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17.2004.5 • TRAP TI 17.2004.5 Generato dall'IA

Applicant Provisional Release Granted Despite Fraud Conviction

Numero d'incarto 17.2004.5
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The applicant, convicted of repeated fraud and document forgery and sentenced to detention and expulsion, filed an appeal which suspended the sentence execution and allowed for a request for provisional release. The court granted the provisional release because, despite the seriousness of the conviction, the relatively short remaining time to serve, the applicant's long-term establishment in the country, marriage to a citizen, and lack of prior flight attempts mitigated the perceived flight risk, and the criteria for detention based on recidivism risk were not strictly met. Release was conditioned upon the deposit of all identity documents, including the passport.

Regesto Legislator

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Art. 290 cpv. 2 CPP, Art. 290 cpv. 1 CPP, Art. 95 cpv. 2 CPP, Art. 107 cpv. 2 CPP, Art. 95 CPP, Art. 96 CPP; Applicant Provisional Release Granted Despite Fraud Conviction: The court granted the provisional release because, despite the seriousness of the conviction, the relatively short remaining time to serve, the applicant's long-term establishment in the country, marriage to a citizen, and lack of prior flight attempts mitigated the perceived flight risk, and the criteria for detention based on recidivism risk were not strictly met. Release was conditioned upon the deposit of all identity documents, including the passport.

Parole chiave

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scarcerazione tentata truffa documenti d'identità commisurazione della pena falsità in documenti frode per liberarsi dal servizio Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 290 cpv. 2 CPP

Cited as the legal basis for the decision regarding the provisional release request made alongside the appeal.

art. 96 CPP

Cited as the legal basis for imposing the condition (deposit of passport) attached to the granting of provisional release.

art. 95 CPP

Cited in the reasoning to establish the legal basis for the applicant's ongoing detention, even though it is not explicitly repeated in the final orders (Order 1 only cites art. 290 cpv. 2 CPP). However, given the context of granting release based on the absence of established grounds under Art. 95, and its explicit mention in the decree preamble ('richiamato l'art. 290 cpv. 2 CPP'), it is considered relevant to the decision structure, though the direct operative articles are prioritized.

art. 64 LTF

Not applicable as this case uses CPP provisions, and no provision analogous to Art. 64 LTF (Legal aid) is cited in the operative part (Order 2 concerning costs does not assign them).

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Testo completo

Incarto n. 17.2004.5 · Lugano 2 marzo 2004/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

vista l'istanza di libertà provvisoria presentata da

__________ (patrocinato dall'avv. __________) con ricorso per cassazione del 12 gennaio 2004 contro

la sentenza emanata il 3 dicembre 2003 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei confronti suoi e di

__________ (patrocinato dall'avv. __________) e di __________ (patrocinata dall'avv. __________)

non ricorrenti;

esaminati gli atti,

posti a giudizio i seguenti

punti di questione:

1. Se deve esser accolta l'istanza di libertà provvisoria di __________;

2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto: A. Con

sentenza del 3 dicembre 2003 il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto __________, __________ e __________ autori colpevoli di ripetuta truffa, consumata, mancata e tentata, e di ripetuta falsità in documenti. Ha inoltre riconosciuto __________ colpevole di ripetuta infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri. Per quanto riguarda __________, egli ha tra l'altro accertato che tra febbraio del 2001 e gennaio del 2003 il soggetto ha ripetutamente ingannato o tentato di ingannare con astuzia funzionari di banca, aprendo sotto false generalità, conti bancari, sapendo o comunque prendendo in considerazione e accettando che su queste relazioni i suoi correi avrebbero fatto confluire importi di denaro di provenienza illecita, segnatamente mediante ordini di bonifico rubati e falsificati, inducendolo in tal modo tali funzionari ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio e altrui. In applicazione della pena, la prima Corte ha condannato __________ e __________ a 11 mesi di detenzione e all'espulsione dalla Svizzera per un periodo di tre anni, e __________ a 14 mesi di detenzione, a valere parzialmente quale pena addizionale a quella di 15 mesi di detenzione inflittagli il 14 dicembre 2001 dal Kreisgericht __________, e all'espulsione dalla Svizzera per un periodo d tre anni. Computato a tutti i condannati il carcere preventivo sofferto, essa ha sospeso condizionalmente per tre anni sia la pena privativa della libertà sia la pena accessoria dell'espulsione inflitte a __________ e __________ e la pena accessoria dell'espulsione inflitta ad __________.

B. Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 4 dicembre 2003 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 12 gennaio successivo, egli chiede di essere riconosciuto come complice (e non come correo) in ripetuta truffa consumata e tentata e in ripetuta falsità in documenti limitatamente a una sola parte delle fattispecie prospettate nell'atto di accusa e di essere condannato alla pena di

4 mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, a valere quale pena parzialmente addizionale a quella di 15 mesi di detenzione inflittagli il 14 dicembre 2001 dal Kreisgericht __________, senza revocare la sospensione condizionale relativa a quest'ultima, e all'espulsione dalla Svizzera per tre anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni. Avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 290 cpv. 2 CPP, egli chiede al presidente della Corte di cassazione e di revisione penale la libertà provvisoria.

C. Con osservazioni del 3 febbraio 2004 il Procuratore pubblico ha chiesto sia la reiezione del ricorso, sia la reiezione della domanda di libertà provvisoria.

Considerando

in diritto: 1. L'art.

290 cpv. 1 CPP stabilisce che il ricorso da parte dell'accusato sospende l'esecuzione della sentenza, salvo contraria dichiarazione dell'accusato stesso. __________, che ha presentato ricorso per cassazione contro la sentenza di assise e istanza di libertà provvisoria al presidente della Corte di cassazione e di revisione penale (art. 290 cpv. 2 CPP), si trova dunque in detenzione preventiva. Ora, secondo l'art. 95 cpv. 2 CPP l'accusato, durante il procedimento, "può essere arrestato se esistono a suo carico gravi e contrari indizi di colpabilità per un crimine o un delitto ed in presenza di preminenti motivi di interesse pubblico, quali il pericolo di fuga, i bisogni di istruzione, il pericolo di recidiva".

Oltre a ciò, l'imputato deve essere messo in libertà quando lo scopo dell'arresto può essere raggiunto con altre misure coercitive, atte in particolare a garantire che si presenterà in qualsiasi tempo all'autorità competente per il compimento degli atti processuali o per scontare la pena o per l'esecuzione di una misura di sicurezza (art. 107 cpv. 2 CPP).

2. In concreto i gravi indizi di colpevolezza cui si riferisce l'art. 95 CPP sussistono, ove appena si consideri che l'istante ha già subito un regolare processo ed è stato riconosciuto coautore con terzi di ripetuta truffa consumata, mancata e tentata e ripetuta falsità in documenti, con conseguente condanna a una pena privativa della libertà di complessivi 29 mesi da espiare. Certo, tale sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione dal condannato, che ha preteso di avere svolto nella vicenda penale un ruolo ben più contenuto rispetto a quanto accertato dal primo giudice. Il giudizio impugnato non denota però vizi tanto evidenti da far apparire il gravame manifestamente fondato. L'esito del ricorso deve perciò formare oggetto, in altri termini, di attenta disamina. Da vagliare rimangono a questo punto i preminenti motivi di interesse pubblico a sostegno della carcerazione preventiva, in specie il pericolo di fuga e il pericolo di fuga, ipotesi queste ritenute inverosimili da parte dell'istante, che non si oppone comunque al deposito dei suoi documenti di legittimazione come misura sostitutiva.

a) Per ammettere un pericolo di fuga si deve ritenere con una certa probabilità che l'imputato, una volta liberato provvisoriamente, si sottrarrà al procedimento penale o all'esecuzione della pena. L'apprezzamento circa il grado di probabilità dipende dalle circostanze del caso (DTF 117 Ia 69 consid. 4a con richiami). A tale riguardo entrano in linea di conto il carattere del soggetto, la sua reputazione, l'esistenza di un domicilio fisso in Svizzera, la professione, i legami familiari, le relazioni economiche e la durata della pena comminata dalla legge per il reato in causa (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 2340, 2341 e 2342 con riferimenti; CCRP, decreto del 23 dicembre 1997 in re B.).

b) Già si è visto __________ è stato condannato dal presidente della Corte delle assise correzionali a complessivi 29 mesi di detenzione da espiare. Fosse confermato tale giudizio, egli non potrebbe essere liberato condizionalmente prima di avere scontato 2/3, ovvero - stando agli atti - non prima del 15 dicembre 2004. La sua libertà non può perciò essere considerata prossima, ma neppure cosi lontana da rendere verosimile un concreto rischio di fuga per sottrarsi all'espiazione della pena residua, ove si consideri che non risulta che nelle precedenti occasioni il soggetto abbia cercato di sottrarsi ai procedimenti penali aperti nei suoi confronti, dandosi alla latitanza. Non va poi trascurato che l'istante si trova in Svizzera da diversi anni e, in particolare, che egli è sposato con una cittadina svizzera (ticinese) dal 1997, ciò che attenua ulteriormente la prospettiva del concreto rischio di fuga dalla Svizzera, ove per l'appunto egli si e durevolmente stabilito. Rimane da vagliare il pericolo di recidiva, ritenuto dal Procuratore pubblico reale (v. osservazioni al ricorso, pag. 2). Se non che, considerati i criteri motto rigorosi e restrittivi che permettono di giustificare la detenzione preventiva con il pericolo di recidiva (v. CRP,

sentenza del 23 luglio 2003 in re X. consid. 4.3), il solo fatto che il ricorrente abbia delinquito sia mentre era in attesa del dibattimento nel Canton __________, sia dopo l'emanazione della relativa sentenza di condanna a

15 mesi di detenzione, non consente ancora di ritenere probabile l'ipotesi della commissione di analoghi crimini da parte dell'istante durante la libertà provvisoria, specie se si considera che nel frattempo egli ha pur sempre trascorso altri 8-9 mesi di carcere, ciò che verosimilmente lo ha spinto a riflettere sulla sua condotta.

3. Da quanto precede discende che l'istanza deve essere accolta e che l'istante deve pertanto essere posto in libertà provvisoria, non prima però di avere depositato il proprio passaporto, rispettivamente ogni documento di legittimazione che gli consenta di varcare il confine (art. 96 CPP), provvedimento questo al quale peraltro lo stesso interessato non si oppone.

4. Non si riscuotono spese e non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi,

richiamato l'art. 290 cpv. 2 CPP

decreta: 1. __________ è posto in libertà provvisoria alle condizioni di cui al considerando 3.

2. Non si riscuotono spese e non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

– __________, presso il Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;

– avv. __________:

– Procuratore pubblico __________;

– Comando della polizia cantonale, SG/SC (servizi centrali), Via Franscini 3, 6500 Bellinzona;

– Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, CP 238, 6807 Taverne;

– Presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano;

– Direzione del Penitenziario cantonale La Stampa, 6904 Lugano;

– Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio stranieri, 6500 Bellinzona;

– Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.

Il presidente

giudice __________