Untimely Appeal Due to Deemed Notification Date
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court declared an appeal inadmissible because it was filed late, based on a prior ruling that the statutory 20-day appeal deadline commences seven days after an unsuccessful registered mail delivery attempt, even if the recipient had instructed the post office to hold the mail, thus legally deeming the reasoned sentence notified on June 16, 2011, despite the appellant physically collecting the document on July 4, 2011, and submitting the appeal on July 23, 2011, which fell outside the permissible timeframe.
Regesto Legislator
UfficialeStralcio a seguito di dichiarazione di appello tardiva. Uno scritto raccomandato si presume notificato il settimo giorno di giacenza (se il destinatario doveva aspettarsi una notificazione com'è il caso per una parte al procedimento) anche in presenza di un ordine di trattenere la posta
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the grounds for the final order declaring the appeal inadmissible based on the deemed notification date.
Cited in the grounds for the final order declaring the appeal inadmissible due to the untimeliness of the submission, which is governed by this article.
Cited as the basis for rules regarding costs and fees, although no costs were charged in the final order.
Testo completo
Incarto n. 17.2011.57 · Locarno 9 agosto 2011/mi · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici: · Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Francesco Pellegrini
segretaria: · Federica Dell'Oro, vicecancelliera
visto l’annuncio di appello presentato il 17 maggio 2011 da
AP 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 10 maggio 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona
esaminati gli atti;
considerato
in fatto, che: - l’8 giugno 2011 la motivazione della sentenza impugnata è stata intimata all’appellante con lettera raccomandata;
- la Posta ha comunicato alla Pretura penale che l’invio in questione “*non ha potuto essere ancora recapitato e in seguito ad un ordine del destinatario rimarrà in giacenza presso la Posta ancora per un certo periodo (al massimo 2 mesi)*”;
- l’appellante ha ritirato la raccomandata contenente la sentenza della Pretura penale in data
4 luglio 2011 ed ha inviato la sua dichiarazione di appello il 23 luglio seguente;
ritenuto
in diritto, che: - la parte che ha annunciato il ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta a questa Corte entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 399 cpv. 3 CPP);
- giusta l’art. 85 cpv. 4 lett. a CPP, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, la notificazione è considerata avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (*Zustellungsfiktion*);
- secondo giurisprudenza e dottrina consolidata, la regola dei sette giorni rimane valida anche in presenza di un ordine di trattenere la corrispondenza presso l’ufficio postale (DTF 134 V 49 consid. 4; 127 I 31 consid. 2b; 123 III 492 consid. 1; Macaluso/Toffel, Commentaire Romand CPP, ad art. 85, n. 32; Schöll, Délai de recours en cas d’échec de notification d’actes d’autorités, TREX 2002 p. 78);
- ai sensi della giurisprudenza, deve attendersi un’intimazione colui che è parte ad un procedimento giudiziario e ciò è il caso, in ambito penale, dal momento in cui all’interessato è stata comunicata l'apertura di un'inchiesta nei suoi confronti così che, conformemente al principio della buona fede, da quel momento egli deve prevedere che gli saranno notificati atti giudiziari e provvedere affinché essi possano essergli notificati (STF del 20 gennaio 2009, inc. 6B.31/2009, consid. 1; STF del 2 aprile 2007, inc. 1B_46/2007, consid. 2.4; DTF 130 III 396, consid. 1.2.3; 123 III 492 consid. 1; 119 V 89 consid. 4b/aa; 116 Ia 90 consid. 2a, 2c; 115 Ia 12 consid. 3a);
- in concreto, ai fini del calcolo del termine, dovendo l’appellante attendersi l’intimazione della sentenza motivata della Pretura penale, questa deve essere considerata notificata già il 16 giugno 2011 - cioè, dopo il settimo giorno di giacenza - a
prescindere dal lasso di tempo più lungo per il ritiro della raccomandata presso l’ufficio postale a seguito dell’ordine
di trattenere la corrispondenza;
- di conseguenza, la dichiarazione di appello inviata il 23 luglio 2011 deve essere considerata tardiva e il procedimento d’appello stralciato dai ruoli;
per questi motivi,
visti gli art. 85 cpv. 4 lett. a e 399 cpv. 3 CPP
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.
428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
pronuncia: 1. La dichiarazione d’appello è irricevibile in quanto tardiva e il procedimento è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.