Conservator Lacks Standing to Challenge Criminal Indictment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed an application for review filed by a conservator against a bill of indictment issued against the person under their conservatorship, ruling that the conservator lacks the personal standing to file such a request, as criminal representation is explicitly outside the powers granted to a conservator under the relevant article of the Civil Code. Furthermore, the court determined that even if the conservator intended to act on behalf of the accused, their authority does not extend to criminal procedural representation, leading to the inadmissibility of the application, with no court fees or costs being assessed due to the peculiar nature of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 453 CPP, Art. 393 cifra, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 78 LTF, Art. 81 LTF, Art. 116 LTF; Conservator Lacks Standing to Challenge Criminal Indictment: Furthermore, the court determined that even if the conservator intended to act on behalf of the accused, their authority does not extend to criminal procedural representation, leading to the inadmissibility of the application, with no court fees or costs being assessed due to the peculiar nature of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defining the curator's powers was cited to explain why the curator lacked standing to file the revision request.
This provision designated the body acting as the Court of Cassation and Revision for ruling on the revision request.
Testo completo
Incarto n. 17.2011.2 · Locarno 8 febbraio 2011/mi · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte di appello e di revisione penale
composta dei giudici: · Roggero-Will, presidente, Lardelli e Item
segretaria: · Dell'Oro, vicecancelliera
sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed), quale Corte di cassazione e revisione penale per statuire sull’istanza di revisione presentata il 17 gennaio 2011 da
RI 1 contro il decreto d’accusa emanato il 20 settembre 2010 dal procuratore pubblico nei confronti di XY,
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se dev'essere accolta l’istanza di revisione.
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Considerando
in fatto e in diritto:
-che con scritto datato 17 gennaio 2011 RI 1 ha adito questa Corte chiedendo la revisione del decreto di accusa emanato in data 20 settembre 2010 nei confronti di XY, suo curatelato ex art. 393 cifra 2 CC;
- che nel caso concreto, la persona condannata nel decreto di accusa di cui viene chiesta la revisione è XY, mentre colui che ha presentato la richiesta di revisione è RI 1, curatore di quest’ultimo;
- che il curatore difetta manifestamente della legittimazione per proporre, a titolo personale, un’istanza di revisione contro una sentenza di condanna (*in casu*, un decreto d’accusa) emanata nei confronti del suo curatelato, ciò che implica l’irricevibilità della domanda;
- che anche se RI 1 non avesse inteso agire a titolo personale, ma in nome e per conto di XY, la sua istanza non avrebbe esito migliore in quanto la rappresentanza penale esula manifestamente dalle facoltà concesse al curatore ex art. 393 cifra 2 CC;
- che, vista la particolarità del caso, non si prelevano né tasse né spese di giustizia;
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. La domanda di revisione 17 gennaio 2011 è irricevibile.
2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Intimazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.