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17.2014.105 • CARP TI 17.2014.105 Generato dall'IA

Traffic Violation Penalty Review Denial for Abuse of Rights

Numero d'incarto 17.2014.105
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An individual, previously convicted by a final penalty order for a serious traffic violation involving speeding (135 km/h in a 100 km/h zone) in 2009, sought a review of the decision, asserting that the vehicle and driver captured by radar were not him, and that he had provided exculpatory evidence to the police in 2009 that was never officially received. The appellate court rejected the review application, reasoning that the evidence presented was known to the applicant at the time the original penalty order was issued, and by failing to appeal that order, the applicant was attempting to use the revision procedure as a substitute for a standard appeal to remedy procedural negligence, which constitutes an abuse of rights.

Regesto Legislator

Ufficiale

Motivo di revisione di cui all'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP. Domanda di revisione abusiva perché si fonda su fatti che l'istante avrebbe potuto rivelare in una procedura ordinaria avviata con una semplice opposizione

Parole chiave

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infrazione alle norme della circolazione revisione processuale prova liberatoria decreto penale riesame dell'entità pena ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 410 segg. CPP

These articles govern the revision procedure, which was rejected by the court's final order.

art. 3 cpv. 2 lett. b CPP

This provision was cited as part of the legal basis leading to the rejection of the revision application due to abuse of right.

art. 428 CPP

This article governs the allocation of procedural costs, which were imposed on the applicant in the final order.

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Testo completo

Incarto n. 17.2014.105 · Locarno 4 dicembre 2014/mi · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici: · Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio segretario: · Orio Filippini, vicecancelliere sedente per statuire sull’istanza di revisione del decreto d’accusa 1362/2012 presentata il 22 aprile 2014 da

IS 1, 8408 Winterthur rappr. dall'avv. DI 1, 8027 Zürich esaminati gli atti;

Ritenuto

in fatto: A. Con rapporto 8 dicembre 2011, la Polizia cantonale segnalava alla Sezione della circolazione che, in data 11 gennaio 2009, durante un normale controllo radar, il conducente del veicolo targato __________ (identificato nella persona di IS 1, cittadino italiano residente ad __________, in provincia di __________) era risultato circolare in territorio di __________, percorrendo l’autostrada A2, ad una velocità (dedotto il margine di tolleranza) di 135 km/h, nonostante il limite vigente di 100 km/h. Nel rapporto la polizia annotava che, nonostante l’invio di una richiesta di generalità e dell’avviso di contravvenzione, *“il detentore non ha pagato l’importo cauzionale di CHF 770.00 e non ha dato seguito alle nostre diverse richieste”* (cfr. AI 1 allegato al doc. CARP III).

B. Con DA 1362/2012 del 26 marzo 2012, il procuratore pubblico - che aveva assunto per competenza il procedimento - ha ritenuto, per quei fatti, IS 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione e lo ha, pertanto, condannato alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 3 anni - di fr. 1’500.- (corrispondente a 15 aliquote giornaliere da fr. 100.-), alla multa di fr. 500.- nonché al pagamento delle tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 300.-.

C. Il DA è stato notificato al prevenuto in Italia il 30 marzo 2012 e, non avendo egli sollevato opposizione, è passato in giudicato.

D. Il 22 aprile 2014, IS

1 ha presentato istanza di revisione con cui postula l’annullamento della menzionata decisione, la sua contestuale assoluzione dall’imputazione di grave infrazione alle norme della circolazione nonché la cancellazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale e nel registro RIPOL. Nonostante nulla emerga dagli atti, l’istante sostiene che, nel 2009, dopo avere ricevuto l’avviso di contravvenzione e dopo aver constatato come il giorno dei fatti non si trovasse in Svizzera (ma in __________), egli ha chiesto alla Polizia cantonale di trasmettergli una copia della fotografia radar, dalla quale è emerso come né la targa, né il veicolo, né il conducente immortalati fossero a lui riconducibili. L’istante assevera di avere, quindi, inviato per fax alla polizia le foto del suo furgone Mercedes, il suo libretto di circolazione nonché un documento con una sua foto personale (documenti che egli allega in copia anche all’istanza di revisione) al fine di dimostrare la sua estraneità ai fatti. Tuttavia, conclude, *“le autorità competenti non hanno mai ricevuto tutti questi mezzi di prova”* (cfr. istanza, pag. 1-2).

E. Con osservazioni 2 maggio 2014, il PP propone la reiezione della domanda di revisione sia in ordine (perché, a suo dire, intempestiva) che nel merito.

Considerando

in diritto: 1. L’art. 411 cpv. 1 CPP prevede che le istanze di revisione vanno presentate e motivate per scritto al Tribunale d’appello. La decisione sulle stesse compete, dunque, a questa Corte.

2. Si rileva preliminarmente che IS 1, nella sua istanza, non ha indicato il motivo di revisione invocato, come esplicitamente richiesto dall’art. 411 cpv. 1 CPP. Nella misura in cui sostiene che le autorità competenti non hanno mai ricevuto i documenti da lui asseritamente inviati per fax alla Polizia, egli sembra tuttavia invocare il motivo di revisione di cui all’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP.

3. Sempre preliminarmente si osserva che, diversamente da quanto sostenuto dal PP nelle sue osservazioni, l’istanza di revisione non può essere ritenuta intempestiva. Il termine di 90 giorni - a detta del PP non rispettato dall’istante - sussiste infatti unicamente per i motivi di revisione di cui all’art. 410 cpv. 1 lettera b e 2 CPP e, dunque, non nel caso in esame.

4. Giusta l’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d’accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiedere la revisione se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da comportare l’assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona assolta.

5. È generalmente riconosciuto che una revisione non deve servire a rimettere continuamente in discussione una decisione passata in giudicato, a raggirare disposizioni legali sui termini di ricorso o sulla loro restituzione, oppure a introdurre dei fatti o delle prove non presentati nel procedimento di primo grado in ragione di una negligenza procedurale (cfr. DTF 130 IV 72, consid. 2.2; Heer, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 410 n. 42). In simili casi vi è in effetti un abuso di

diritto che, ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 lett. b CPP, non può trovare tutela alcuna. Il TF ha in particolare già avuto modo di osservare che una domanda di revisione diretta contro un decreto d’accusa dev’essere dichiarata abusiva se essa si fonda su fatti che l’istante conosceva già inizialmente, che non aveva alcuna ragione legittima di sottacere e che avrebbe potuto rivelare in una procedura ordinaria avviata con una semplice opposizione (DTF 130 IV 72 consid. 2.3; STF 6B_54/2014 del 24 aprile 2014, consid. 3; STF 6B_310/2011 del 20 giugno 2011, consid. 11.3). Per contro una domanda di revisione può entrare in considerazione per fatti e mezzi di prova rilevanti che il condannato non conosceva al momento dell’emanazione della sentenza o di cui non poteva prevalersi o non aveva ragione di prevalersi in quel periodo (DTF 130 IV 72 consid. 2.3; STF 6B_54/2014 del 24 aprile 2014, consid. 3; STF 6B_310/2011 del

20 giugno 2011, consid. 11.3). La dottrina e la giurisprudenza menzionano, a titolo esemplificativo, quale fatto nuovo in materia di circolazione stradale, il caso di un conducente condannato per perdita di padronanza del veicolo, che apprende dopo la scadenza del termine di opposizione, che il fondo stradale aveva una malformazione che ha causato altri incidenti simili, di cui neppure il giudice era a conoscenza (Clerc, Remarque sur l’ordonnance pénale, in RPS 94/1977, pag. 426 citato in DTF 130 IV 72 consid. 2.3).

6. Gli atti del procedimento penale sfociato nella condanna di IS 1 non contemplano i documenti prodotti con l’istanza (cfr. incarto prodotto dal PP allegato al doc. CARP III).

Essi non possono, comunque, fondare un giudizio di revisione già solo perché l’istante ha - del tutto inspiegabilmente - omesso di sollevare opposizione al DA lasciando che esso acquisisse forza di cosa giudicata e precludendosi la possibilità di far assumere i documenti a suo discarico (che egli aveva già da tempo reperito) in un procedimento dinanzi la Pretura penale. Solo di transenna è qui il caso di osservare che nulla muta alla sostanza delle cose, la circostanza - solo asserita e non provata - secondo cui le prove sarebbero già state trasmesse alla polizia nel 2009. Quand’anche ciò fosse stato, l’istante avrebbe dovuto far valere le proprie ragioni avviando la procedura di opposizione.

Come visto, la revisione non è un mezzo con cui una parte può ovviare ad inadempienze o ad errori di valutazione (DTF 130 IV 72 consid. 2.3): di conseguenza, l’istanza di revisione deve essere respinta.

7. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e sono posti a carico dell’istante.

Per questi motivi,

visti gli art. 3 cpv. 2 lett. b, 81, 410 segg. CPP

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, pronuncia: 1. L’istanza di revisione è respinta.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- spese complessive fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico dell’istante.

3. Intimazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.