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17.2009.45 • TRAP TI 17.2009.45 Generato dall'IA

Appeal Against Fine Commutation Due to Prior Payment

Numero d'incarto 17.2009.45
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant sought the annulment of a decision by the penalty enforcement judge that converted outstanding traffic fines totaling a specified amount into three days of imprisonment, arguing that the fines had been paid in full prior to the commutation order. The court accepted the appeal, noting that documentation confirmed the payment had occurred within the deadline previously granted by the same judge, leading to the cancellation of the commutation decree and the waiver of court fees.

Regesto Legislator

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Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 78 LTF, Art. 81 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 115 LTF; Appeal Against Fine Commutation Due to Prior Payment: The court accepted the appeal, noting that documentation confirmed the payment had occurred within the deadline previously granted by the same judge, leading to the cancellation of the commutation decree and the waiver of court fees.

Parole chiave

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pagamento dell'ammenda decisione d'esecuzione ordine di pagamento opposizione tardiva annullamento del lodo arbitrale revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

This clause dictates the disposition regarding court costs, specifying none are to be collected.

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Testo completo

Incarto n. 17.2009.45 · Lugano 15 dicembre 2009 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini

segretario: · Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 31 luglio 2009 da

RI 1 contro il decreto emanato nei suoi confronti il 17 luglio 2009 dal Giudice dell'applicazione della pena

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Considerato che: - con decreto 17 luglio 2009, il GIAP ha commutato in 3 giorni di pena detentiva le multe emesse a carico di RI 1 dall’Ufficio giuridico della circolazione con i decreti n. 7796 del 16.3.2007, n. 7797 del 16.3.2007, n. 15368 del 1.6.2007, n. 25640 del 28.9.2007, n. 31000 del 30.11.2007 e n. 139 del 18.1.2008 per complessivi fr 330.-;

- con ricorso 31 luglio 2009, RI 1 ha chiesto che il decreto 17 luglio 2009 venga annullato avendo egli provveduto al pagamento dell’importo di fr 350.- il 10 giugno 2009, e cioè entro il termine che gli era stato assegnato il 19 maggio precedente dallo stesso giudice dell’applicazione delle pene e misure;

- dalla

documentazione prodotta con il ricorso emerge che, effettivamente, RI 1 ha provveduto a pagare le multe di cui sopra nel termine che gli era stato impartito dal GIAP;

pertanto

decide: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, il decreto di commutazione della multa in pena detentiva emanato dal GIAP il 17.7.2009 è annullato.

2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

3. Intimazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.