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17.2005.20 • TRAP TI 17.2005.20 Generato dall'IA

Drunk Driving and Narcotic Use Appeal Inadmissible Due to Procedural Flaw

Numero d'incarto 17.2005.20
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant was convicted, following an objection to an accusation decree, of drunk driving with an alcohol level between 1.8 and 2.11 per mille and driving under the influence of narcotics, with the sentence confirmed by the lower court. The cassation appeal, filed by the appellant who essentially contested the finding that he was the driver, was deemed inadmissible because it failed to allege arbitrariness in the lower court's findings of fact or evaluation of evidence, instead only reasserting the appellant's version of events without engaging with the judge's reasoned dismissal of that alternative explanation.

Regesto Legislator

Ufficiale

ricorso per cassazione diretto contro l'accertamento dei fatti - inammissibilità del gravame per non avere il ricorrente invocato arbitrio di sorta

Parole chiave

Generato dall'IA
censure procedurali guida in stato di ebbrezza qualificata sanzione sostitutiva impugnabilità della decisione di rinvio detenzione di stupefacenti irresponsabilità

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 291 cpv. 1 CPP

This provision was applied to declare the appeal inadmissible.

art. 15 cpv. 1 CPP

This provision relates to the general rule for imposing procedural costs, although costs were waived.

art. 9 cpv. 2 CPP

This provision relates to the determination of procedural costs, although costs were waived.

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Testo completo

Incarto n. 17.2005.20 · Lugano 22 aprile 2005/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Chiesa

segretario: · Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 18 aprile 2005 presentato da

RI 1,

__________ __________ __________, ____________________, nato il __________ a__________ (__________), domiciliato a __________, coniugato, impiegato

contro la sentenza emanata il 15 marzo 2005 dal presidente della Pretura penale nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto: A. Con decreto di accusa del 15 luglio 2004 il Procuratore pubblico ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di guida in stato di ebrietà e di infrazione

alla norme della circolazione per avere, il 29 agosto 2004, condotto a una VW “Golf” targata __________ con un tasso alcolemico compreso fra 1.8 e il

2.11 g per mille, oltre che sotto l'influsso di stupefacenti. In applicazione della pena, egli ne ha proposto la condanna a 30 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per tre anni e a una multa di fr. 1200.–. Al decreto di accusa RI 1 ha sollevato opposizione. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 15 marzo 2005 il presidente della Pretura penale ha confermato l'imputazione e la proposta di pena contenute nel decreto di accusa.

B. Contro la sentenza appena citata RI 1 ha introdotto il 16 marzo 2005 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta, del 18 aprile successivo, egli contesta sostanzialemente di avere guidato in stato di ebrietà. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugna­ta denoti estremi di arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid.

3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid.

3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid.

2.1 pag. 275).

2. In concreto il presidente della Pretura penale ha accertato che alla guida della VW “Golf” la sera del 28 agosto 2004, sotto l'influsso di alcol e stupefacenti, era l'imputato, come aveva dichiarato alla polizia la moglie di lui e come l'interessato medesimo aveva confermato in un primo tempo. Egli ha poi spiegato diffusamente perché non riteneva credibile la successiva versione del prevenuto, secondo cui alla guida dell'auto era il fratello, giunto a Lugano con lui e la moglie il giorno prima (sentenza, pag. 3 a 5). Nel suo memoriale il ricorrente non invoca arbitrio di sorta. Ribadisce apoditticamente, in una frase, di non avere condotto la citata automobile in stato di ebrietà, ma non illustra perché il contrario accertamento del Pretore sarebbe apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre. Anzi, con la motivazione del primo giudice egli nemmeno si confronta. Ne segue che, manifestamente carente di requisiti formali, il ricorso sfugge a un esame di merito.

3. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e

9 cpv. 2 CPP). Dato nondimeno che il ricorrente, sprovvisto di formazione giuridica, ha proceduto senza l'ausilio del patrocinatore che lo aveva assistito davanti alla Pretura penale, si prescinde – eccezionalmente – dal prelevare tasse o spese.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art.

291 cpv. 1 CPP

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si riscuotono tasse né spese.

3. Intimazione a:

– RI 1,

terzi implicati

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente Il segretario

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica dal testo integrale della decisione. La legittimazione e le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.