Expropriation Blocked Due to Environmental Non-Compliance in Road Widening Project
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe expropriation tribunal reviewed a municipality's definitive project for widening and upgrading a road segment, which required expropriating a small portion of privately owned land and involved constructing an overhanging reinforced concrete slab supported by retaining walls near a watercourse. Despite the project generally aligning with the land-use plan and being classified as an improvement, the court found that the proposed technical construction, specifically the support structure utilizing cyclopean stone blocks near the stream bed, contradicted federal and cantonal laws and directives regarding the protection of nature, landscape, and watercourses, as it failed to maintain the required minimum riparian buffer zone necessary for flood protection and ecological habitat. Consequently, the court declared the definitive project unapproved and the related expropriation procedure moot because the project lacked sufficient public interest and violated the principle of proportionality by being excessively invasive to the environment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39a Lstr, Art. 7 Lstr, Art. 28 cpv. 2 let. p LALPT, Art. 19 cpv. 1 Lstr, Art. 21 cpv. 1 LPN, Art. 21 cpv. 2 OSCA; Expropriation Blocked Due to Environmental Non-Compliance in Road Widening Project: Despite the project generally aligning with the land-use plan and being classified as an improvement, the court found that the proposed technical construction, specifically the support structure utilizing cyclopean stone blocks near the stream bed, contradicted federal and cantonal laws and directives regarding the protection of nature, landscape, and watercourses, as it failed to maintain the required minimum riparian buffer zone necessary for flood protection and ecological habitat. Consequently, the court declared the definitive project unapproved and the related expropriation procedure moot because the project lacked sufficient public interest and violated the principle of proportionality by being excessively invasive to the environment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles were cited in the preamble to the decision, which relates to the grounds for not approving the final projects for road widening and settlement.
These articles were cited in the preamble to the decision regarding the expropriation procedure, which was consequently dropped.
The procedural order dropping the expropriation procedure is based on the non-approval of the project which renders the expropriation pointless.
The non-approval of the final projects is decided based on these articles cited in the preamble.
The procedure of expropriation is dropped as it lacks object, as per the citation in the preamble.
The expropriation procedure is declared devoid of object as a consequence of the decision.
The final projects are not approved based on the articles cited in the preamble.
The expropriation procedure is struck off as it lacks object, citing these articles in the preamble.
The final projects are explicitly declared 'non approvati' (not approved) in order 1, following the grounds cited in the preamble.
The expropriation procedure is struck off as lacking object in order 2, following the grounds cited in the preamble.
The cost order for the proceedings is applied based on the relevant expropriation law cited in the preamble.
Testo completo
Incarto n. 20.2004.26 –2 10/04 · Lugano 27 aprile 2005 · Approvazione progetto definitivo In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto dalla Presidente · Margherita De Morpurgo e dai membri · ing. Argentino Jermini ing. Eraldo Pianetti segretario giudiziario · Armando Petrini
statuendo nella procedura di approvazione dei progetti e di espropriazione presentata da
ISEP 1 rappr. dal Municipio
Contro MCON1 MCON2
nell'ambito delle opere inerenti l'allargamento e la sistemazione del tratto stradale lungo Via __________ relativamente al mapp. no. 81 di __________,
letti ed esaminati gli atti, udite le parte ed assunte le necessarie prove, considerato in fatto ed in diritto
- che il Comune intende procedere al risanamento di Via __________ lungo un tratto che si estende per ca. ml 105 dall’incrocio con Via ____________________ fino al posteggio al mapp. no. 101. Scopo dichiarato dell’opera è di rimediare allo stato precario del tratto stradale, di renderlo conforme al PR e di migliorare la circolazione veicolare e pedonale compatibilmente con la situazione concreta. A tal fine il progetto prevede il mantenimento del tracciato stradale attuale e l’allargamento del sedime verso valle con una struttura in calcestruzzo armato. Ne risulterebbe un campo viabile di ml 4.50 completato con un nuovo marciapiede largo 1 ml;
- che il relativo credito è stato accordato dal Consiglio Comunale nel corso della seduta del 15.12.2003 (MM no. 511);
- che il progetto e gli atti di esproprio sono stati pubblicati dal 26.1 al 25.2.2004;
- che l’attuazione dell’opera coinvolge il mapp. no. 81, proprietà di MCON 1 e MCON 2, sito a monte della strada. Il Comune ne ha sollecitato l’espropriazione in ragione di ca. mq 2 offrendo un’indennità di fr. 180.- il mq (cfr. tabelle di espropriazione);
- che i proprietari hanno accettato incondizionatamente l’intervento (cfr. dichiarazione 16.3.2004);
- che tuttavia in esito all’esame completo del progetto la predetta dichiarazione risulta superata per i seguenti motivi;
- che nel PR della sezione di __________ Via __________ è definita come strada di servizio comprensiva di una carreggiata di ml 4.50 ed un marciapiede sul lato a valle di ml 1 (cfr. piano del traffico);
- che l’opera non altera la funzionalità della strada poiché altro non fa che adeguarne lo stato al PR e quindi si configura come intervento di miglioria ai sensi dell’art. 39a Lstr.;
- che in applicazione dell’art. 39a Lstr. a fronte di un intervento di miglioria compete al Tribunale di espropriazione di dirimere eventuali opposizioni e, prima ancora, di effettuare d’ufficio e con pieno potere cognitivo il vaglio del progetto definitivo e della sua pubblica utilità (cfr. RDAT I-1998 no. 52 c. 7, II-1998 no. 25 c. 3.2.) nell’ottica dei suoi contenuti, della sua incidenza e della sicurezza (art. 7 Lstr.), fermo restando che tale esame non può estendersi anche ad un sindacato di opportunità ritenuto l’ampio margine di autonomia decisionale di cui gode l’ente esecutore limitato soltanto dalla norma che disciplina la concezione delle strade e dal divieto di arbitrio (RDAT 1990 no. 53 c. 7);
- che per quanto riferito al tracciato ed al calibro della strada il progetto parrebbe conforme;
- che l’esame non può, tuttavia, ridursi a questa sola constatazione;
- che infatti non va trascurato che il PR si limita ad indicare la rete delle vie di comunicazioni (art. 28 cpv. 2 let. p LALPT) ed in particolare il tracciato e le dimensioni di ogni strada esistente o futura con le linee di arretramento. Viceversa, non essendo elaborato sulla base di uno studio planimetrico ed altimetrico, il piano viario non specifica alcun dettaglio tecnico/costruttivo delle strade;
- che i particolari tecnici quali l’assetto, lo sviluppo planimetrico ed altimetrico, gli impianti accessori e la protezione esterna, sono contenuti nei progetti definitivi (art. 19 cpv. 1 Lstr.) che, come già annotato, il Tribunale esamina con pieno potere cognitivo;
- che quale manufatto di sostegno al nuovo tratto stradale esterno, e cioè quello che sarà destinato a marciapiede, il progetto contempla la costruzione di una soletta a sbalzo in calcestruzzo armato lunga ca. 83 ml sorretta da muri portanti distanti 5 ml l’uno dall’altro, disposti perpendicolarmente ed ancorati al muro esistente. Alla base, ossia a livello del mapp. no. 50 parzialmente occupato dal riale __________, è predisposta la posa di blocchi di sasso ciclopici per proteggere le fondazioni (cfr. relazione tecnica no. 5.5-5.6; piano no. 0109.002);
- che il Comune ha dichiarato che il progetto non comporta interventi diretti lungo l’alveo del riale __________ ma solo opere di consolidamento che consistono nella posa di massi ciclopici quale protezione delle banchine di fondazione unicamente dove l’andamento del terreno lo richiede (cfr. lettera del 4.3.2005);
- che tuttavia l’Ufficio dei corsi d’acqua d’intesa con l’Ufficio protezione della natura, confermando lo scambio di corrispondenza già intercorso con il Comune come pure il preavviso negativo espresso a suo tempo (cfr. lettera del 13.4.2005 e corrispondenza allegata), ha ribadito che le caratteristiche costruttive del progetto sono in contrasto con la Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) e con l’Ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua (OSCA);
- che il Tribunale di espropriazione non ha motivo di prescindere dalle suddette considerazioni esternate dalle autorità competenti a rilasciare preavvisi nella misura in cui un intervento costruttivo ha un’incidenza sull’ambiente;
- che in effetti i corsi d’acqua e le zone ripuali rientrano nel novero dei biotopi protetti (art. 18 cpv. 1 e 2 LPN; art. 2 let. e R d’applicazione del DL 16.1.1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 22.1.1974; art. 2, 20 cpv. 1 Legge cantonale sulla protezione della natura del 12.12.2001);
- che i lavori pubblici, e segnatamente le strade, devono essere progettati ed eseguiti in maniera da non danneggiare o deturpare il paesaggio e tutti gli altri beni protetti; i relativi progetti di massima e di esecuzione devono essere approvati dal Dipartimento (art. 7 R d’applicazione del DL 16.1.1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 22.1.1974);
- che la vegetazione ripuale non dev’essere dissodata, sotterrata né altrimenti annientata (art. 21 cpv. 1 LPN);
- che alle acque deve essere riservato uno spazio minimo tale da garantire la protezione contro le piene ed il mantenimento delle funzioni naturali dell’acqua stessa (art. 21 cpv. 2 OSCA). La competenza a fissare lo spazio riservato è demandata ai cantoni;
- che in tema di misure di protezione nel Cantone Ticino sono applicabili le Direttive emanate dall’Ufficio federale delle acque e della geologia;
- che in base a tale normativa la larghezza della zona riparia varia con la larghezza dell’alveo ma deve misurare almeno 5 ml, anche per piccoli riali, su ambo i lati del corso d’acqua (cfr. scritto 25.5.2004 dell’Ufficio della caccia e della pesca; Direttive UFAEG sulla protezione contro le piene dei corsi d’acqua, 2001, p. 18-19 ed inoltre www.bwg.admin.ch);
- che, stando agli atti pubblicati, rispetto alla lunghezza complessiva dell’intervento, lo spazio minimo di riserva di 5 ml parrebbe essere rispettato in un solo punto, tra le sez. 5 e 6, mentre per il resto di certo non è garantito;
- che in quest’ottica l’intervento si rivela quindi eccessivamente invasivo a scapito del normale deflusso delle acque e dell’habitat ecologico;
- che pertanto, oltre a non essere conforme alle vigenti normative e direttive, il progetto non può dirsi sorretto da un interesse pubblico bastante e tantomeno rispettoso del principio di proporzionalità;
- che di conseguenza non può essere approvato;
- che di riflesso l’intervento espropriativo risulta privo d’oggetto ed in quanto tale è da stralciare.
Per i quali motivi
richiamati gli art. 22, 32 e 33 Lstr. e degli art. 20 e segg. Lespr.,
dichiara
e pronuncia:
1. I progetti definitivi concernenti le opere di allargamento e la sistemazione del tratto stradale lungo Via __________ non sono approvat*i.
2. La procedura di espropriazione è stralciata siccome priva d’oggetto.
3. La tassa di giustizia e le spese in fr. 200.- sono a carico del ISEP 1. Non si assegnano ripetibili.
4. La presente decisione è definitiva.
5. Intimazione a:
- - -
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Armando Petrini