Recusal Denial Based on Unsubstantiated Familial Relationship
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party requested the recusal of the presiding judge of the appellate court based on an alleged familial relationship with another attorney involved in the case, following the prosecutor's decision to dismiss criminal proceedings. The appellate court, competent to decide on recusal requests concerning its jurisdiction, rejected the motion because the cited legal grounds for mandatory recusal—namely, kinship or affinity up to the third degree with a party or their counsel—were factually unsubstantiated between the judge and the attorney, referencing prior rulings on similar prior requests, and thus imposed the court fees upon the unsuccessful moving party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 58 cpv. 2 CPP, Art. 59 cpv. 1 let. c CPP, Art. 56 lett. d CPP, Art. 56 lett. e CPP, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 78 LTF; Recusal Denial Based on Unsubstantiated Familial Relationship: The appellate court, competent to decide on recusal requests concerning its jurisdiction, rejected the motion because the cited legal grounds for mandatory recusal—namely, kinship or affinity up to the third degree with a party or their counsel—were factually unsubstantiated between the judge and the attorney, referencing prior rulings on similar prior requests, and thus imposed the court fees upon the unsuccessful moving party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court asserts its jurisdiction to decide on the recusal request definitively.
This provision outlines the grounds for mandatory recusal based on kinship between the judge and a party, which was assessed in rejecting the request.
This provision outlines the grounds for mandatory recusal based on kinship between the judge and a party's representative or participant in lower jurisdiction, which was assessed in rejecting the request.
The court applied this rule to impose costs on the unsuccessful appellant (implicitly, as costs follow the event/defeat).
Testo completo
Incarto n. 17.2015.151 · Locarno 21 dicembre 2015/mi · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte di appello e di revisione penale
composta dei giudici: · Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio segretario: · Orio Filippini, vicecancelliere sedente per statuire sull'istanza di ricusazione del giudice CO 1 presentata il 25 settembre 2015 dall'
IS 1
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto che – con decisione del 7 settembre 2015 il procuratore pubblico __________ ha decretato il non luogo a procedere riguardo alla “denuncia penale/istanza di riapertura procedimento contro __________ per i fatti del 3-4 dicembre 2014” (NLP 3748/2014);
– con atto del 25 settembre 2015, l’avv. IS 1 ha presentato reclamo contro la predetta decisione postulando, altresì, la ricusa del presidente della Corte dei reclamiCO 1, richiamando quanto addotto nella sua istanza di ricusazione del 14 settembre 2015 (doc. I, inc. 17.2015.145) e rilevando che si tratta “sempre del consorzio criminale __________ di cui __________ fa parte, di cui il Presidente CO 1 è cugino o fratello”;
– con scritto del 29 settembre 2015 il presidente della Corte dei reclami CO 1 ha trasmesso a questa Corte l’istanza dell'avv. IS 1, osservando, ai sensi dell'art. 58 cpv. 2 CPP, “di non avere legami di parentela tali da giustificare una ricusa, né con l’avv. __________, né con altre persone menzionate dalla reclamante”, escludendo la realizzazione di “altri motivi di ricusa in capo al sottoscritto” e ritenendo “di poter serenamente evadere i gravami”;
– con sentenza pronunciata in data odierna, questa Corte ha respinto le istanze di ricusazione del
14 settembre 2015, del 17 settembre e del 5 ottobre 2015 (inc. 17.2015.144/145/166);
e considerando
in diritto che: – la Corte di appello e di revisione penale è competente a decidere i casi di ricusazione concernenti la giurisdizione di reclamo, senza ulteriore procedura probatoria e definitivamente (art. 59 cpv. 1 let. c CPP);
– chi opera in seno a un'autorità penale si ricusa se è parente o affine di una parte in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso (art. 56 lett. d CPP) oppure se è parente o affine di una parte in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, di un patrocinatore di una parte oppure di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro di una giurisdizione inferiore (art. 56 lett. e CPP);
– contrariamente a quanto addotto dall'istante, il giudice CO 1 non risulta avere rapporti di parentela o di affinità con l'avv. __________, nel senso dei citati disposti legali, per cui sotto tale profilo la richiesta di ricusazione va respinta;
– per il resto, sono richiamate le argomentazioni e conclusioni della sentenza emanata da questa Corte negli incarti 17.2015.144/145/166;
– la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'istante.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'istanza di ricusazione del giudice CO 1 è respinta.
2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 100.–, sono poste a carico dell'avv. IS 1.
3. Notificazione a:
4. Comunicazione a:
–
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.