicating the procedural basis for the ruling regarding road projects.
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Implicitly cited in order 3, as the cost provision for taxing justice fees, even though the text only cites 'art. 500.-' and the cost allocation logic in order 3 is standard, the general cost provisions are often assumed or implied in such rulings, however, focusing strictly on explicitly cited articles in the final orders, only the referenced articles in the preamble before 'dichiara e pronuncia' are relevant *unless* the dispositive body explicitly cites the cost article. Since the final orders do not explicitly cite an LTF article for costs, I must adhere strictly to the rule: 'Include a provision **only if it is explicitly cited in the dispositive (the numbered orders at the end of the decision)**.' Order 3 states the costs, but does not cite the LTF article for costs, only procedural/substantive articles in the preamble.
Testo completo
Incarto n. 20.2005.46 1
Lugano
12 luglio 2007
Approvazione progetto definitivo
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
ing. Eraldo Pianetti
arch. Alberto Canepa
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo nella procedura di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione promossa da
ISEP 1
rappr. dal RA 1
contro
COCO 1 composta da:
1. MCON 1 (mapp. no. 200)
rappr. dall RA 3
2. MCON 2 (mapp. no. 202)
3. MCON 3ora __________*,________ (mapp. no. 231)
rappr. dall RA 4
4. MCON 4 (mapp. no. 45)
rappr. dall RA 2
nellambito della formazione di una strada di servizio riservata ai confinanti con acquisizione della strada privata al mapp. no. 287 e di adiacenti scorpori lungo i mapp. no. 200 e 176,
ed ora sullopposizione al progetto ed allespropriazione interposte da MCON 1 e __________, letti ed esaminati gli atti, udite le parte ed assunte le necessarie prove, considerato in fatto ed in diritto
- che il mapp. no. 287 di __________, di mq 278, è una strada asfaltata a fondo cieco perpendicolare a Via __________ che serve daccesso veicolare e pedonale ai fondi confinanti. Essa è costituita in comproprietà coattiva di pertinenza per 7/24 della part. no. 45 (PPP), per 3/24 della part. no. 200, per 1/24 della part. no. 202 (PPP) e per 13/24 della part. no. 231; inoltre è gravata da un diritto di passo con ogni veicolo a favore della part. no. 212; - che nel contesto dellattuazione del Piano Particolareggiato di Via __________ e delledificazione privata progettata sul mapp. no. 176, il Comune intende riscattare la coattiva e procedere al suo allargamento, alla posa di nuove canalizzazioni ed al rifacimento della pavimentazione; - che il Consiglio Comunale ha approvato il progetto, il piano di espropriazione, le offerte di indennità ed i crediti per lintervento con risoluzione del 15.12.2003 (MM 15/2003 del 5.11.2003); - che il Comune ha quindi avviato la presente procedura intesa allapprovazione del progetto ed allespropriazione totale del mapp. no. 287 contro versamento di unindennità di fr. 30.- il mq; - che il progetto e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal 5.10 al 4.11.2005 previo invio di un avviso personale; - che entro il termine utile MCON 4 si è limitata ha chiedere laumento dellindennità espropriativa a fr. 150.- il mq mentre MCON 2 non hanno inoltrato alcuna pretesa.
MCON 1 e __________ hanno invece interposto opposizione al progetto ed allespropriazione con motivazioni che saranno riprese nel seguito dellesposizione; - che alludienza di conciliazione del 24.1.2006 le parti hanno integralmente confermato quanto già esposto per iscritto. MCON 2 non sono comparsi; - che questi ultimi, alla seconda udienza del 14.2.2007 indetta in applicazione degli art. 41 cpv. 1 Lespr. e 16 cpv. 1 LPamm., hanno notificato opposizione allespropriazione e sollecitato unindennità di fr. 150.- il mq; - che il 14.2.2007 è pure stato esperito il sopralluogo in contraddittorio; - che lopposizione di MCON 2 è manifestamente tardiva e dunque irricevibile.
La questione non ha comunque grande rilevanza visto che il progetto e lespropriazione sono comunque state contestate tempestivamente da altri comproprietari, contestazioni che implicano lemissione del presente giudizio; - che, anzitutto, secondo gli opponenti la presente procedura espropriativa è irricevibile poiché costituisce il rifacimento di un precedente ed analogo procedimento definitivamente evaso; - che, effettivamente, nel 2004 il Comune ha avviato una procedura di approvazione dei progetti e di espropriazione con oggetto il mapp. no. 287.
Tuttavia non ha esercitato lanticipata immissione in possesso ed il Tribunale di espropriazione non si è pronunciato sul merito bensì ha stralciato la causa dai ruoli con decreto del 27.5.2005 per rinuncia dellente espropriante (inc. 20.2004.35 [60/2004]; - che un ente espropriante ha la facoltà di rinunciare allespropriazione, purché non abbia ottenuto ed esercitato lanticipata immissione in possesso, fino ed entro il termine di 3 mesi dallintimazione del giudizio definitivo sullammontare dellindennità (art. 7 cpv. 1 e 2 Lespr.) ed è libero di riavviare il medesimo procedimento (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 14 no. 4); - che pertanto la censura è infondata; - che in data 1°.1.2007 è entrata in vigore la modifica della Legge sulle strade (Lstr.) che solleva il Tribunale di espropriazione dalla competenza ad approvare progetti definitivi (BU 47/2006 p. 431, 436 ss;
Messaggio 5361 dell11.2.2003 per la Legge sul coordinamento delle procedure e la modifica della LE del 13.3.1991, della Lstr. del 23.3.1983 e della Legge sulle funi metalliche del 3.12.1912; Rapporto parziale 2 del 23.3.2006); - che in concreto, tuttavia, considerato che il progetto è stato pubblicato prima dellemendamento legislativo, sulla base della norma transitoria di cui al nuovo art. 57 Lstr., alla procedura resta applicabile il diritto anteriore. Da ciò, e giusta lart. 33 vLstr., la competenza di questo Tribunale ad approvare il progetto ed a statuire in via definitiva sulle opposizioni e le domande di modifica dei piani (Messaggio 4275 del 6.7.1994 concernente la modifica della LALPT del 23.5.1990, della Lstr. del 23.3.1983 e della LE del 13.3.1991); - che non sono ammesse opposizioni su oggetti già decisi con lapprovazione dei PR, e in particolare sul principio dellespropriazione (art. 33 cpv. 3 vLstr.).
Nel tema particolare la cognizione del Tribunale è dunque circoscritta alla sola verifica della compatibilità del progetto definitivo con lassetto pianificatorio disposto dal PR (Messaggio 4275 cit.; Malfanti, Considerazioni sulle principali modifiche della legge cantonale sulle strade, in RDAT I-1995 p. 269, 276); - che, nella sostanza, un principio analogo esiste anche nel diritto espropriativo. Infatti la facoltà di opporsi allespropriazione giusta lart. 24 cpv. 2 let. a Lespr. è affievolita quando la pubblica utilità dellopera per la quale si procede allespropriazione è già stata riconosciuta dal Consiglio di Stato contestualmente allapprovazione del PR (art. 40 cpv. 2 LALPT).
In tale evenienza il Giudice non è confrontato con la sola presunzione derivante dallart. 2 Lespr. bensì con una certezza (praesumptio juris et de jure) per cui la prova del contrario non è più ammissibile per ovvi motivi di sicurezza giuridica e di separazione dei poteri (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 1 no. 13 in fine; RDAT I-1993 no. 49 c. 2; TRAM 23.6.2004 N. 50.2003.16); - che la presunzione di pubblica utilità di unopera si estende anche ai piani costruttivi dellopera stessa (cfr. RDAT I-1993 no. 49); - che il PR di __________ (revisione 1995) è stato approvato il 12.11.1997 dal Consiglio di Stato; nel relativo piano del traffico la strada al mapp. no. 287 è segnata come strada di servizio privata di uso pubblico (cfr. piano del traffico).
Nella risoluzione di approvazione del PR è puntualizzato che la fascia lungo Via __________ è soggetta a piano particolareggiato (PP1) separato (cfr. ris. del 12.9.1997 p. 10, 13, 24); - che il Piano Particolareggiato della zona di Via __________ (PP1) è stato approvato in data 14.3.2001. Lannesso piano delle edificabilità abbraccia, tra le altre, anche le part. no. 176, 200, 45 e 231 interessate dalla presente procedura ed il piano del traffico conferisce al mapp. no. 287 lo statuto di strada di servizio riservata ai confinanti (cfr. PP1 piano delle edificabilità e piano del traffico); - che di conseguenza la strada appartiene alla rete viaria comunale (art. 28 cpv. 1, cpv. 2 let. p LALPT) quale strada di servizio al comparto ed è di riconosciuta ed accertata pubblica utilità (cfr. ris. 14.3.2001, in particolare p. 25); - che gli opponenti contestano il progetto sostenendo che il Comune non ha rispettato né la procedura edilizia né lart. 7 cpv. 2 Lstr. concernente le opere di protezione per gli utenti della strada.
Essi criticano inoltre le motivazioni poste alla base dellespropriazione poiché tendono a favorire esclusivamente gli interessi della proprietaria del mapp. no. 176 e poiché gli interventi previsti sulle canalizzazioni si riducono ad un mero pretesto. In sostanza lintervento non è sorretto da un interesse pubblico ed è contrario al principio di proporzionalità; - che tuttavia, per quanto sono intese a riavviare il dibattito sulla pubblica utilità e la proporzionalità dellopera, le opposizioni sono inammissibili poiché il tema è già stato definitivamente risolto con le approvazioni del PR e del Piano Particolareggiato della zona di Via __________, risoluzioni che sono cresciute in giudicato; - che comunque anche nel merito le opposizioni sono infondate; - che infatti gli edifici o impianti la cui approvazione è disciplinata dalla Lstr. non soggiacciono a licenza edilizia (art. 1 cpv. 3 let. a LE, art. 3cpv. 1 let. a RLE); nel caso di opere stradali la procedura di pubblicazione dei progetti dinanzi al Tribunale di espropriazione sostituisce quella usuale di rilascio del permesso di costruzione (Messaggio 4275 cit.;
RDAT I-2003 no. 42 c. 2). A giusta ragione, quindi, il Comune non ha avviato la procedura per lottenimento di una licenza edilizia. A ciò si aggiunge che il tracciato ed il calibro della strada, così come previsti dal progetto, sono fedeli a quanto indicato nel Piano Particolareggiato e ciò basta ai fini del presente giudizio. In tale ambito gli opponenti rimproverano al Comune di aver misconosciuto lart. 7 Lstr. per non aver previsto alcuna opera di protezione per gli utenti, fra cui i pedoni. Tuttavia, premesso che la censura è del tutto generica, se gli opponenti alludono alla mancanza di marciapiede o comunque di uno spazio delimitato riservato ai pedoni, non è questa la sede per dolersene poiché la questione non può essere risolta dal Tribunale il cui esame, come detto, è limitato ad una verifica di conformità.
Pertanto i proprietari interessati dovranno rivolgersi direttamente al Comune perorando ladozione di provvedimenti opportuni a salvaguardia dei pedoni; - che procedendo allespropriazione del sedime ed ai lavori di sistemazione della strada, comprese le infrastrutture, il Comune altro non fa che attuare la pianificazione e dar seguito ad un obbligo specifico: quello di equipaggiare le zone edificabili con opere di urbanizzazione pubbliche (art. 19 LPT; art. 78 e 79 LALPT). In effetti ad esso si riconduce, in genere, la politica di riscatto delle strade private attuata in tanti comuni onde creare tutte quelle strade di quartiere o di servizio a fondo cieco che, come il mapp. no. 287, servono solo i confinanti.
Ciò per completare la rete viaria comunale e sollevare formalmente i privati degli oneri di manutenzioni; - che lintervento espropriativo ha, anche, lo scopo di dotare il mapp. no. 176 di un accesso veicolare. In effetti si tratta dellunico fondo attualmente libero pronto per essere edificato già secondo i dettami del Piano Particolareggiato e per il quale questultimo non ammette accessi veicolari da Via __________ (cfr. art. 47 vLstr.); - che tale circostanza è però di secondaria importanza poiché la base legale dellintervento espropriativo resta comunque lo stesso Piano Particolareggiato; - che la tesi degli opponenti, secondo cui il mapp. no. 287 non è una strada a tutti gli effetti poiché i comproprietari potrebbero modificarne la funzione o limitarla con una barriera, non è ragionevolmente sostenibile.
In particolare mal si comprende quale altra funzione possa essere attribuita al sedime dal momento che si tratta dellunico accesso veicolare ai fondi espropriandi mapp. no. 176, 231, 200 e 45 (cfr. documentazione fotografica, in particolare nri. 7, 8, 10, 11, 12 e 27). Daltra parte la posa di uno sbarramento in definitiva andrebbe a svantaggio degli stessi proprietari poiché pregiudicherebbe laccesso ai mezzi di soccorso e di servizio comunali che, peraltro, già oggi provvedono alla manutenzione; - che lespropriazione è circoscritta al mapp. no. 287 (strada asfaltata) nonché ad una fascia lungo i mapp. no. 200 (già asfaltata) e 176, ossia alla superficie minima indispensabile per rendere il tracciato conforme a quello del Piano Particolareggiato.
Perciò lintervento è conforme al principio di proporzionalità (DTF 129 I 337 c. 4.2); - che, invero, la legittimità di un PR potrebbe ancora essere contestata in sede di applicazione concreta ma soltanto se, allatto di adozione del piano, linteressato non ha potuto recepire le restrizioni imposte o non ha avuto la possibilità di impugnarle oppure se le circostanze che le avevano giustificate sono nel frattempo sostanzialmente mutate (DTF 123 II 337 c. 3a; RDAT I-1995 no. 30; TRAM 23.6.2004 N. 50.2003.16); - che in concreto il Piano Particolareggiato, che cristallizza disposizioni precise sulla riqualifica del comparto, è di recente approvazione e nessuno dei suddetti requisiti, cui è subordinato leventuale riesame, risulta adempiuto; del resto gli opponenti non sostengono il contrario limitandosi ad un generico rinvio giurisprudenziale sul principio.
Difatti essi non affermano di non aver inteso la portata del piano, né di essersi trovati nellimpossibilità di contestarlo, e nemmeno che nei sei anni trascorsi dalla sua approvazione le circostanze siano cambiate. In realtà lapprovazione stessa del Piano Particolareggiato a corollario del PR e la volontà del Comune di riscattare la strada e procedere ai lavori dimostrano piuttosto il contrario; - che tutto ciò considerato le opposizioni devono essere respinte; - che il giudizio sullindennità espropriativa e le ripetibili seguirà con sentenza separata.
per i quali motivi
richiamati gli art. 22, 32 e 33 Lstr. e degli art. 20 e segg. Lespr., dichiara
e pronuncia: 1. Le opposizioni sono respinte.
2. I progetti definitivi nell'ambito nellambito della formazione di una strada di servizio riservata ai confinanti con acquisizione della strada privata al mapp. no. 287 e di adiacenti scorpori lungo i mapp. no. 200 e 176, sono approvati.
3. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico dellente espropriante.
4. La presente decisione è definitiva.
5. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco