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17.2002.33 • TRAP TI 17.2002.33 Generato dall'IA

Appeal Withdrawal in Expulsion Penalty Case

Numero d'incarto 17.2002.33
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The case involved an appeal to the Court of Cassation and Revision concerning a lower court's decision that rejected a request to revoke a three-year accessory penalty of expulsion from Swiss territory previously imposed via an indictment decree. The appellants, the convicted individual and their spouse, filed a cassation appeal against this ruling, though the Public Prosecutor elected not to submit observations. The court ultimately decided to strike the appeal from the record because the appellants formally withdrew their recourse, leading the court to forego charging any judicial fees or costs for reasons of expediency.

Regesto Legislator

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Appeal Withdrawal in Expulsion Penalty Case: The appellants, the convicted individual and their spouse, filed a cassation appeal against this ruling, though the Public Prosecutor elected not to submit observations. The court ultimately decided to strike the appeal from the record because the appellants formally withdrew their recourse, leading the court to forego charging any judicial fees or costs for reasons of expediency.

Parole chiave

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ritiro della domanda di revisione espulsione giudiziaria decreto di rinvio a giudizio pena accessoria revoca dell'atto amministrativo abbandono definitivo del procedimento Sentenza o decisione senza scheda
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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2.

This item dictates that no judicial fees or costs are collected.

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Testo completo

Incarto n. 17.2002.33 · Lugano 23 settembre 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Cometta e Epiney-Colombo

segretario: · Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 16 maggio 2002 presentato da

__________ e da __________ (entrambi patrocinati dall'avv. __________) contro

la sentenza emanata il 3 maggio 2002 dalla presidente del Tribunale penale cantonale nei confronti di __________;

premesso che con sentenza del 3 maggio 2002 la presidente del Tribunale penale cantonale ha respinto l'istanza presentata il 4 marzo 2002 da __________ volta a ottenere la revoca della pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per tre anni pronunciata nei suoi confronti con decreto di accusa del 13 settembre 2001 del Ministero pubblico;

ricordato che tale decisione è stata impugnata con ricorso per cassazione del 3 maggio 2002 da __________ unitamente al di lei marito __________ e che con scritto del

3 giugno 2002 il Procuratore pubblico ha comunicato alla Corte di cassazione e di revisione penale la rinuncia a presentare osservazioni al gravame;

preso atto che con scritto del16 settembre 2003 __________ e __________, tramite il loro patrocinatore, hanno dichiarato di ritirare il ricorso, ciò che pone fine alla procedura;

ritenuto che si prescinde dal prelevare tassa di giustizia e spese per ragioni di opportunità;

decreta: 1. Il ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

2. Non si riscuotono tasse né spese.

3. Intimazione a:

– avv. dott. __________ (per sé e per i ricorrenti);

– Procuratore Pubblico avv. __________;

– Presidente del Tribunale penale cantonale, 6900 Lugano.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente Il segretario