Appeal Inadmissibility for Untranslated Filing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant filed an appeal against a criminal judgment and a revision request against an earlier dismissal decree; the appellate court had previously revoked the dismissal decree, rendering the revision request moot, and had granted the appellant a 30-day extension to translate the appeal declaration into Italian, but the appellant failed to comply with this explicit requirement within the given time frame. Consequently, the court deemed the appeal inadmissible due to the untranslated filing, citing established precedent, but waived the imposition of court fees and expenses, while advising on the right to appeal to the Federal Tribunal.
Regesto Legislator
UfficialeLa lingua del procedimento davanti alle autorità giudiziarie del Canton Ticino è l'italiano. La mancata traduzione in italiano della dichiarazione d'appello, entro il congruo termine impartito dal gudice, comporta l'inammissibilità della stessa e lo stralcio dai ruoli del procedimento penale
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article governs the remedy available against the final decision being rendered (inadmissibility of the appeal).
This article is cited in the remedies section to define the deadline for appeal which is technically applicable to the decision reached.
This article is cited in the remedies section as the basis for filing a criminal appeal to the Federal Tribunal against the final decision.
This article is cited in the remedies section to regulate the standing to appeal.
This article is cited in the remedies section as the basis for filing a subsidiary constitutional appeal if the criminal appeal is not admissible.
This article is cited in the remedies section to confirm the availability of the subsidiary constitutional appeal.
This article is cited in the remedies section to regulate the standing for the subsidiary constitutional appeal.
Testo completo
Incarto n. 17.2011.43+54 · Locarno 23 marzo 2012/nh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici: · Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Francesco Pellegrini
segretario: · Ugo Peer, vicecancelliere
sedente per statuire sulla dichiarazione d’appello presentata il 29 aprile 2011 contro la sentenza emanata il 22 marzo 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona e sull’istanza di revisione presentata il 31 maggio 2011 contro il decreto di stralcio emanato il 23 maggio 2011 da questa Corte
da
IS 1
esaminati gli atti;
ritenuto che - con sentenza 29 agosto 2011, questa Corte ha revocato il decreto di stralcio 23 maggio 2011;
- di conseguenza l’istanza di revisione 31 maggio 2011 è divenuta priva d’oggetto;
- con sentenza 29 agosto 2011, questa Corte ha pure assegnato all’istante un termine di 30 giorni per tradurre in lingua italiana la sua dichiarazione d’appello del
29 aprile 2011;
- il termine impartito è ampiamente trascorso senza che IS 1 abbia ossequiato alla richiesta di traduzione;
- la mancata traduzione della dichiarazione di appello in italiano entro il termine impartito comporta l'inammissibilità della stessa per i motivi addotti nei decreti 6 giugno 2011 e 29 agosto 2011 (cfr. DTF 136 I 149 consid. 4.3; 127 V
219 consid. 2b/aa; 122 I 236 consid. 2c; STF 14.2.2012 in 1B_17/2012);
- in via eccezionale, questa Corte rinuncia a percepire tasse e spese di giustizia;
pronuncia: 1. L’istanza di revisione è priva d’oggetto.
2. La dichiarazione di appelloè irricevibile.
3. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
4. Intimazione a:
5. Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.