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17.2015.216 • CARP TI 17.2015.216 Generato dall'IA

Appeal on Traffic Infraction Conviction Inadmissible Due to Failure to Contest Factual Findings

Numero d'incarto 17.2015.216
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court reviewed a case where the appellant was convicted by a lower court for a traffic infraction involving a rear-end collision, which the appellant challenged by asserting that the collision was caused by the vehicle following them, not their own. The court reasoned that because the original proceeding concerned only contraventions, the appellate review of facts was limited to checking for manifest error or violations of law, requiring the appellant to demonstrate why the first judge's factual assessment was arbitrary, rather than simply presenting an alternative factual narrative. Since the appellant failed to specifically contest the initial factual findings as arbitrary and only offered a conflicting version of events without addressing the reasoning that led to the conviction, the appeal was declared inadmissible.

Regesto Legislator

Ufficiale

Contestazione dell'accertamento dei fatti ex art. 398 cpv. 4 CPP. Appello inammissibile per mancanza di contestazioni di arbitrio nell'accertamento dei fatti conformi ai criteri della giurisprudenza

Parole chiave

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infrazione alle norme della circolazione errore di fatto impugnabilità della decisione di rinvio tamponamento apprezzamento manifestamente errato eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 398 segg. CPP

This article governed the admissibility of the appeal, which the court declared inadmissible.

art. 428 cpv. 1 CPP

This article was cited as the basis for imposing appeal costs on the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 17.2015.216 · Locarno 27 aprile 2016/mi · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici: · Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio segretaria: · Sara Lavizzari, vicecancelliera nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Sezione della circolazione

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 10 dicembre 2015 da

AP 1 rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 3 dicembre 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 23 dicembre 2015)

richiamata la dichiarazione di appello 18 gennaio 2016;

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto: A. Con decreto di accusa n. 25192/402 del 17 luglio 2015, la Sezione della circolazione ha dichiarato AP 1 autrice colpevole di

infrazione alle norme della circolazione per avere, a Torricella - Taverne, il 12 maggio 2015, alla guida della vettura __________, circolato senza prestare la dovuta attenzione alla circolazione e senza mantenere la distanza sufficiente da un veicolo che la precedeva, urtandolo posteriormente e coinvolgendo una terza vettura;

e ne ha proposto la condanna alla multa di fr. 200.- e al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie pari a fr. 70.-.

AP 1 ha presentato opposizione contro il decreto di accusa emesso a suo carico.

B. Statuendo, dopo aver tenuto il dibattimento, con sentenza 3 dicembre 2015 (intimata il 23 dicembre 2015), il Presidente della Pretura penale ha confermato l’imputazione proposta dalla Sezione della circolazione e ha dichiarato l’imputata autrice colpevole dei reati a lei ascritti, condannandola alla multa di fr. 200.- e al pagamento di tasse e spese giudiziarie di fr. 620.- .

C. Il 10 dicembre 2015 AP

1 ha presentato annuncio d’appello che ha tempestivamente confermato, ricevuta la motivazione scritta, con dichiarazione 31 luglio 2015 in cui ha precisato di appellare l’intera sentenza e di postulare il suo proscioglimento sostenendo, in sintesi, che è provato che il tamponamento che le viene imputato non è avvenuto (III).

D. In applicazione dell’art. 400 cpv. 2 CPP e, visto, in particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, in data 19 gennaio 2016 la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta ed ha ordinato l’intimazione della dichiarazione d’appello (già motivata) alla Sezione della circolazione e alla Pretura penale, impartendo loro un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni.

E. Il giudice della Pretura penale, con scritto 20 gennaio 2016, ha comunicato di non avere osservazioni in merito all’appello e di rimettersi al giudizio di questa Corte. Con scritto 22 gennaio 2016, anche la Sezione della circolazione ha comunicato di non avere alcuna osservazione da formulare.

F. Il 1. aprile 2016 è stato impartito all’appellante un termine di 20 giorni per eventualmente completare la motivazione della propria dichiarazione d’appello (VIII).

Tale termine è trascorso infruttuoso.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, la Corte d’appello dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto (Mini, in Commentario CPP, ed. 2010, n. 20 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, ed. 2011, n. 27 ad art.

398 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 12 ad art. 398 CPP).

L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione di arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., n. 22 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398CPP; Schmid, op. cit., n. 13 ad art. 398 CPP), secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF

138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4; 136 III 552 consid. 4.2; 135 V 2 consid. 1.3; 134 I 140 consid. 5.4; 133 I 149 consid. 3.1 e sentenze ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014; 6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1; 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I

173 consid. 3.1 e sentenze citate).

Ritenuto come l’appello giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP si apparenti al ricorso per cassazione previsto da molti precedenti diritti processuali cantonali e al ricorso in materia penale al Tribunale federale (Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n. 25 ad art. 398CPP; Hug/Scheidegger, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen StPO, 2a ed. 2014, n. 24 ad art. 398 CPP; Mini, op. cit., n. 18 ad art. 398 CPP), la censura di un accertamento dei fatti manifestamente inesatto – ossia dell’arbitrio viziante tale accertamento – va sollevata (cfr. anche il testo dell’art. 398 cpv. 4 CPP: “[…] si può far valere che […] l’accertamento dei

fatti è manifestamente inesatto […]”) e motivata.

Per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7; 137 I 1 consid. 2.4; 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1;

129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).

In assenza di censure e di relative motivazioni conformi alle esigenze poste dalla giurisprudenza, l’appello va dichiarato inammissibile.

2. Con l’appello la patrocinatrice dell’appellante sostiene – così come già davanti al pretore - che vi sono prove concrete, o perlomeno indizi, in grado di dimostrare che il tamponamento così come le è stato imputato non è avvenuto. Il rapporto del garage __________ e le foto in atti, che attestano rilevanti lavori di riparazione al paraurti posteriore della vettura dell’appellante, dimostrano, a suo dire, che è stato il conducente che la seguiva (che ha, peraltro, ammesso di essersi distratto a causa del figlio piccolo che dal sedile posteriore richiamava la sua attenzione) a tamponarla per primo e a provocare il tamponamento a catena poi avvenuto (III, pag. 1).

Ad ulteriore sostegno della sua richiesta di proscioglimento, l’appellante rileva di non avere altri motivi, se non quello di non voler essere condannata per un reato non commesso, per impugnare la sentenza di primo grado visto che la sua assicurazione responsabilità civile ha pagato tutti i danni senza aumentarle il premio assicurativo (III, pag. 1).

Conclude rilevando che il suo proscioglimento si impone in ogni caso in applicazione del principio *in dubio pro reo*, ritenuto che è impossibile *“appurare con certezza come si sono svolti i fatti”* (III, pag. 2).

3. Nella dichiarazione d’appello, l’appellante si limita a proporre – utilizzando le stesse argomentazioni esposte in prima sede - una diversa versione dei fatti, senza confrontarsi minimamente con l’accertamento del primo giudice secondo cui è stata la vettura dell’appellante ad urtare per prima il veicolo che la precedeva, causando così il tamponamento tra questo e quello alla testa della colonna.

L’appellante non spiega per quale motivo la valutazione del materiale probatorio operata dal primo giudice sarebbe manifestamente errata o, in qualche modo, giuridicamente viziata. Anzi, essa nemmeno vi allude, esaurendosi il suo allegato in una – in questa sede infruttuosa - diversa ricostruzione dei fatti. Nello scritto, ella nemmeno tenta di spiegare perché sarebbe insostenibile ritenere, sulla base del materiale probatorio in atti, che sia stata lei, e non il conducente del veicolo che la seguiva, a determinare il tamponamento a catena. In sintesi, anziché affrontare gli accertamenti che il primo giudice ha posto a fondamento della sua condanna e tentare di dimostrarne l’insostenibilità, l’appellante ha percorso vie proprie, staccandosi da quella percorsa dal primo giudice ed offrendo una sua interpretazione del materiale probatorio, come se si trattasse di motivare un appello destinato a un'autorità munita di libera cognizione. Cosa che non è, relativamente ai fatti, nell’ambito dell’art 398 cpv 4 CPP.

In queste condizioni, in assenza di specifiche contestazioni di arbitrio nell’accertamento dei fatti e di una motivazione conforme alle esigenze di cui s’è detto sopra, l’appello si rivela inammissibile.

4. Gli oneri processuali del giudizio d’appello sono integralmente posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visti gli art. 80 segg., 84, 348 segg.,379 segg., 398 segg. CPP, nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è inammissibile.

2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- altri disborsi fr. 50.-

fr. 550.-

sono posti a carico dell’appellante.

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.