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17.2010.30 • TRAP TI 17.2010.30 Generato dall'IA

Revision Denial Based on Irrelevant Post-Conviction Odometer Evidence

Numero d'incarto 17.2010.30
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A defendant, previously convicted for a traffic offense based on speed recorded by an odometer, sought a revision of the final judgment by introducing a post-conviction expert declaration suggesting the odometer was defective and artificially inflated speed readings by 32%, which he claimed would reduce his speed below the limit. The court rejected the revision request because the new evidence was not demonstrably relevant to the date of the offense, as the expert declaration was dated over a year later and failed to establish that the alleged defect existed at the time of the infraction; furthermore, the vehicle inspected by the expert did not match the license plate of the vehicle involved in the original incident, thus failing to meet the criteria of new and relevant facts required for revision.

Regesto Legislator

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Art. 90 cifra, Art. 299 lett. c CPP, Art. 385 CP, Art. 15 cpv. 1 CPP, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 78 LTF; Revision Denial Based on Irrelevant Post-Conviction Odometer Evidence: The court rejected the revision request because the new evidence was not demonstrably relevant to the date of the offense, as the expert declaration was dated over a year later and failed to establish that the alleged defect existed at the time of the infraction; furthermore, the vehicle inspected by the expert did not match the license plate of the vehicle involved in the original incident, thus failing to meet the criteria of new and relevant facts required for revision.

Parole chiave

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revisione di una decisione prove irrilevanti superamento del limite di velocità falsa testimonianza abbandono del procedimento per infrazione stradale prove tardive

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 15 cpv. 1 CPP

Applied to rule that procedural costs follow the losing party (the applicant).

art. 299 lett. c CPP

The legal basis for the review request which was ultimately rejected.

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Testo completo

Incarto n. 17.2010.30 · Lugano 15 dicembre 2010 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini

segretario: · Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sulla domanda di revisione presentata l’8 luglio 2010 da

RI 1 e domiciliato a patrocinato dall' PA 1 contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 28 gennaio 2010 dal giudice della Pretura penale

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

1. Se dev'essere accolta la domanda di revisione.

2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con decreto d’accusa 6 aprile 2009 il procuratore pubblico ha dichiarato RI 1, autista professionale di taxi, autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione giusta l’art. 90 cifra 2 LCStr per avere, a __________, il 21 gennaio 2009, circolato con la vettura Mercedes targata TI (adibita a taxi) alla velocità (accertata dalla polizia mediante apparecchio radar) di 115 km/h (dedotto il margine di tolleranza), malgrado il vigente limite di 80 km/h. Egli ne ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni - di fr. 450.- (corrispondente a 15 aliquote di fr. 30.- ciascuna), alla multa di fr. 700.- e al pagamento delle tasse e spese di giustizia di complessivi fr. 200.-. Contro il decreto d’accusa il prevenuto ha sollevato tempestiva opposizione.

B. Dopo il dibattimento (durante il quale è stato precisato all’accusato che la sua imputazione non era fondata sulla velocità accertata mediante apparecchio radar, bensì mediante lettura dei dischi dell’odocronografo), con sentenza 28 gennaio 2010, il giudice della Pretura penale – statuendo sull’opposizione – ha dichiarato RI 1 autore colpevole d’infrazione alle norme della circolazione giusta l’art. 90 cifra 1 LCStr per avere, nelle condizioni di luogo e di tempo indicate nel decreto d’accusa, circolato con la vettura Mercedes targata TI alla velocità di 109 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante visione dei dischi dell’odocronografo con cui era munita la sua vettura, malgrado il vigente limite di 80 km/h. In applicazione della pena, il giudice della Pretura penale ha condannato il prevenuto alla multa di fr. 1'200.- (da sostituirsi in caso di mancato pagamento con una pena detentiva di 15 giorni) nonché al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 440.-. La sentenza è passata, incontestata, in giudicato.

C. Con istanza 8 luglio 2010 RI 1 chiede la revisione della sentenza pretorile e il rinvio dell’incarto alla Pretura penale per un nuovo giudizio, invocando, a fondamento della propria richiesta, il motivo di revisione di cui all’art. 299 lett. c CPP.

D. Con scritto 20 agosto 2010 il procuratore pubblico chiede la reiezione dell’istanza di revisione, rilevando come l’invocato fatto nuovo (che, a detta del magistrato, consisterebbe nell’assenza di un riscontro specialistico di lettura del disco dell’odocronografo) era già perfettamente noto al giudice della Pretura penale.

Considerando

in diritto: 1. L'art. 299 lett. c CPP prevede la revisione, in caso di condanna, quando esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice penale nel primo processo. Tale norma ha la stessa portata dell'art. 385 CP e adempie dunque i requisiti minimi posti dal diritto federale in materia di revisione (Rep. 1989 pag. 265 consid. 1 con rinvii riferito all'art. 243 n. 3 vCPP). Ciò significa che i fatti o i mezzi di prova invocati devono essere nuovi e rilevanti. Un fatto o mezzo di prova è nuovo quando non era noto al giudice al momento della sentenza, ossia quando non gli era stato sottoposto (DTF 122 IV 66 consid. 2a, 120 IV 246 consid. 2a, 117 IV 40 consid. 2a, 116 IV 353 consid. 3a; Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, pag. 756 n. 3524). Un fatto o un mezzo di prova non è, invece, nuovo quando il giudice l'ha esaminato, ma non ne ha valutato correttamente la portata (DTF 122 IV 66 consid. 2b; Piquerez, op. cit., pag. 756 n. 3525 e seg.).

I fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti quando siano suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio

sensibilmente più favorevole al condannato (DTF 122 IV 66 consid. 2a con richiami; Piquerez, op. cit., pag. 757 n. 3531;

Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 102 n. 24)

2. A fondamento della propria istanza di revisione, RI 1 produce una dichiarazione di data 29 gennaio 2010 della __________ dalla quale – secondo lo stesso istante - emergerebbe che l’odocronografo installato sulla sua vettura è difettoso e che, pertanto, i dati relativi alla velocità e alla distanza rilevabili dall’apparecchio risultano maggiorati del 32% (cfr. doc. A prodotto con l’istanza). A detta dell’istante, ciò significa che la velocità da lui raggiunta la sera del 21 gennaio 2009 non è quella rilevata dal primo giudice sulla scorta della lettura del disco odocronografo

ma si attesta, in realtà, a soli 81 km/h. Dedotto il margine di tolleranza - continua RI 1 - si arriva ad una velocità massima di 71 km/h, ovvero ad una velocità inferiore al vigente limite di 80 km/h e, pertanto, non sanzionabile (istanza, pag. 2).

3. La dichiarazione della __________ non può essere considerata rilevante già solo per il fatto che essa è stata rilasciata il 29 gennaio 2010

- ovvero ad oltre un anno dai fatti in narrativa - e non fornisce alcun elemento da cui si possa dedurre che il difetto all’odocronografo fosse già presente il 21 gennaio 2009 e abbia, già allora, determinato la registrazione di una velocità superiore a quella reale. Ma, soprattutto, la non rilevanza del doc. A deriva da un altro elemento, e meglio dalla circostanza per cui dagli atti dell’incarto risulta che la vettura

utilizzata dall’istante il giorno dell’infrazione era la Mercedes Benz E200 K targata TI (cfr. oltre al DA indicato in ingresso, il rapporto di

segnalazione AI 1, pag. 1) mentre la vettura sottoposta al controllo della __________ è indicata come *“Mercedes Benz TI”.* RI 1, con l’istanza, non ha nemmeno tentato di fornire una spiegazione in merito alla mancata corrispondenza tra il numero di targa della vettura da lui utilizzata il giorno dell’infrazione e quello indicato nella dichiarazione prodotta con l’istanza, ciò che non può che far sorgere più di un dubbio in merito all’autoveicolo (e all’odocronografo) effettivamente esaminato dalla __________. In queste condizioni il doc. A non è assolutamente suscettibile di scuotere la

sentenza del giudice della Pretura penale e far presagire un giudizio più favorevole al condannato.

4. Visto quanto precede, l’istanza di revisione deve essere respinta senza che sia necessario procedere agli ulteriori atti istruttori richiesti dall’istante (istanza, pag. 3).

5. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a carico dell’istante (art. 15 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L’istanza è respinta.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 400.-

*b)* spese complessive fr. 100.-

fr. 500.-

sono posti a carico dell’istante.

3. Intimazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.