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17.2004.31 • TRAP TI 17.2004.31 Generato dall'IA

Appeal Inadmissible in Absentia Conviction for Negligent Homicide

Numero d'incarto 17.2004.31
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The defendant was convicted in absentia of negligent homicide for contributing to the drowning of a student during a school trip due to culpable imprudence, with the lower court upholding the charge but reducing the sentence to 20 days suspended for two years. The Court of Cassation and Revision ruled the appeal inadmissible because the appellant, tried *in contumaciam* while absent due to claimed financial hardship and a family emergency abroad, failed to contest the declaration of absence but instead challenged the merits of the conviction regarding fact-finding and application of federal law, which is impermissible in cases of judgment rendered without the accused present unless challenging the validity of the absence itself.

Regesto Legislator

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Art. 277 cpv. 1 CPP, Art. 277 cpv. 1 con, Art. 274 CPP, Art. 277 cpv. 3 CPP, Art. 316 cpv. 1 CPP, Art. 15 cpv. 1 CPP; Appeal Inadmissible in Absentia Conviction for Negligent Homicide: The Court of Cassation and Revision ruled the appeal inadmissible because the appellant, tried *in contumaciam* while absent due to claimed financial hardship and a family emergency abroad, failed to contest the declaration of absence but instead challenged the merits of the conviction regarding fact-finding and application of federal law, which is impermissible in cases of judgment rendered without the accused present unless challenging the validity of the absence itself.

Parole chiave

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omicidio colposo sentenza contumaciale sospensione condizionale della pena caso di rigore delitto d'omissione difetto di legittimazione del ministero pubblico Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 291 cpv. 1 CPP

This provision was cited in the preamble to the pronouncement of the orders and is related to the procedure followed.

art. 15 cpv. 1 CPP con rinvio all'art. 9 cpv. 1 CPP

Cited in the reasoning for imposing costs based on the outcome (soccombenza).

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Testo completo

Incarto n. 17.2004.31 · Lugano 15 giugno 2004/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario: · Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 3 giugno 2004 presentato da

__________,

(patrocinato dall'avv. __________)

contro

la sentenza emanata il 29 aprile 2004 dal giudice della Pretura penale nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con decreto di accusa del 26 agosto 2002 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di omicidio colposo, proponendone la condanna a 30 giorni di detenzione con due anni di sospensione condizionale della pena, per avere, come uno dei docenti responsabili di una passeggiata al lago cui partecipavano 13 studenti della Scuola __________, concorso il 28 agosto 2001 a cagionare per imprevidenza colpevole l'annegamento di __________ (nato il __________ 1986), avvenuto il 28 agosto 2001 a __________ (Comune di __________);

che, statuendo su opposizione al decreto di accusa, con sentenza del 29 aprile 2004 emanata nelle forme contumaciali il giudice della Pretura penale ha confermato l'imputazione, riducendo tut­tavia la pena a 20 giorni di detenzione con il beneficio della sospensione condizionale per due anni;

che contro tale sentenza __________ ha introdotto il 30 aprile 2004 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale;

che nella motivazione scritta del ricorso, presentata il 3 giugno 2004, egli chiede il suo proscioglimento e la conseguente riforma della sentenza impugnata o, in subordine, l'annullamento della sentenza medesima e il rinvio degli atti alla Pretura penale per nuovo giudizio;

che il ricorso non è stato intimato per osservazioni;

e considerando

in diritto: che il ricorrente è stato giudicato in contumacia (art. 277 cpv. 1 CPP) siccome rimasto assente al processo, quantunque – come ha accertato il primo giudice – regolarmente citato (verbale del dibattimento, pag. 2);

che all'inizio del dibattimento il difensore non risulta avere contestato la regolarità della citazione, né avere chiesto un rinvio del processo;

che egli si è limitato, in effetti, a produrre una lettera di quello stesso 29 aprile 2004 in cui comunicava al giudice l'impossibilità, per il suo assistito, di presenziare all'udienza, non avendo costui mezzi sufficienti per finanziare la trasferta dagli Stati Uniti alla Svizzera e trovandosi per di più “una persona a lui vicina” in gravi condizioni di salute;

che, tuttavia, il giudice non ha dispensato l'accusato dal comparire in aula, né ha riconosciuto in qualche modo giustificata l'assenza (art. 277 cpv. 1 con riferimento all'art. 274 CPP);

che, secondo costante giurisprudenza, in caso di sentenza contumaciale il ricorso per cassazione è proponibile solo contro la dichiarazione di contumacia, ovvero sulla questione di sapere se il giudice abbia deciso a ragione o a torto di procedere in assenza dell'accusato (Rep. 1982 pag. 194 con la sentenza del Tribunale federale parzialmente riprodotta in calce; CCRP, sentenza del 9 gennaio 2003 in re J. con riferimenti);

che non è dato ricorso per cassazione, invece, contro la sentenza come tale (CCRP, loc. cit.; DTF 122 I 36 consid. 2 pag. 37, 121 IV 340 consid. 1a pag. 341);

che all'accusato è data nondimeno la facoltà di chiedere in ogni momento, entro sei mesi nei casi di competenza della Pretura penale (art. 277 cpv. 3 CPP) ed entro il termine di prescrizione dell'azione penale nei casi di competenza delle Corti di assise (art. 316 cpv. 1 CPP), la revoca del giudizio pronunciato in assenza e lo svolgimento del processo con rito ordinario (CCRP, loc. cit.; analogamente: sentenza del 15 luglio 2003 in re G.);

che, per quanto avvertito alla fine del processo circa il limitato potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale nel caso di giudizi in assenza (verbale del processo, pag. 3), il ricorrente non muove censure contro la dichiarazione di contumacia, ma insorge contro la sentenza di primo grado lamentando arbitrio nell'accertamento dei fatti e violazioni del diritto federale;

che in condizioni del genere il ricorso si rivela d'acchito inammissibile;

che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP con rinvio all'art. 9 cpv. 1 CPP);

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 500.–

*b)* spese fr. 100.–

fr. 600.–

sono posti a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

– __________;

– avv. __________;

– Procuratore pubblico __________;

– Pretura penale, Bellinzona;

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna;

– Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Bellinzona;

– Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona;

– Servizio coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona;

– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, Taverne;

– Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano;

– Eredi fu __________, per il tramite dell'avv. __________ (parte civile);

– avv. __________ (rappr. parte civile).

Terzi implicati · PC1 rappr. da: RC1

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente Il segretario

______________________________________________________________________________________________________­­___

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione e le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.