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17.2002.32 • TRAP TI 17.2002.32 Generato dall'IA

Procedural Bar to Narcotics Appeal

Numero d'incarto 17.2002.32
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An individual was convicted of a misdemeanor under the federal narcotics law for the purchase, personal consumption, and possession of hashish and marijuana, with the lower court upholding the conviction but reducing the fine. The subsequent appeal to the reviewing criminal court was deemed inadmissible because the appellant failed to file the written grounds for appeal within the twenty-day deadline following the notification of the reasoned judgment, as required by procedural rules, and the appellant did not claim excusable delay, leading the court to declare the appeal manifestly late and impose procedural costs on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 21 CPP, Art. 289 cpv. 2 CPP, Art. 278 cpv. 2 CPP, Art. 291 cpv. 1 CPP, Art. 39 lett. d LTG; Procedural Bar to Narcotics Appeal: The subsequent appeal to the reviewing criminal court was deemed inadmissible because the appellant failed to file the written grounds for appeal within the twenty-day deadline following the notification of the reasoned judgment, as required by procedural rules, and the appellant did not claim excusable delay, leading the court to declare the appeal manifestly late and impose procedural costs on the appellant.

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti termine processuale perentorio impedimento processuale sostanze soggette a restrizione intervenuta prescrizione Stato di diritto Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 276 cpv. 2 CPP
__________) la Corte di cassazione e di revisione penale ha dichiarato inammissibile il gravame per non avere, __________, presentato la dichiarazione di ricorso entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi della sentenza pretorile, avvenuta il 15 aprile 2002 (art. 276 cpv. 2 CPP);
Art. 21 CPP
che inoltre, secondo la Corte di cassazione e di revisione penale, quand'anche __________ avesse – per avventura – postulato la restituzione del termine di cinque giorni perché impedito senza sua colpa di agire (art. 21 CPP), la sostanza delle cose non sarebbe mutata;
Art. 289 cpv. 2 CPP
che, in effetti, alla dichiarazione di ricorso non aveva fatto seguito alcuna motivazione scritta nel termine di 20 giorni dalla notifica della sentenza pretorile e, per di più, lo scritto mancava di qualsiasi motivazione e non poteva essere trattato come ricorso (art. 289 cpv. 2 CPP);
Art. 278 cpv. 2 CPP
2 CPP, cui rinvia l'art. 278 cpv. 2 CPP), circostanza che figurava chiaramente indicata anche nei dispositivi della sentenza;
Art. 291 cpv. 1 CPP
This provision was cited in the preamble to the pronouncement section, indicating the legal basis for issuing the decision/orders.
Art. 39 lett. d LTG
This provision was cited alongside Art. 291 CPP as the basis for ruling on the costs (oneri processuali).
Art. 269 cpv. 1 PP
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP).
art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP
These provisions were cited in the reasoning as the basis for imposing procedural costs on the appellant following their failure (soccombenza).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 291 cpv. 1 CPP

This provision was cited in the preamble to the pronouncement section, indicating the legal basis for issuing the decision/orders.

art. 39 lett. d LTG

This provision was cited alongside Art. 291 CPP as the basis for ruling on the costs (oneri processuali).

art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP

These provisions were cited in the reasoning as the basis for imposing procedural costs on the appellant following their failure (soccombenza).

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Testo completo

Incarto n. 17.2002.00032 · Lugano 27 maggio 2002/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario: · Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 21 maggio 2002 presentato da

__________, contro

la sentenza emanata il 15 aprile 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto: che con decreto di accusa del 4 marzo 2002 il Procuratore pubblico ha dichiarato __________ autore colpevole di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti per avere acquistato, consumato personalmente e detenuto hashish e marijuanana nei 12 mesi precedenti il 1° febbraio 2002;

che in applicazione della pena egli ha proposto la condanna dell'accusato a una multa di fr. 200.– e alla confisca di 1.5 g di hashish sequestrati il 1° febbraio 2002;

che, statuendo su opposizione, con sentenza del 15 aprile 2002 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha confermato il capo d'imputazione e la confisca, riducendo tuttavia la multa a fr. 100.–;

che il 7 maggio 2002 __________ ha inoltrato al Pretore una dichiarazione di ricorso;

che con sentenza del 10 maggio 2002 (inc. __________) la Corte di cassazione e di revisione penale ha dichiarato inammissibile il gravame per non avere, __________, presentato la dichiarazione di ricorso entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi della sentenza pretorile, avvenuta il 15 aprile 2002 (art. 276 cpv. 2 CPP);

che inoltre, secondo la Corte di cassazione e di revisione penale, quand'anche __________ avesse – per avventura – postulato la restituzione del termine di cinque giorni perché impedito senza sua colpa di agire (art. 21 CPP), la sostanza delle cose non sarebbe mutata;

che, in effetti, alla dichiarazione di ricorso non aveva fatto seguito alcuna motivazione scritta nel termine di 20 giorni dalla notifica della sentenza pretorile e, per di più, lo scritto mancava di qualsiasi motivazione e non poteva essere trattato come ricorso (art. 289 cpv. 2 CPP);

che il 21 maggio 2002 __________ ha inoltrato alla Corte di cassazione e di revisione penale la motivazione del ricorso proposto il 7 maggio precedente, contestando di avere violato la legge federale sugli stupefacenti;

e considerando

in diritto: che, come questa Corte ha avuto modo di rilevare nel precedente giudizio, in concreto la motivazione del ricorso per cassazione sarebbe dovuta avvenire entro venti giorni dalla notifica della sentenza pretorile motivata (art. 289 cpv. 2 CPP, cui rinvia l'art. 278 cpv. 2 CPP), circostanza che figurava chiaramente indicata anche nei dispositivi della sentenza;

che la notifica della sentenza impugnata (art. 289 cpv. 2 CPP) ha avuto luogo nel caso specifico il 15 aprile 2002;

che quindi il ricorso per cassazione del 21 maggio 2002 si rivela manifestamente tardivo;

che il ricorrente non pretende nemmeno di essere stato impedito senza sua colpa di ossequiare il termine d'impugnazione, ciò che esclude una qualsivoglia restituzione in intero (art. 21 CPP);

che gli oneri processuali seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP), non potendo questi più beneficiare – per la sua pervicacia – della provvidenza esplicitamente riservatagli nel giudizio del 10 maggio 2002;

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP

e visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 150.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico del ricorrente.

3. intimazione a:

– __________;

– Ministero pubblico, 6901 Lugano;

– Comando della Polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

– Tribunale penale cantonale, 6901 Lugano;

– Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente Il segretario

Mezzi di ricorso:

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.