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17.2009.46 • TRAP TI 17.2009.46 Generato dall'IA

Denial of Revision of Judgment in Child Sexual Assault Case Based on Insufficient Grounds

Numero d'incarto 17.2009.46
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A request for the revision of a prior judgment, which found an individual guilty of sexual acts with a child and ordered placement, was denied because the grounds cited by the appellant were insufficient under the relevant procedural articles. The appellant based the revision request on subsequent abandonment decrees against other family members, alleging the victim's testimony was unreliable, and on new evidence suggesting a lack of penetration and that the confession was coerced; however, the court reasoned that the abandonment decrees did not concern the same offense and thus could not create an irreconcilable conflict with the original ruling, and further found that the alleged new evidence regarding medical examinations was either insufficiently specified or, in the case of a written statement by the convicted person, did not actually contradict the factual basis of the original admission, which was also supported by other testimony.

Regesto Legislator

Ufficiale

Motivi di revisione di cui alle lett. a, b e c dell'art. 299 CPP. Inconciliabilità di due sentenze conseguenti. Nozione di fatti o mezzi di prova nuovi e rilevanti

Parole chiave

Generato dall'IA
revisione di una decisione coazione sessuale termini processuali motivazione di fatto prove inattendibili collocamento del minore

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 299 lett. a CPP

This provision was cited by the court to explain why the revision request based on the alleged falsity of witness testimony was rejected.

art. 299 lett. b CPP

This provision was cited by the court to address and reject the revision request based on the incompatibility of a subsequent decision.

art. 299 lett. c CPP

This provision was used to examine and reject arguments regarding new facts or evidence (medical exams, son's manuscript) presented in the revision request.

art. 15 cpv. 1 CPP

This article was cited as the basis for ordering the costs against the unsuccessful party.

art. 90 a 93 LTF

These articles are cited in the 'Rimedi giuridici' section detailing the possibility of an appeal to the Federal Tribunal against the decision, but they do not feature in the operative orders (1, 2, 3).

art. 100 cpv. 1 LTF

This article is cited in the 'Rimedi giuridici' section detailing the time limit for an appeal to the Federal Tribunal, but it does not feature in the operative orders (1, 2, 3).

art. 95 a 98 LTF

These articles are cited in the 'Rimedi giuridici' section detailing the grounds for an appeal to the Federal Tribunal, but they do not feature in the operative orders (1, 2, 3).

art. 78 LTF

This article is cited in the 'Rimedi giuridici' section detailing the admissibility of the criminal appeal to the Federal Tribunal, but it does not feature in the operative orders (1, 2, 3).

art. 81 LTF

This article is cited in the 'Rimedi giuridici' section detailing the standing to appeal, but it does not feature in the operative orders (1, 2, 3).

art. 116 LTF

This article is cited in the 'Rimedi giuridici' section detailing the grounds for a subsidiary constitutional appeal, but it does not feature in the operative orders (1, 2, 3).

art. 113 LTF

This article is cited in the 'Rimedi giuridici' section detailing the admissibility of the subsidiary constitutional appeal, but it does not feature in the operative orders (1, 2, 3).

art. 115 LTF

This article is cited in the 'Rimedi giuridici' section detailing the standing to file a subsidiary constitutional appeal, but it does not feature in the operative orders (1, 2, 3).

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Testo completo

Incarto n. 17.2009.46 · Lugano 9 giugno 2010 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini

segretario: · Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sulla domanda di revisione presentata il 5 agosto 2009 da

RI 1 contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 24 giugno 2008 dal Consiglio dei minorenni

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

1. Se dev’essere accolta la domanda di revisione.

2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con proposta di giudizio del 30 maggio 2008, il sostituto Magistrato dei minorenni ha ritenuto __________ autore colpevole di atti sessuali con

fanciulli per avere, all’inizio del mese di novembre 2007, a __________ presso la propria abitazione, compiuto un atto sessuale con la sorella, nata il 5

febbraio 1999. Dato un motivo d’impunità giusta l’art. 21 cpv. 1 lett. a LFDPmin, il sostituto Magistrato dei minorenni ha ordinato, con alcune misure accompagnatorie, il collocamento di __________ presso __________, a partire dal 20 maggio 2008 per un tempo indeterminato. Contro la proposta di giudizio __________ ha sollevato tempestiva opposizione.

B. Con sentenza 24 giugno 2008, il Consiglio dei minorenni ha dichiarato __________ autore colpevole di atti sessuali con fanciulli e lo ha sottoposto alla misura del collocamento presso __________, per un tempo indeterminato, stabilendo le modalità ed i tempi delle successive necessarie verifiche della situazione del ragazzo.

C. Con sentenza 11 agosto 2008, la CCRP ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto il 28 luglio precedente contro il giudizio del Consiglio

dei minorenni da RI 1, madre di __________ e detentrice dell’autorità parentale. Le decisioni della CCRP e del Consiglio dei minorenni sono passate in giudicato.

D. Con istanza 5 agosto 2009, completata con scritto 14 settembre 2009, RI 1 chiede la revisione della decisione 24 giugno 2008 del Consiglio dei minorenni, invocando i motivi di revisione di cui alle lett. a e b dell’art.

299 CPP. In particolare, l’istante fonda la sua richiesta su due decreti d’abbandono - richiamati dal ministero pubblico unitamente ai relativi incarti - dai quali risulterebbe l’inattendibilità di quanto dichiarato dalla figlia su alcune nuove prove e sulla tesi

secondo cui le deposizioni dei testi __________ sarebbero false.

E. Con osservazioni 3 dicembre 2009, il sostituto Magistrato dei minorenni ha chiesto la reiezione dell’istanza di revisione.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 299 lett. a CPP, la revisione ha luogo quando è dimostrato che la condanna fu determinata dalla falsificazione di un documento, da falsa testimonianza, da corruzione e, in genere, da reato di terze persone. In questo caso, perché la revisione sia ammessa, l’atto che ha influenzato il risultato della procedura deve, di principio, essere constatato attraverso una decisione penale. Può tuttavia essere sufficiente che il giudice della revisione si convinca dell’esistenza dell’infrazione, segnatamente qualora l’autore della stessa non possa più essere perseguito a causa di decesso, incapacità di intendere e volere o prescrizione del reato (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, pag. 758 n. 3537; Hauser/Schweri/ Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6° edizione, Basilea 2005, § 102 n. 27).

2. Giusta l’art. 299 lett. b CPP la revisione del processo ha poi luogo, in caso di condanna, quando dopo la sentenza ne sia stata pronunciata un’altra, inconciliabile con essa. Con il termine di “sentenza” va intesa ogni decisione presa da un’autorità cantonale - giudiziaria o no - competente per pronunciare una condanna in applicazione di leggi penali federali (Salvioni, Codice di procedura penale, Locarno 1999, ad art. 299 CPP pag. 473). Per rapporto alla clausola generale dell’art. 385 CP (ripresa all’art. 299 lett. c CPP), che fissa le esigenze minime del diritto federale in materia di revisione, l’art. 299 lett. b CPP si estende ai casi in cui due sentenze inerenti a due persone aventi commesso il medesimo reato risultino a tal punto in contrasto fra loro sull’accertamento dei fatti, che la sola contraddizione basta - già di per sé - a rendere verosimile l’erroneità di una delle pronunce (Piquerez, op. cit., pag. 758 n. 3538 con numerosi rinvii; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 102 n. 28). Rispetto alla clausola generale dell’art. 385 CP (art. 299 lett. c CPP), per ammettere la revisione non occorre in simile ipotesi un preventivo apprezzamento sulla rilevanza di

fatti o mezzi di prova nuovi: è sufficiente l’incompatibilità evidente delle due sentenze successive, sicché uno dei due giudizi appaia erroneo (Piquerez, op. cit., pag. 758 n. 3539-3541 con richiami).

Va precisato che la sentenza di cui alla lett. b può essere sia penale che civile (Rapporto della commissione speciale per l’esame del CPP dell8 novembre 1994, Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale 1994, vol. 2, pag 1302). Si rileva, qui, che l’abrogato art. 243 n. 2 vCPP contemplava testualmente la stessa disposizione e che la giurisprudenza sviluppatasi su tale norma riteneva data l’inconciliabilità di due sentenze susseguenti riferite al medesimo reato quando i due giudizi denotavano palese contrapposizione tra i fatti accertati

nell’uno e nell’altro (CCRP, sentenza dell’8 ottobre 1979 in re R., consid. 2). Né poteva essere altrimenti, il rimedio straordinario della revisione

essendo destinato a correggere errori di fatto, non di diritto (Piquerez, op. cit., pag. 752 n. 3503). Inoltre, secondo la menzionata giurisprudenza, doveva trattarsi degli stessi fatti: due giudizi inerenti a reati identici, commessi però in tempi diversi, non erano idonei, di per sé soltanto, a confortare inconciliabilità alcuna (sentenza CCRP n. 17.2001.48 consid. 2).

3. L’art. 299 lett. c CPP prevede la revisione, in caso di condanna, anche quando esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice penale nel primo processo. Tale norma ha la stessa portata dell’art.

385 CP e adempie dunque i requisiti minimi posti dal diritto federale in materia di revisione (Rep. 1989 pag. 265 consid. 1 con rinvii riferito all’art.

243 n. 3 vCPP). Ciò significa che i fatti o i mezzi di prova invocati devono essere nuovi e rilevanti. Un fatto o mezzo di prova è nuovo quando non era noto al giudice al momento della sentenza, ossia quando non gli era stato sottoposto (DTF 122 IV 66 consid. 2°, 120 IV 246 consid. 2°, 117 IV 40 consid. 2°, 116 IV 353 consid. 3°; Piquerez, op. cit., pag. 756 n. 3524). Un fatto o un mezzo di prova non è, invece, nuovo quando il giudice l’ha esaminato, ma non ne ha valutato correttamente la portata (DTF 122 IV 66 consid. 2b; Piquerez, op. cit., pag.

756 n. 3525 e seg.).

I fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti quando siano suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio sensibilmente più favorevole al condannato (DTF 122 IV 66 consid. 2° con richiami; Piquerez, op. cit., pag. 757 n. 3531; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 102 n. 24)

4. Con l’istanza in esame, RI 1 invoca innanzitutto un motivo di revisione giusta l’art. 299 lett. b CPP, sostenendo che dai decreti d’abbandono scaturiti dalle inchieste penali a carico del suo ex marito e di suo fratello, emanati successivamente alla sentenza del Consiglio dei minorenni, emerge l’inattendibilità di quanto dichiarato da sua figlia e, pertanto,*“la totale incertezza”* sui fatti all’origine della condanna del figlio (scritto 14 settembre 2009 di RI 1, pag. 1). Ora, già solo per il fatto che i decreti d’abbandono in questione non si riferiscono al medesimo reato per cui __________ è stato condannato - ma ad un’altra fattispecie che ha coinvolto il padre e lo zio di __________ - forza è concludere che gli stessi non possono essere ritenuti “inconciliabili” con la sentenza 24 giugno 2008 del Consiglio dei minorenni. D’altra parte, anche esaminando la richiesta di RI 1 dal profilo dell’art. 299 lett. c CPP e anche volendo ammettere che dagli incarti sfociati nei suddetti decreti emerga l’inattendibilità di quanto dichiarato da __________ nell’ambito di quel procedimento, tale circostanza non potrebbe essere considerata “rilevante” ai sensi del citato disposto. Che __________ abbia rilasciato dichiarazioni controverse nel procedimento a carico del padre e dello zio, infatti, non significa necessariamente che anche le deposizioni da lei rese nel procedimento penale aperto a carico del fratello siano inattendibili, ritenuto oltretutto come gli atti sessuali siano stati ammessi proprio dallo stesso __________ (cfr. AI 75, verbale __________ 17 e 18 gennaio 2008) e come le dichiarazioni dei due ragazzi siano state confortate da quelle della madre che ha descritto nei particolari i comportamenti dei figli nei momenti immediatamente successivi a quanto accaduto nella camera di __________ (cfr. AI 75, verbale RI 1, 17 gennaio 2008, in part. pag. 3-6).

Il giudizio di inattendibilità dato alle dichiarazioni di __________ nel procedimento avviato nei confronti del padre e dello zio non è dunque, in sé, suscettibile d’inficiare gli accertamenti del Consiglio dei minorenni, né di far presagire un giudizio più favorevole al condannato, sicché la domanda di revisione, anche dal profilo dell’art. 299 lett. c CPP, deve essere respinta senza che sia necessario richiamare dal ministero pubblico gli incarti dei procedimenti promossi nei confronti di __________ e, poi, abbandonati.

5. RI 1 invoca poi, implicitamente, un motivo di revisione giusta l’art. 299 lett. c CPP, sostenendo che “*gli esami medici hanno fugato ogni dubbio in merito ad eventuali e presunti rapporti sessuali. Non vi è stata alcuna penetrazione e neppure il più piccolo sfregamento. Ciò sconfessa chiaramente gli accertamenti del Consiglio dei minorenni e rende inconciliabili le pronunce qui in discussione*” (scritto 14 settembre 2009 di RI 1, pag. 1). Ora, nella misura in cui l’istante non specifica a quali esami medici essa faccia riferimento - e non spiega, dunque, su quale prova non contemplata dal primo giudice si fonderebbe la domanda di revisione - la sua richiesta si rivela d’acchito inammissibile.

Ciò detto, si osserva come, vista la natura dei rapporti sessuali di cui hanno parlato sia la vittima che l’autore, un eventuale rapporto medico attestante l’assenza di penetrazione sarebbe comunque irrilevante.

6. Quale ulteriore motivo di revisione giusta l’art. 299 lett. c CPP, RI

1 produce un manoscritto di data 22 maggio 2008 del figlio che proverebbe che questi, *“durante gli interrogatori, ha fatto delle ammissioni poiché estenuato dalla situazione e non tanto perché si trattava del reale svolgimento dei fatti. La verità è che non ricorda nulla chiaramente di quanto avvenuto”* (scritto 14 settembre 2009 di RI 1, pag. 1). La censura sollevata dall’istante è sconfessata dalla lettura dei verbali degli interrogatori del figlio, dai quali non risulta che il ragazzo sia stato sentito con modalità suscettibili di indurlo ad ammissioni contrarie alla verità. La durata delle audizioni, innanzitutto, non è sicuramente stata eccessiva: il

17 gennaio 2008 __________ è stato interrogato per poco più di tre ore con due pause di oltre mezz’ora mentre il giorno successivo il suo interrogatorio è durato meno di tre ore. Dai verbali risulta, poi, come al ragazzo, a sua richiesta, sia stato fornito da mangiare e da bere (cfr. AI 75, verbale __________ 17 gennaio 2008, pag. 9 e 11 e verbale __________ 18 gennaio 2008, pag. 2 e 6) e come da essi risulti che gli interroganti hanno cercato di metterlo a proprio agio, in particolare suggerendogli, nei momenti più imbarazzanti e penosi, di raccontare in terza persona quanto accaduto in camera della sorella (verbale __________

18 gennaio 2008, pag. 2). In queste condizioni, non può essere sostenuto che __________ abbia confessato perché pressato dalla situazione o dagli interroganti. In aggiunta a ciò, si rileva come lo scritto di __________ non possa essere ritenuto “rilevante” ai sensi della lett. c dell’art. 299 CPP. Contrariamente a quanto sostiene l’istante, infatti, in esso Jàni non sostiene di essere stato indotto a fare dichiarazioni contrarie alla realtà. Tantomeno dallo stesso è possibile evincere un qualsiasi elemento in grado di mettere in dubbio l’esistenza di atti sessuali a danno di __________: in particolare, in esso il ragazzo non sostiene mai di avere detto una cosa non vera (cfr. scritto 22 maggio 2008 di __________ allegato allo scritto 14 settembre 2009 di RI 1).

Anche su questo punto, pertanto, l’istanza di RI

1 deve essere respinta.

7. L’istante, infine, si appella al motivo di revisione contemplato all’art. 299 lett. a CPP, sostenendo che le deposizioni di __________ “*che peraltro hanno dato origine all’inchiesta, sono false e non rispondenti al vero”* e osservando che *“un esposto in tal senso è stato depositato in magistratura”* (scritto 14 settembre 2009 di RI 1, pag. 2). Anche facendo astrazione dal principio secondo cui questa Corte, in assenza di una decisone penale che confermi la tesi secondo cui i testi __________ hanno dichiarato il falso, non può ammettere l’esistenza del motivo di revisione di cui alla lett. a dell’art. 299 CPP, non si può non sottolineare come la tesi dell’istante sia sconfessata già soltanto dal fatto che i due testi - in particolare, __________ - hanno sostanzialmente confermato quanto detto dall’istante su quel che successe subito dopo i fatti (cfr. AI 75, verbale RI 1 17.1.2008, verbale __________ 16 e 29 gennaio 2008 e verbale __________ del 16 gennaio 2008). Ne discende che, anche dal profilo dell’art. 299 lett. a CPP, l’istanza di revisione di RI 1 deve essere respinta.

8. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a carico dell’istante (art. 15 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, l’istanza di revisione di RI 1 è respinta.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 200.-

*b)* spese complessive fr. 50.-

fr. 250.-

sono posti a carico dell’istante.

3. Intimazione a:

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.