Legislator Giurisprudenza & Legislazione
17.2009.55 • TRAP TI 17.2009.55 Generato dall'IA

Appellant v. State: Timeliness of Opposition to Summary Defamation Indictment Based on Service of Process

Numero d'incarto 17.2009.55
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant challenged a lower court's decision which had deemed their opposition to a summary indictment for defamation inadmissible as being time-barred, based on the premise that the indictment had been properly notified via registered mail, which returned after the statutory withdrawal period. The appellate court overturned this decision, reasoning that the burden of proof for valid notification lies with the authority seeking to enforce legal consequences, and given the plausible circumstances suggesting the notice was misplaced among several residents at the address, the authority failed to prove the notice had entered the appellant's sphere of influence, thus rendering the opposition timely when the appellant finally received a copy of the indictment via ordinary mail; consequently, the case was annulled and remanded for a judgment on the merits.

Regesto Legislator

Ufficiale

Annullamento della decisione pretorile che dichiara irricevibile l'opposizione al decreto d'accusa perché intempestiva. Verosimiglianza della manacata intimazione del decreto d'accusa alla prevenuta

Parole chiave

Generato dall'IA
decreto di rinvio a giudizio tempestività dell'inoltro diffamazione termine legale notificazione di atti notificazione della decisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 288 lett. a e b CPP

This provision, concerning the nature of the cassation appeal as a matter of pure law, is cited in the context of the reasoning that led to the annulment of the contested decision.

art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP

This provision, concerning the review of facts for arbitrariness, is cited in the context of the reasoning that led to the annulment of the contested decision.

art. 7 CPP

Cited in the reasoning section to establish the rules for the service of criminal procedural acts, which is central to the decision on the timeliness of the appeal.

art. 124 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning section as the basis for the analogy used to determine the method of notification for criminal acts.

art. 120 CPC

Cited in the reasoning section as the basis for the analogy used to determine the rules for delivery when the addressee is absent.

art. 169 cpv. 1 lett. d ed e dell'ordinanza (1) della legge sul servizio delle poste del 1° settembre 1997

Cited in the reasoning to discuss the former legal basis for the retention period, which is relevant to the timeliness calculation.

art. 13 dell'ordinanza delle poste, del 29 ottobre 1997 (OPA)

Cited in the reasoning to discuss the current legal basis concerning the retention period.

art. 90 a 93 LTF

Cited in the 'Legal Remedies' section regarding the scope of the cassation appeal, though not explicitly in the dispositive orders.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the 'Legal Remedies' section regarding the deadline for filing the cassation appeal, though not explicitly in the dispositive orders.

art. 95 a 98 LTF

Cited in the 'Legal Remedies' section regarding the grounds for the cassation appeal, though not explicitly in the dispositive orders.

art. 78 LTF

Cited in the 'Legal Remedies' section regarding the admissibility of the cassation appeal, though not explicitly in the dispositive orders.

art. 81 LTF

Cited in the 'Legal Remedies' section regarding the standing to appeal, though not explicitly in the dispositive orders.

art. 116 LTF

Cited in the 'Legal Remedies' section regarding the grounds for the subsidiary constitutional appeal, though not explicitly in the dispositive orders.

art. 113 LTF

Cited in the 'Legal Remedies' section regarding the admissibility of the subsidiary constitutional appeal, though not explicitly in the dispositive orders.

art. 115 LTF

Cited in the 'Legal Remedies' section regarding the standing to file the subsidiary constitutional appeal, though not explicitly in the dispositive orders.

art. 66 al. 1 LTF

Although costs are explicitly ruled upon in order 2, the specific article (Art. 66 al. 1 LTF) governing general costs (tassa di giustizia/spese complessive) is not explicitly cited in the dispositive; only the obligation to pay them is mentioned indirectly via the explicit mention of state assumption and reimbursement of costs.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 17.2009.55 · Lugano 7 gennaio 2010 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini

segretario: · Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 9 ottobre 2009 da

RI 1 patrocinata dall' PA 1 contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 5 ottobre 2009 dal giudice della Pretura penale

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con decreto d’accusa 17 agosto 2009, la sostPP ha dichiarato RI 1 autore colpevole di diffamazione e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un periodo di 2 anni, di fr. 210.-, corrispondenti a 7 aliquote di fr. 30.- cadauna, e alla multa di fr. 100.-.

B. Il decreto d’accusa è stato inviato alla prevenuta per posta raccomandata lo stesso giorno. La posta ha avvisato la destinataria il 18 agosto 2009 ma la raccomandata è rimasta, non ritirata, in giacenza sino al termine del relativo periodo e il 9 settembre successivo è stata rinviata al mittente.

C. Il 9 settembre 2009, il MP ha inviato il DA alla prevenuta per posta semplice e per conoscenza.

D. Con scritto datato 17 settembre 2009 ma consegnato alla posta il giorno successivo, RI 1 ha formulato la propria opposizione al citato decreto d’accusa.

E. Con sentenza 5 ottobre 2009, il giudice della pretura penale ha ritenuto intempestiva l’opposizione e l’ha, quindi, dichiarata irricevibile.

F. Con ricorso 9 ottobre 2009, RI 1 ha chiesto l’annullamento della sentenza pretorile.

G. La sostPP, con scritto 17 novembre 2009, ha dichiarato di rimettersi al giudizio della scrivente Corte.

Considerando

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 275).

2. Nel suo allegato, la ricorrente contesta l’accertamento pretorile riguardo i fatti che l’hanno portata a ritenere come notificato il decreto d’accusa, affermando di non avere mai ricevuto l’avviso di ritiro della raccomandata.

2.1. Il primo giudice, statuendo sull’opposizione presentata il 17/18 settembre 2009, ha accertato quanto segue:

- il decreto di accusa era stato spedito con invio raccomandato alla prevenuta in data 17 agosto 2009,

-il 28 agosto 2008 l’ufficio postale di __________ aveva ritornato al mittente la raccomandata poiché, malgrado l’avviso del 18 agosto 2009, non era stata ritirata.

Sulla base di questi accertamenti, senza indire alcun dibattimento, il giudice di prime cure ha considerato che il termine aveva cominciato a decorrere il 28 agosto 2008 ed era scaduto il 12 settembre 2009.

2.2. Secondo l'art. 7 CPP l'intimazione delle sentenze e degli atti del processo penale avviene per invio postale o per mezzo di usciere o della polizia (cpv. 1), in applicazione analogica delle disposizioni del Codice di procedura civile (cpv. 2). Di regola, una notificazione avviene dunque per invio raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità con i regolamenti postali (art. 124 cpv. 1 CPC). Alle persone domiciliate nel Cantone la notifica avviene mediante consegna dell'atto al destinatario, nel luogo in cui questi dimora o svolge la sua attività, oppure al suo rappresentante. In caso di assenza, il plico è rimesso ad una persona adulta della sua famiglia o ad un suo impiegato (art. 120 CPC).

Secondo giurisprudenza, un atto, per principio, è considerato notificato alla data alla quale il suo destinatario lo riceve effettivamente. Quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene messo un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; [DTF

127 I 31 consid. 2a/aa](https://www.swisslex.ch/slwl/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=BGEx127xIx31x37&AnchorTarget=E2a), [123

III 492 consid. 1](https://www.swisslex.ch/slwl/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=BGEx123xIIIx492x494&AnchorTarget=E1), [119

V 94 consid. 4b/aa](https://www.swisslex.ch/slwl/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=BGEx119xVx89x97&AnchorTarget=E4b); RAMI 2001 no. U 434 pag. 329). Il termine di

giacenza previsto dall'art. 169 cpv. 1 lett. d ed e dell'ordinanza (1) della legge sul servizio delle poste del 1° settembre 1997 è stato invero abrogato con l'entrata in vigore dell'art. 13 dell'ordinanza delle poste, del 29 ottobre 1997 (OPA). Il termine di giacenza di sette giorni è stato ripreso però nelle condizioni generali “Servizi postali” (010.01 it, rif. 142713, edizione gennaio 2004, cifra 2.3.7 lett. b). Conserva perciò tutti i suoi effetti (DTF 127 I 131

consid. 2b pag. 34; CCRP, sentenza del 27 marzo 2003 in re S., consid. 3; sentenza 29 dicembre 2004 in re A.D.O. consid. 3).

Un atto giudiziario intimato mediante invio raccomandato vale, pertanto, come notificato quando entra nella sfera d'influenza di una parte ad un procedimento giudiziario. Non è, per contro, necessario che quest'ultima lo prenda anche effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (cfr. sentenza non pubblicata del TF del 3 luglio 2001 [2A.271/2001]; [DTF

122 I 143 consid. 1](https://www.swisslex.ch/slwl/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=BGEx122xIx139x151&AnchorTarget=E1)).

L'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche.

2.3. Nel suo ricorso, la ricorrente – per la prima volta rappresentata da un avvocato - sostiene di non avere mai ricevuto nessun avviso di raccomandata e di avere prontamente dichiarato la propria opposizione non appena “*per la prima volta è venuta a conoscenza del DA”* e meglio quando il decreto d’accusa è giunto al suo domicilio, nella sua cassetta per le lettere dopo che il MP glielo aveva inviato per posta semplice.

Ma non solo. Nemmeno l’avviso di raccomandata relativo alla sentenza con cui il giudice della pretura penale ha dichiarato tardiva la sua opposizione – continua la ricorrente - è stato messo nella sua bucalettere tanto che l’esistenza di tale sentenza è stata scoperta soltanto dal suo patrocinatore quando, il 5 ottobre 2009 – giorno in cui ha ricevuto il mandato – ha chiesto di visionare gli atti dell’incarto: “*non vi fosse stata la possibilità di visionare l’incarto depositato presso la pretura penale, insomma, anche la decisione oggetto del presente ricorso sarebbe cresciuta in giudicato senz’altre formalità, ciò che, per finire, almeno in questo secondo caso, non è fortunatamente avvenuto”* (ricorso pag. 3).

Continuando, la ricorrente osserva come, in via __________ dove lei abita, risiedono, oltre a lei, altri tre __________, e meglio la querelante __________ (sua cognata), __________ (suo fratello e marito della querelante) e __________ (sua nipote e figlia della querelante). Non avendo lei ricevuto nessun avviso di raccomandata, la ricorrente sostiene come sia ragionevole ritenere che “*il postino (..) abbia confuso le cassette della posta dei protagonisti”* ed aggiunge che non è raro che la posta indirizzata al fratello, alla cognata o alla nipote venga messa nella sua cassetta delle lettere. Che, poi, i parenti non le abbiano trasmesso nulla – conclude la ricorrente su questo punto – è certamente dovuto al fatto che la vicenda alla base del procedimento penale coinvolge anche loro, in particolare la cognata quale querelante: “*qualora l’avviso fosse pervenuto nella loro cassetta della posta, non avevano certamente interesse ad avvisare la querelata*” (ricorso pag. 4) .

2.4. Ritenuto che le circostanze indicate nel ricorso rendono plausibile l’ipotesi di una mancata consegna alla ricorrente dell’avviso di raccomandata e considerato che l'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche, occorre concludere che, in concreto, non è stata apportata la prova che l’avviso di raccomandata relativo al DA è stato messo nella bucalettere della ricorrente. Manca, quindi, la prova che il DA, per il tramite dell’avviso di raccomandata, è entrato nella sfera d’influenza del suo destinatario: in queste condizioni, non è possibile ritenere che esso sia stato intimato alla scadenza del termine di giacenza della raccomandata. Esso va, perciò, considerato intimato soltanto al momento in cui la ricorrente ha ricevuto la copia del decreto che il MP le ha inviato per posta semplice, quindi al più presto il 10 settembre 2009.

L’opposizione presentata il 18 settembre 2009 va, dunque, considerata tempestiva.

Pertanto, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati alla pretura penale affinché renda un giudizio nel merito.

3. Gli oneri del giudizio odierno vanno posti a carico dello Stato che rifonderà alla ricorrente fr. 500.- per ripetibili.

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati alla pretura penale affinché renda un giudizio nel merito.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 500.-

*b)* spese complessive fr. 100.-

fr. 600.-

sono posti a carico dello Stato che rifonderà alla ricorrente

fr. 500.- per ripetibili.

3. Intimazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.