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17.2008.73 • TRAP TI 17.2008.73 Generato dall'IA

Merchandiser Defamation Conviction Upheld for Accusatory Letter to Management and Clients

Numero d'incarto 17.2008.73
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant, working as an independent merchandiser in a supermarket, was convicted of defamation for sending a strongly worded letter to management and copying clients, accusing a branch manager of mobbing, arrogance, and spreading false, defamatory information. The appellate court rejected the cassation appeal because the appellant failed to adequately motivate why the lower court's finding that her written accusations, including claims of being victimized and the manager's intent to harm those who do not submit, were capable of making the manager appear contemptible, and because she did not provide the requisite proof that she had serious reasons to believe the allegations were true as required for justification under defamation law.

Regesto Legislator

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Art. 173 cifra, Art. 9 cpv. 1 CPP, Art. 39 lett. d LTG, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 78 LTF, Art. 81 LTF; Merchandiser Defamation Conviction Upheld for Accusatory Letter to Management and Clients: The appellate court rejected the cassation appeal because the appellant failed to adequately motivate why the lower court's finding that her written accusations, including claims of being victimized and the manager's intent to harm those who do not submit, were capable of making the manager appear contemptible, and because she did not provide the requisite proof that she had serious reasons to believe the allegations were true as required for justification under defamation law.

Parole chiave

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diffamazione infrazione commessa nell'azienda violazione civile del diritto al marchio disdetta abusiva contenzioso commerciale molestia sessuale sul lavoro Diffamazione. Inammissibilità del ricorso per carenza di motivazione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 133 I 149
Property Rights Versus Public Domain Delimitation of Lake Shore
DTF 118 Ia 28
Witness Credibility Under Drug Influence: Validity of Testimony.
DTF 81 IV 324
DTF 81 IV 324) e, infine, l’accusa di mobbing (definito quale comportamento vessatorio esercitato tramite violenze psicologiche all’interno di un gruppo verso un individuo che si vuole isolare, emarginare o allontanare, cfr.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 9 cpv. 1 CPP

Cited in conjunction with Art. 15 para. 1 CPP to determine that procedural costs are borne by the appellant due to losing the appeal.

art. 15 cpv. 1 CPP

Cited in conjunction with Art. 9 para. 1 CPP to place procedural costs on the appellant following the inadmissibility of the appeal.

art. 39 lett. d LTG

Cited in the grounds for judgment concerning the decision on costs.

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Testo completo

Incarto n. 17.2008.73 · Lugano 21 ottobre 2009 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini

segretario: · Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 12 novembre 2008 da

RI 1 e domiciliata a contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 8 ottobre 2008 dal giudice della Pretura penale

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto e in diritto:

1. A far tempo dalla sua apertura, nel luglio del 2005, RI 1 ha svolto presso il __________ l’attività di *merchandiser*. In questa veste, si occupava, per

conto di alcuni fornitori del supermercato, di ordinare e sistemare negli scaffali diversi prodotti. La donna non figurava, però, quale dipendente della __________, società zurighese che gestiva la catena di supermercati __________, ma quale professionista indipendente che operava all’interno del grande magazzino su mandato dei fornitori, suoi clienti.

2. A partire dalla primavera 2006 la signora RI 1 ha inviato ai quadri della __________ alcuni scritti, nei quali lamentava la mancata collaborazione

da parte del personale del supermercato di __________ ed evidenziava gli ostacoli che venivano posti alla sua attività. Negli stessi scritti, RI 1 faceva pure riferimento ad episodi di mobbing di cui lei si diceva vittima.

3. Sentendosi inascoltata, in data 21 giugno 2007, la signora RI 1 ha inviato al direttore della succursale del __________, PC 1, lo scritto oggetto del presente gravame,

provvedendo a trasmetterne copia al direttore generale di __________, al direttore delle risorse umane, __________ e al direttore del settore exploitation della __________. Lo scritto contiene frasi quali: *“…mobbing che ho subito da parte sua…”, “…sua arroganza nei miei confronti…”,”…il suo operato nei miei confronti è sempre e solo stato dettato dalla sua volontà di colpire chi non si sottomette…”, “…al suo sopruso…”, “…la sua prepotenza…”, “…tentativo di lesione grave della mia persona con la divulgazione di informazioni false e volutamente diffamatorie…”, “…è prassi comune tacciarla di persona inaffidabile…”*. In un secondo tempo RI 1, ha inviato copia della lettera anche ai fornitori suoi clienti.

4. Preso

atto del tenore dello scritto, PC 1, in data 2 luglio 2007, ha sporto querela contro RI 1 per i reati di calunnia, sussidiariamente diffamazione e

ingiuria.

5. Con decreto d’accusa 23 giugno 2008, il procuratore pubblico ha dichiarato RI 1 colpevole di diffamazione, proponendo la sua condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di due anni - di fr. 300.- (corrispondente a 10 aliquote da fr. 30.-) e ad una multa di fr. 200.-, rinviando la parte civile al competente foro per le sue pretese di risarcimento. Contro il decreto di accusa la prevenuta ha sollevato tempestiva opposizione.

6. Dopo il dibattimento, con sentenza 8 ottobre 2008, il giudice della Pretura penale – statuendo sull’opposizione – ha confermato la condanna di RI 1 per il reato di diffamazione, commutando però la pena in 20 ore di lavoro di pubblica utilità da effettuare.

7. Avverso la predetta sentenza è insorta la condannata con dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale di data 9 ottobre 2008. Nella motivazione scritta, presentata il 12 novembre 2008, RI 1 afferma di confidare nel riesame della sentenza, rinunciando tuttavia a formulare un proprio petitum.

Senza svolgere particolari osservazioni, con scritto 5 dicembre 2008, il Procuratore pubblico osserva che la sentenza impugnata merita piena tutela e si rimette al giudizio di questa Corte. Le osservazioni di PC 1 del 7 gennaio 2009 sono intempestive (il termine di 20 giorni per la loro presentazione scadeva al più tardi il 31 dicembre 2008) e, pertanto, non sono considerate nel presente giudizio.

8. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag.

178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid.

3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 278).

9. La ricorrente, nel suo confuso esposto, dopo alcune considerazioni inerenti la sua situazione personale e l’organizzazione della __________, sostiene innanzitutto di non aver voluto colpire PC 1 personalmente, ma di averne semplicemente voluto evidenziare i comportamenti da lei ritenuti costitutivi di mobbing (ricorso, pag. 3).

Il senso di una tale osservazione, che la ricorrente non sviluppa né sostanzia, non è comprensibile a questa Corte, ritenuto che le affermazioni contenute nello scritto 21 giugno 2007 e riportate nel decreto d’accusa – in particolare, la frase con cui la ricorrente attribuisce alla parte civile “*volontà di colpire chi non si sottomette*”, quella con cui accusa la parte civile di avere “*divulgato informazioni false e volutamente diffamatorie”* (cfr. DTF 81 IV 324) e, infine, l’accusa di mobbing (definito quale comportamento vessatorio esercitato tramite violenze psicologiche all’interno di un gruppo verso un individuo che si vuole isolare, emarginare o allontanare, cfr. Vocabolario Zingarelli)

– sono, come ritenuto dal primo giudice (cfr. sentenza, consid. 5 pag. 5), suscettibili di far apparire la parte civile una persona spregevole e, pertanto, sono atte a costituire reato ai sensi dell’art. 173 cifra 1 CPS. Carente di motivazione, al riguardo il ricorso va dichiarato inammissibile.

10. La ricorrente sostiene, poi, che la sua “*è stata un’azione dettata dall’estremo bisogno di bloccare l’atteggiamento aggressivo”* di *PC 1* edi essere stata costretta a scrivere la lettera in questione a causa delle manchevolezze dei quadri della __________, in particolare, a causa di una carente sorveglianza dei dipendenti da parte dei superiori (ricorso, pag. 3). Nuovamente non si comprende cosa intenda la ricorrente con questi rilievi, considerato come in ogni caso un’affermazione lesiva dell’onore di una persona non può essere giustificata da non meglio specificati atteggiamenti aggressivi di quest’ultima o da presunte manchevolezze organizzative.

L’affermazione diffamatoria potrebbe, tutt’al più, andare esente da pena, qualora l’autore provasse di avere detto o divulgato cose vere oppure provasse di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede (art. 173 cifra 2 CPS).

Questa prova, tuttavia, in concreto, non è stata apportata.

Carente di motivazione, anche su questo punto il ricorso è inammissibile.

11. Da quanto procede discende che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a carico della ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).

Ritenuta l’intempestività delle osservazioni presentate, alla parte civile non vengono assegnate ripetibili.

Per questi motivi,

visto sulle spese anche l’art. 39 lett. d LTG,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 50.-

*b)* spese complessive fr. 20.-

fr. 70.-

sono posti a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.