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17.2002.6 • TRAP TI 17.2002.6 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Insufficient Grounds in Simple Assault Case

Numero d'incarto 17.2002.6
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual appealed a simple assault conviction, stemming from an altercation where the appellant allegedly grabbed the victim's wrists after a dispute over dining on a common area terrace, resulting in bruises and scratches to the victim. The reviewing court found the appeal inadmissible because, although the initial written complaint sufficed as a formal statement of appeal, the appellant merely reasserted his version of the facts to contradict the lower court's findings without demonstrating that the factual determination was arbitrary or that there was an error in the application of law, which are the limited grounds available for a cassation appeal focusing primarily on points of law rather than fact re-evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 289 cpv. 1 CPP, Art. 278 cpv. 1 CPP, Art. 288 cpv. 1 lett. c CPC, Art. 15 CPP, Art. 291 cpv. 1 CPP, Art. 39 lett. d LTG; Appeal Dismissed for Insufficient Grounds in Simple Assault Case: The reviewing court found the appeal inadmissible because, although the initial written complaint sufficed as a formal statement of appeal, the appellant merely reasserted his version of the facts to contradict the lower court's findings without demonstrating that the factual determination was arbitrary or that there was an error in the application of law, which are the limited grounds available for a cassation appeal focusing primarily on points of law rather than fact re-evaluation.

Parole chiave

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motivi di cassazione abbandono per lesioni personali tentata lesione personale semplice impugnabilità della decisione di rinvio motivazione di fatto motivo di revisione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 126 I 170
che arbitrario non significa opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 126 I 170 consid.
DTF 127 I 41
3a; nell'ambito dell'apprezzamento delle prove: DTF 127 I 41 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 291 cpv. 1 CPP

Cited in the decision to apply the principle regarding case costs/expenses, leading to the non-collection of fees.

art. 39 lett. d LTG

Cited alongside Art. 291 CPP in relation to the judgment on costs.

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Testo completo

Incarto n. 17.2002.00006 · Lugano 12 febbraio 2002/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi ed Epiney-Colombo

segretario: · Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 14 dicembre 2001 presentato da

__________, contro

la sentenza emanata il 13 dicembre 2001 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto: che __________, allora portinaia del palazzo in via __________, tornando a casa la sera del 7 agosto 2001, ha notato che l'inquilino __________ stava cenando con la sua amica sulla terrazza del sottotetto, al terzo piano dello stabile (parte comune dell'edificio);

che quella medesima sera essa ha rincontrato __________ accanto alla porta dell'ascensore e gli ha domandato se gli fosse stato dato il permesso di cenare sulla terrazza;

che, a dire di lei, __________ le avrebbe detto di stare alla larga prima che avesse a metterle le mani addosso e, avendogli essa risposto “provaci”, questi le aveva afferrato i polsi, cominciando a stringerli (sentenza, pag. 2);

che __________ sostiene invece di avere stretto i polsi della donna per difendersi, la portinaia essendoglisi avvicinata “agitando le braccia (gesticolando)”, dandogli del “prepotente e cretino” (sentenza, pag. 2);

che, liberatasi dalla presa, la donna ha estirpato una piantina da un vaso da fiori e l'ha lanciata verso l'accusato, inseguendo poi __________ e scagliandogli contro l'intero vaso, senza però colpirlo (sentenza, pag. 3);

che __________ si è recata la sera stessa al pronto soccorso dell'ospedale

__________, ove le sono state riscontrate ferite da graffio e un ematoma all'avambraccio destro, graffi alla mano sinistra

e uno stato di iperventilazione (sentenza, pag. 3);

che con decreto di accusa del 5 novembre 2001 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di lesioni semplici e lo ha condannato a una multa di fr. 300.–;

che, statuendo su opposizione, con sentenza del 13 dicembre 2001 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha confermato l'imputazione e la pena previste nel decreto di accusa;

che contro la sentenza predetta __________ è insorto il 14 dicembre 2001 con una lettera al Pretore in cui critica l'accer­tamento dei fatti, sostenendo di avere afferrato la vittima ai polsi per fermarla ed evitare di ricevere schiaffi, graffi o altro;

che il Pretore ha considerato l'atto alla stregua di un ricorso e l'ha trasmesso alla Corte di cassazione e di revisione penale;

che lo scritto non è stato intimato al Procuratore pubblico né a __________, parte civile;

e considerando

in diritto: che la lettera al Pretore nella quale l'imputato critica la condanna a suo carico, può essere trattato come dichiarazione di ricorso a norma dell'art. 289 cpv. 1 CPP, cui rinvia l'art. 278 cpv. 1 CPP;

che a tale dichiarazione deve seguire, nel termine di 20 giorni dalla notifica della sentenza, la motivazione scritta, senza di che il ricorso decade (art.

289 cpv. 2 e 4 CPP);

che nella fattispecie l'interessato ha già esposto i motivi del ricorso nella lettera del 14 dicembre 2001, di modo che pure tale esigenza può ritenersi adempiuta;

che da questo profilo il gravame è quindi proponibile;

che il ricorso per cassazione è nondimeno un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti né la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 CPP), i quali possono essere censurati solo per arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPC);

che arbitrario non significa opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I

316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a; nell'ambito dell'apprezzamento delle prove: DTF 127 I 41 consid. 2a);

che secondo il Pretore l'ematoma al polso (avambraccio destro) e i diversi graffi subiti dalla vittima costituiscono, nel loro insieme, un pregiudizio corporale importante, con conseguenze anche estetiche protrattesi per alcuni giorni (sentenza pag. 4);

che, riguardo all'accaduto di quella sera, il primo giudice ha accertato che durante l'interrogatorio davanti agli organi di polizia l'accusato aveva ammesso di avere afferrato la vittima ai polsi, riconoscendo poi al dibattimento di averglieli stretti (sentenza, pag. 4);

che

– sempre secondo il Pretore – le ferite riscontrate dal personale sanitario al pronto soccorso erano indubbiamente quelle provocate dall'imputato (sentenza, pag. 4);

che il primo giudice ha escluso la legittima difesa invocata dall'imputato, non potendosi concludere dal solo fatto che la vittima gli si fosse avvicinata gesticolando e agitando le braccia una reale e imminente volontà di aggressione, né la circostanza – nemmeno assodata – che essa lo avesse insultato avrebbe giustificato una simile reazione fisica, in ogni caso sproporzionata (sentenza, pag. 5);

che, sempre secondo gli accertamenti del Pretore, il lancio della piantina e del vaso da parte della donna erano avvenuti dopo la presa per i polsi, ciò che escludeva un'eventuale legittima difesa (sentenza, pag. 5 e 6);

che il ricorrente ribadisce in questa sede di avere afferrato la donna ai polsi per prevenire schiaffi, graffi o quant'altro;

che, argomentando in tal modo, egli si limita però a ribadire la propria versione dell'accaduto, contrapponendola a quella accertata dal Pretore, senza pretendere – né tanto meno dimostrare – che, escludendo un'im­minente aggressione tale da giustificare un'azione tanto energica, il Pretore avrebbe apprezzato le prove in modo insostenibile o in aperto contrasto con le risultanze istruttorie;

che quindi il ricorso, carente di requisiti formali, si rivela inammissibile;

che ci si potrebbe domandare piuttosto se – in diritto – le conseguenze ripor­tate dalla vittima non costituiscano un “caso poco grave” a norma dell'art. 123 n. 1 cpv. 2 CP;

che il ricorrente non si duole tuttavia di un'erronea applicazione del diritto;

che, d'altro lato, irrogando una multa di fr. 300.–, il Pretore ha già indirettamente attenuato la condanna in modo rilevante per rapporto alla pena edittale;

che le spese seguirebbero la soccombenza (art. 15 CPP), ma che le particolarità del caso giustificano di rinunciare – eccezionalmente – al prelievo di oneri processuali;

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP

e visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si riscuotono tasse né spese.

3. Intimazione a:

– __________;

– Ministero pubblico, Lugano;

– Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;

– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;

– Comando della polizia cantonale, Bellinzona;

– __________

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente Il segretario

Mezzi di ricorso:

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.