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17.2013.68 • CARP TI 17.2013.68 Generato dall'IA

Jurisdictional Error in Determining Appeal Timeliness

Numero d'incarto 17.2013.68
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant challenged a lower court's decree that declared their appeal inadmissible, based on the finding that the initial notice of appeal was untimely and a previous attempt at an appeal notice was never received. The appellate court upheld the appeal against the decree, reasoning that the first instance court lacked the jurisdiction to rule on the timeliness or admissibility of the appeal notice; instead, under procedural law, this competence belongs to the appellate court itself (CARP). Consequently, the appellate court nullified the lower court's decree and remanded the case for the lower court to properly motivate its original sentence and then transmit the entire file, including the appellant's notice of appeal, to the appellate court for a proper assessment of the appeal's timeliness.

Regesto Legislator

Ufficiale

La competenza per decidere in merito alla tardività dell’annuncio di appello (oltre che della dichiarazione di appello) spetta alla CARP, nell’ambito dell’esame dell’entrata nel merito dell’appello

Parole chiave

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incompetenza per materia decisioni incidentali Stato di diritto impugnabilità di decisioni incidentali eccezione di incostituzionalità tempestività dell'istanza di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 82 cpv. 2 lett. b CPP

The court ordered the lower court to issue the reasoned sentence based on this provision, as the previous decision was nullified.

art. 399 cpv. 2 CPP

The court ordered the lower court to subsequently transmit the case file, including the notice of appeal, according to this provision.

art. 403 cpv. 1 lit. a CPP

Although cited in the reasoning regarding the jurisdiction to decide on timeliness, it was not explicitly cited in the operative part (dispositive) and is therefore excluded.

art. 93 LTF

This provision appears in the section detailing potential further remedies (Rimedi giuridici) and is not cited in the operative orders (1, 2, 3).

art. 100 cpv. 1 LTF

This provision appears in the section detailing potential further remedies (Rimedi giuridici) and is not cited in the operative orders (1, 2, 3).

art. 78 LTF

This provision appears in the section detailing potential further remedies (Rimedi giuridici) and is not cited in the operative orders (1, 2, 3).

art. 81 LTF

This provision appears in the section detailing potential further remedies (Rimedi giuridici) and is not cited in the operative orders (1, 2, 3).

art. 116 LTF

This provision appears in the section detailing potential further remedies (Rimedi giuridici) and is not cited in the operative orders (1, 2, 3).

art. 113 LTF

This provision appears in the section detailing potential further remedies (Rimedi giuridici) and is not cited in the operative orders (1, 2, 3).

art. 115 LTF

This provision appears in the section detailing potential further remedies (Rimedi giuridici) and is not cited in the operative orders (1, 2, 3).

art. 66 al. 1 LTF

This provision governs costs, and since order 2 states no costs are levied, no article imposing costs is cited.

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Testo completo

Incarto n. 17.2013.68 · Locarno 11 aprile 2013/mi · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici: · Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretaria: · Federica Dell'Oro, vicecancelliera

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire sull’appello presentato il 22/25 marzo 2013 da

AP 1 rappr. dall’avv. Yasar Ravi, 6903 Lugano contro il decreto emanato nei suoi confronti il 7 marzo 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona

esaminati gli atti;

considerato

in fatto e in diritto: - che con sentenza 22 gennaio 2013 il Presidente della Pretura penale ha riconosciuto AP 1 autore colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti, violazione di domicilio e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, condannandolo alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 60.-, per un totale di fr. 1'800.- (già dedotto il carcere preventivo sofferto), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, e alla multa di fr. 1'000.-, oltre al pagamento di tasse e spese giudiziarie (doc. 22);

- che con scritto 21/22 febbraio 2013 AP 1 ha presentato un “*ricorso all’autorità superiore alla Pretura penale*” (doc. 25);

- che allegato a tale scritto AP 1 ha prodotto la copia di una sua precedente “*dichiarazione di ricorso*” datata 1° febbraio 2013, che asserisce di avere inviato per Posta A plus, ma che non risulta essere pervenuta alla Pretura penale (cfr. annesso a doc. 25);

- che in data 7 marzo 2013 il Presidente della Pretura penale ha emanato un decreto con cui ha dichiarato irricevibile l’annuncio di appello (doc. 26) rilevando, nei considerandi della sua decisione, che, da un lato, lo scritto datato 1° febbraio 2013 non era mai giunto a destinazione senza che AP 1 potesse provarne l’avvenuta spedizione e che, dall’altro lato, la comunicazione del 21/22 febbraio 2013 era avvenuta quando il termine per appellare era abbondantemente scaduto;

- che contro tale decreto AP 1 ha presentato “ricorso” alla Corte dei reclami penali, via d’impugnazione indicata in calce alla decisione stessa (doc. 26);

- che, con lettera 25 marzo 2013, il Presidente della Corte dei reclami penali ha trasmesso l’incarto alla scrivente Corte rilevando come sia questa Corte “*competente ad esprimersi (in luogo della Pretura penale) sulla tardività dell’annuncio di appello, in relazione alla decisione di entrata in materia o meno*”;

- che giusta l’art. 82 cpv. 2 lett. b CPP, se una parte interpone ricorso, il tribunale di primo grado notifica alle parti una sentenza motivata e che, in forza dell’art. 399 cpv 2 CPP, dopo averla redatta, il tribunale di primo grado trasmette l’annuncio di appello, unitamente agli atti, alla CARP;

- che l’art. 403 cpv. 1 lit. a CPP attribuisce alla CARP la competenza per decidere se entrare nel merito dell’appello quando viene invocata la tardività o l’inammissibilità dell’annuncio o della dichiarazione d’appello;

- che, dunque, il Presidente della Pretura penale non aveva competenza per decidere in merito alla tempestività dei ricorsi inoltrati da AP 1; di conseguenza, il decreto emanato il 7 marzo 2013 va considerato processualmente irrito e ne va, dunque, accertata la nullità (STF 6B_339/2012 del 11 ottobre 2012, consid. 1.2.1; DTF 137 I 273 consid. 3.1);

- che gli atti devono, nondimeno, essere ritornati alla Pretura penale affinché motivi per scritto la sentenza 22 gennaio 2013 ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 lett. b CPP e, successivamente, la trasmetta alla CARP unitamente all’incarto completo giusta l’art. 399 cpv. 2 CPP (cfr. Hug, in Kommentar zum Schweizerischen Srafprozessordnung, Zurigo, Basilea, Ginevra 2010, ad art. 399 CPP, n. 7 e 8, pag. 1927; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo, San Gallo 2009, ad art. 399 CPP, n. 5, pag. 770);

- sarà dunque solo a questo stadio, così come previsto dal diritto processuale vigente, che verrà vagliata dalla CARP la questione della tempestività dell’annuncio di appello presentato da AP 1.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’appello 22/25 marzo 2013è accolto.

Di conseguenza, accertata la nullità del decreto 7 marzo 2013, gli atti sono rinviati alla Pretura penale affinché proceda alla motivazione della sentenza prolata il 22 gennaio 2013 nei confronti di AP 1 e, in seguito, la trasmetta a questa Corte, unitamente all’annuncio di appello e all’incarto completo.

2. Non si prelevano tasse né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

- - - -

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.