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17.2009.70 • TRAP TI 17.2009.70 Generato dall'IA

Petitioner v. State (Fines Commutation and Prescription)

Numero d'incarto 17.2009.70
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The petitioner appealed the commutation of outstanding fines totaling fr. 1220.- into 12 days of imprisonment after failing to adhere to an agreed-upon installment payment plan for the fines. The court found that most of the original fines had already prescribed under the three-year statutory limitation period applicable to contraventions, meaning only a remaining fine amount of fr. 120.- was subject to execution. The court rejected the petitioner's claim that his failure to pay was due to mere forgetfulness, deeming it culpable, but confirmed the commutation only for the non-prescribed portion, reducing the sentence to one day of detention corresponding to the fr. 120.- fine.

Regesto Legislator

Ufficiale

Commutazione di una multa in una pena detentiva sostitutiva. Competenza della CCRP a statuire sul ricorso contro la decisione del GIAP. Prescrizione delle multe, problemi di diritto intertemporale

Parole chiave

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pagamento dell'ammenda pena detentiva sostitutiva arresto termini commutazione della pena stato richiesto

Disposizioni normative citate

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Art. 341 cpv. 1 lit. a CPP
Giusta l’art. 341 cpv. 1 lit. a CPP, la Corte di cassazione e revisione penale (CCRP) è competente per i ricorsi contro le decisioni
Art. 339 cpv. 1 lit. k CPP
5 CP) rientra tra le decisioni di competenza del GIAP giusta l’art. 339 cpv. 1 lit. k CPP e come tale può essere oggetto di ricorso alla CCRP.
Art. 36 su
La commutazione di una multa in una pena detentiva sostitutiva (art. 36 su rinvio dell’art.
Art. 106 cpv. 5 CP
36 su rinvio dell’art. 106 cpv. 5 CP) rientra tra le decisioni di competenza del GIAP giusta l’art.
Art. 74 vCP
La prescrizione della pena decorre dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata (art. 74 vCP; art.
Art. 100 CP
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Art. 109 vCP
Nel diritto previgente, in vigore dal 1° ottobre 2002, la pena in materia di contravvenzioni si prescriveva in due anni (art. 109 vCP); la prescrizione della pena era interrotta dall’esecuzione della stessa e da qualsiasi atto diretto alla sua esecuzione compiuto dall’autorità che ne è incaricata (art.
Art. 75 cifra
109 vCP); la prescrizione della pena era interrotta dall’esecuzione della stessa e da qualsiasi atto diretto alla sua esecuzione compiuto dall’autorità che ne è incaricata (art. 75 cifra 2 cpv.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 2 CP

Cited in reasoning (Point 4) regarding the condition for the commutation of a fine into a custodial sentence (non-payment due to fault of the author), which is the premise for the confirmed order.

art. 36 cpv. 2 CP

Cited in reasoning (Point 4) in combination with art. 106 cpv. 5 CP, concerning the condition for the commutation of a fine into a custodial sentence (non-payment due to fault of the author), which is the premise for the confirmed order.

art. 36 cpv. 3 CP

Cited in reasoning (Point 4) regarding the condition for the suspension of the substitute custodial sentence, which is relevant to the applicant's requested relief that was denied (Point 5).

art. 106 cpv. 4 CP

Mentioned in the context of how subsequent payment affects the substitute custodial sentence (Point 6), although this was not the primary basis for the final order.

art. 36 cpv. 1 LTG

Cited as the legal basis for determining the procedural costs (Point 7 and in the final order preamble).

art. 15 cpv. 1 CPP

Cited in connection with art. 9 cpv. 1 CPP to establish that procedural costs follow partial success (Point 7).

art. 9 cpv. 1 CPP

Cited in connection with art. 15 cpv. 1 CPP to establish that procedural costs follow partial success (Point 7).

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Testo completo

Incarto n. 17.2009.70 · Lugano 21 maggio 2010 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini

segretario: · Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 2 dicembre 2009 da

RI 1 contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 25 novembre 2009 dal Giudice dell'applicazione della pena

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con risoluzioni n. 2946 e n. 2948 del 2 febbraio 2007, n. 3930 del 9 febbraio 2007, n. 5519 del 23 febbraio 2007, n. 6896 e n. 6897 del 9 marzo 2007, n. 7672 del 16 marzo 2007, n. 8529 del 23 marzo 2007, n. 10110 del 13 aprile 2007, n. 11355 del 27 aprile 2007, n. 13026 e n. 13027 dell’11 maggio 2007, n. 13397 del 18 maggio 2007, n. 14574 e 14576 del 25 maggio 2007 e n. 17158 del 22 giugno 2007 relative a fatti accertati tra il 4 ottobre 2006 e l’8 marzo 2007, l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione ha inflitto a RI

1 sedici multe per un importo complessivo di fr. 1220.-, con l’avvertenza che la stesse dovevano essere saldate entro un mese dall’intimazione.

B. Falliti tutti i tentativi di incassare le multe, con istanze 7 aprile 2009, l’Ufficio esazione e condoni ha chiesto al Giudice dell’applicazione della pena (GIAP) di commutare le stesse in una pena detentiva sostitutiva.

C. Invitato, il 4 agosto 2009, dal GIAP a formulare le proprie

osservazioni sulle istanze di commutazione, RI 1 ha, in data 25 agosto 2009, preso telefonicamente contatto con lo stesso magistrato, chiedendo di

poter saldare le multe a proprio carico tramite versamenti rateali e accordandosi sul pagamento di sei rate di fr. 180.- e una di fr. 140.-, con prima scadenza al 30 settembre 2009.

D. Non avendo RI 1 effettuato nessuno dei versamenti concordati, con decreto 25 novembre 2009, il GIAP ha pronunciato la commutazione dell’importo complessivo delle multe in 12 giorni di pena detentiva.

E. RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale di data 2 dicembre 2009. Evidenziando come il mancato pagamento delle multe sia da ricondurre ad una dimenticanza ed osservando di avere già provveduto al versamento delle rate per i mesi di settembre e ottobre 2009, il ricorrente postula l’annullamento del decreto impugnato e il ripristino dell’accordo 25 agosto 2009 relativo al pagamento rateale delle multe.

F.Con osservazioni 22 dicembre 2009, il GIAP chiede la conferma della decisone impugnata e precisa che il ricorrente, in data 4 dicembre 2009, ha provveduto a versare due acconti di fr. 180.- cadauno.

Considerato

in diritto:

1. Giusta l’art. 341 cpv. 1 lit. a CPP, la Corte di cassazione e revisione penale (CCRP) è competente per i ricorsi contro le decisioni

del GIAP nei casi dell’art. 339 cpv. 1 lit. a, b e k CPP. In particolare, essa è competente a verificare le decisioni del GIAP nella misura in cui questi esercita tutte le altre attribuzioni che il diritto federale riserva al giudice dopo la crescita in giudicato della sentenza penale, esclusi i casi in cui il

diritto federale assegna espressamente la competenza al Tribunale che ha pronunciato la sentenza o che deve giudicare la nuova infrazione (art. 339 cpv.

1 lit. k CPP).

La commutazione di una multa in una pena detentiva sostitutiva (art. 36 su rinvio dell’art. 106 cpv. 5 CP) rientra tra le decisioni di competenza del GIAP giusta l’art. 339 cpv. 1 lit. k CPP e come tale può essere oggetto di ricorso alla CCRP. Ne discende la competenza, in concreto, di questa Corte.

2. RI 1, nel suo gravame, sostiene che il mancato pagamento delle prime due rate della multa è dovuto ad una sua dimenticanza da ricondurre al fatto che egli è stato impegnato, nel mese di settembre, con il trasloco al suo nuovo domicilio e con la conduzione della cucina del suo ristorante a seguito del licenziamento della cuoca e, nel mese di dicembre, con il cumulo di lavoro tipico delle festività di fine anno (ricorso, pag. 1). Ciò rilevato, il ricorrente chiede di *“soprassedere alla commutazione della multa in pena detentiva”* e postula il ripristino della possibilità di pagamento rateale della multa a partire dal 31 dicembre 2009 (ricorso, pag. 1-2).

3. La prescrizione della pena decorre dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata (art. 74 vCP; art. 100 CP). Nel diritto previgente, in vigore dal 1° ottobre 2002, la pena in materia di contravvenzioni si prescriveva in due anni (art. 109 vCP); la prescrizione della pena era interrotta dall’esecuzione della stessa e da qualsiasi atto diretto alla sua esecuzione compiuto dall’autorità che ne è incaricata (art. 75 cifra 2 cpv. 1 vCP). In caso di interruzione della prescrizione, cominciava a decorrere una nuova prescrizione ma la pena era prescritta in tutti i casi quando il termine ordinario di prescrizione era superato della metà (art. 75 cifra 2 cpv. 2 vCP).

Nel nuovo ordinamento, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, la pena in materia di contravvenzioni si prescrive in tre anni (art. 109 CP) e non sono più previsti casi di interruzione (FF 1999 II p. 1941). L'art. 389 CP prevede che, salvo disposizione contraria, le disposizioni del nuovo diritto concernenti la prescrizione dell’azione penale e della pena sono applicabili anche se il fatto è stato commesso o l’autore condannato prima della loro entrata in vigore, se più favorevoli all’autore (cpv. 1); il periodo di tempo decorso prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto è computato (cpv. 2). In concreto, le contravvenzioni per le quali il ricorrente è stato condannato sono state commesse tra il 4 ottobre 2006 e l’8 marzo 2007. La questione di sapere quale diritto sia applicabile alla prescrizione delle multe relative ai fatti svoltisi prima del 1° gennaio 2007 può, tuttavia, rimanere irrisolta, nella misura in cui, per entrambi gli ordinamenti (considerando le misure di esecuzione intraprese per il recupero della multa e le istanze di commutazione della multa in pena detentiva quali interruzioni della prescrizione ai sensi dell’art. 75 cifra 2 cpv. 1 vCP e ritenuta la prescrizione assoluta prevista dall’art. 75 cifra 2 cpv. 2 vCP), le stesse si prescrivono in tre anni.

Da quanto precede, ritenuto dunque che l’esecuzione di tutte le multe inflitte a RI 1 (sia quelle emesse prima del 1° gennaio 2007 che quelle emesse dopo) si prescrive in tre anni a far tempo dalla crescita in giudicato della decisione

dell’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione – ovvero, in assenza di impugnazione alla Pretura penale, dopo 15

giorni dalla loro intimazione – ne discende che l’esecuzione delle multe inflitte con risoluzioni n. 2946 e n. 2948 del 2 febbraio 2007, n. 3930 del 9 febbraio 2007, n. 5519 del 23 febbraio 2007, n. 6896 e n. 6897 del 9 marzo 2007, n. 7672 del 16 marzo 2007, n. 8529 del 23 marzo 2007, n. 10110 del 13 aprile 2007, n. 11355 del 27 aprile 2007, n. 13026 e n. 13027 dell’11 maggio 2007, n. 13397 del 18 maggio 2007 e n. 14574 e 14576 del

25 maggio 2007 è oggi caduta in prescrizione.

4. Ciò posto e considerato come all’unica multa la cui esecuzione non è ancora caduta in prescrizione (relativa a fatti svoltisi nel 2007) è applicabile il diritto attualmente in vigore, si osserva che la commutazione di una multa in pena detentiva (art. 106 cpv. 2 CP e art. 106 cpv. 5 CP in combinazione con l’art. 36 cpv. 2 CP) presuppone il mancato pagamento della stessa per colpa dell’autore (cfr. art. 106 cpv. 2 CP). Anche la facoltà del condannato di chiedere la sospensione della pena detentiva sostitutiva (cfr. art.

106 cpv. 5 CP in combinazione con l’art. 36 cpv. 3 CP) è subordinata alla condizione che egli non possa pagare senza sua colpa. Analogamente all’art. 36 cpv. 3 CP, il mancato pagamento non avviene “per colpa dell’autore” quando la sua capacità contributiva si è considerevolmente deteriorata a causa di circostanze a lui non imputabili (Dolge, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2a edizione, Basilea 2007, ad art. 106 CP n. 17).

5. RI 1 nemmeno pretende che la sua capacità contributiva si sia deteriorata e che egli non sia più in grado di pagare le multe. Egli, infatti, nel suo gravame, ha spiegato che il mancato pagamento delle rate concordate con il GIAP è da ricondurre ad una sua semplice dimenticanza, ciò che di tutta evidenza, a prescindere dalle motivazioni addotte dal ricorrente per giustificare la stessa, rappresenta un comportamento colpevole ai sensi dell’art. 106 cpv. 2 e

36 cpv. 3 CP. La sua richiesta di *“soprassedere alla commutazione della multa”* deve, dunque, essere disattesa.

6. Da quanto precede discende che il decreto di commutazione del GIAP deve essere confermato unicamente per l’importo che eccede l’ammontare delle multe cadute in prescrizione e che si attesta a fr. 120.- (cfr. risoluzione n. 17158 del 22 giugno 2007). Proporzionalmente a quanto stabilito dal GIAP nel giudizio impugnato, tale importo deve, pertanto, essere commutato in un giorno di detenzione. Con riferimento all’importo delle rate saldate dal ricorrente in data 2 dicembre 2009 per un totale di fr. 360.- (cfr. ricevute allegate al ricorso) si osserva come la presente procedura non esclude l’assunzione di eventuali nuovi mezzi di prova (cfr. STF 2 ottobre 2006 1P.348/2004 in fine) e come, a norma dell’art. 106 cpv. 4 CP, il pagamento ulteriore della multa comporta una riduzione proporzionale della pena detentiva sostitutiva. Sennonché, al momento del pagamento delle rate, tutte le multe a carico del ricorrente erano ancora in essere, sicché l’importo di fr. 360.- deve essere computato sulle prime sanzioni inflitte al ricorrente (ovvero quelle risalenti al febbraio 2007 e oggi prescritte) senza che ciò possa influire sulla pena detentiva sostitutiva qui pronunciata.

7. Gli oneri processuali seguono la parziale soccombenza e sono posti in ragione di 1/12 a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visto sulle spese anche l’art. 39 lett. d LTG,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è modificato come segue:

"

1. La multa di complessivi fr. 120.- inflitta a RI 1, domiciliato a __________, con risoluzione n. 17158 del 22 giugno 2007 viene commutata in un giorno di detenzione.”

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 500.-

*b)* spese complessive fr. 100.-

fr. 600.-

sono posti a carico del ricorrente in ragione di 1/12.

3. Intimazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.