Legislator Giurisprudenza & Legislazione
17.2005.22 • TRAP TI 17.2005.22 Generato dall'IA

State v. Defendant (Excessive Speeding and Procedural Appeals)

Numero d'incarto 17.2005.22
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A defendant was convicted of a serious traffic violation (speeding at 158 km/h in a 120 km/h zone) after appealing an initial administrative fine, leading to a criminal prosecution where the lower court confirmed the charges and proposed a fine of CHF 1500. The defendant appealed the criminal court's decision, arguing various procedural errors, including a discrepancy in the date of the offense between the initial police report and the bill of indictment, improper advisement of rights during a deposition taken under commission in another canton, and a lack of signature on the initial traffic violation report. The reviewing court rejected the appeal, reasoning that correcting a minor, obvious date error in the indictment did not prejudice the defense, the rights advisement in the foreign deposition was adequate given the nature of the proceedings and the presence of counsel, and the unsigned initial violation report was irrelevant as the matter had progressed to a full criminal proceeding initiated by the Public Prosecutor.

Regesto Legislator

Ufficiale

§Decreto di accusa - errata indicazione a scausa di un errore di redazione della data in cui sarebbe stata compiuta l'infrazione - facoltà del giudice di rimediare all'errore - interrogatorio dell'accusato in un altro cantone - norme di procedura applicabili

Parole chiave

Generato dall'IA
superamento del limite di velocità infrazione violazioni delle norme procedurali decreto di rinvio a giudizio abbandono del procedimento per infrazione stradale pubblicità della procedura

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 291 cpv. 1 CPP

This article was cited for the pronouncement of the judgment, implicitly related to the rejection of the appeal.

art. 15 cpv. 1 CPP

Cited as the basis for applying the principle of paying costs according to the losing party.

art. 9 cpv. 1 CPP

Cited in conjunction with Art. 15 cpv. 1 CPP, determining that costs follow the event (soccombenza).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 17.2005.22 · Lugano 2 maggio 2005/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Chiesa

segretario: · Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 25 aprile 2005 da

RI 1,

di __________ e __________ nata __________, attinente di __________, ivi nat__________ il __________, domiciliat__________ a __________, __________, __________

(patrocinato dall'avv. PA 1, )

contro la sentenza emanata il 22 marzo 2005 dal presidente della Pretura penale nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto: A. Con decisione del 14 febbraio 2003 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, ha inflitto RI 1 una multa di fr. 540.– per avere circolato

il 29 ottobre 2002 alle ore 21.14 con la sua Mercedes-Benz “500” (targata __________) sull'autostra­da __________, in territorio di P__________,

a 158 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) invece dei 120 km/h prescritti (velocità accertata con tachigrafo Multagraph “T21/222” installato su un veicolo inseguitore della polizia). Adito da RI 1, il presidente della Pretura penale ha annullato il 4 luglio 2003 tale decisione e ha trasmesso gli atti al Procuratore pubblico, ravvisando nell'infrazione una violazione grave della legge federale sulla circolazione stradale.

B. Con decreto di accusa del 1° dicembre 2004 il sostituto Procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 autore di infrazione grave alle norme della circolazione e ne ha proposto la condanna a una multa di fr. 1500.–. Al decreto di accusa RI 1 ha sollevato opposizione. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 22 marzo 2005 il presidente della Pretura penale ha confermato l'imputazione e la proposta di pena contenute nel decreto di accusa.

C. Contro tale sentenza RI 1 ha introdotto il 24 marzo 2005 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta, presentata il 25 aprile successivo, egli chiede che la sentenza impugnata sia annullata, che il decreto di accusa sia dichiarato nullo e che gli atti siano rinviati al Procuratore pubblico perché emani un nuovo decreto di accusa. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto: 1. Il ricorrente rimprovera anzitutto al primo giudice di non avere dichiarato nullo il decreto di accusa benché questo riporti come data della presunta infrazione il 29 ottobre 2003, mentre il rapporto di polizia indicava il giorno del 29 ottobre 2002. Egli sostiene che, condannandolo per un'infrazione avvenuta in un momento diverso da quello prospettato nel decreto di accusa e fondandosi su una fattispecie diversa da quella oggetto dell'imputazione (senza consentirgli di esprimersi previamente sul decreto di accusa adeguatamente e tempestivamente completato o modificato), il presiden­te della Pretura penale ha violato il principio accusatorio. In realtà il primo giudice avrebbe dovuto, a suo avviso, rinviare gli atti al Procuratore pubblico perché presentasse un nuovo decreto di accusa (art. 202 CPP).

2. Il presidente della Pretura penale ha respinto l'eccezione, rettificando egli medesimo la data indicata nel decreto di accusa con l'argomento che la correzione non era tale da ledere i diritti della difesa (verbale del dibattimento, pag. 2). L'opinione è corretta. Certo, secondo l'art. 250 cpv. 4 CPP – applicabile per analogia anche ai procedimenti che sfociano in decreti di accusa (CCRP, sentenze del 7 luglio 2004 in re F., consid. 7, e del 25 novembre 2002 in re F., consid. 4) – se nel corso del dibattimento l'accusato risulta colpevole di un altro reato non contemplato nell'atto di accusa, il giudice può

prescindere dal rimando al Procuratore pubblico solo ove l'accusato vi consenta (art. 250 cpv. 3 CPP). Lo scopo della norma,

nondimeno, è manifestamente quello di far sì che l'accusato possa adeguatamente difendersi dalla nuova imputazione. In concreto non si è formulata alcuna nuova imputazione. Il primo giudice si è limitato limitato a rettificare una data nel decreto di accusa (2002 anziché 2003) riconducibile a svista manifesta e sulla quale l'accusato non poteva avere dubbi, il decreto medesimo richiamando espressamente gli atti formanti l'incarto n. 2003.5097 (che riguarda unicamente il preteso ecces­so di velocità avvenuto a P__________ il 29 ottobre 2002). Censurare una limitazione dei diritti della difesa in circostanze del genere non è serio. Al proposito il ricorso è destinato all'insuccesso.

3. Il ricorrente si duole poi del fatto che in occasione del suo interrogatorio, avvenuto in via rogatoriale, non gli siano state prospettate le avvertenze degli art. 117 e 118 CPP, bensì quelle previste dal Codice di procedura penale del Canton N__________. Eppure – egli sottolinea – il sostituto Procuratore pubblico aveva chiaramente prescritto nella commissione rogatoria che i citati articoli fossero letti e che la formalità fosse attestata a verbale (act. C/17). La doglianza non ha pregio. Intanto gli art. 117 e 118 CPP si applicano solo a persone sentite nel Ticino (CCRP, sentenza del 23 maggio 2003 in re A., consid. 1). Oltre a ciò, dal verbale del 25 novembre 2004 risulta che l'interrogante ha richiamato previamente all'accusato il § 104 cpv. 2 del Codice di proce­dura penale del Canton N__________, analogo all'art. 118 cpv. 2 CPP (diritto di essere informato della facoltà di non rispondere e di essere assistito da un difensore), il solo invocato davanti al primo giudice. E l'accusato era provvisto di un legale nella persona dell'avv. __________ S__________ di E__________ (il quale aveva chiesto più volte il rinvio dell'audizione del suo cliente). Per di più, il ricorrente nemmeno pretende che il verbale in questione lo abbia in qualche modo pregiudicato. Anzi, il primo giudice si è riferito a quel protocollo proprio per tenere conto del fatto che egli affermava di avere circolato con il regolatore di velocità inserito (sentenza, pag. 3 nel mezzo con riferimento alla rogatoria, risposta n. 6). Anche su questo punto il ricorso manca perciò di consistenza.

4. Infine il ricorrente si duole che il rapporto di contravvenzione intimatogli l'8 novembre 2002 non sia firmato dall'agente responsabile (incarto della sezione delle circolazione, act. C/1). La critica cade nel vuoto. Come ha rilevato il presidente della Pretura penale, la procedura di contravvenzione avviata dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione delle circolazione, è ormai superata, essendo stato sostituita dal procedimento penale aperto dal Procuratore pubblico. Con l'argomentazione del primo giudice il ricorrente non si

confronta, limitandosi a esprimere sconcerto perché “il formulario prevede una firma e un timbro; uno di questi requisiti

manca” (memoriale, pag. 5). Invano si cercherebbe di capire tuttavia perché un difetto di forma – foss'anche essenziale – ravvisabile in un procedimento ormai caduco dovrebbe influire sull'esito del giudizio. Insufficientemente motivato, al proposito il ricorso si dimostra finanche inammissibile.

5. Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 700.–

b) spese fr. 100.–

fr. 800.–

sono posti a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

–

terzi implicati

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente Il segretario

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica dal testo integrale della decisione. La legittimazione e le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.