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17.2002.31 • TRAP TI 17.2002.31 Generato dall'IA

Cassation Appeal Dismissed for Untimely and Unmotivated Filing in Drug Case

Numero d'incarto 17.2002.31
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual, previously convicted by a lower court for drug-related offenses involving hashish and marijuana, filed a cassation appeal that was deemed inadmissible because the appeal declaration, submitted on May 7th, was filed after the five-day deadline following the judgment's oral communication on April 15th, and furthermore, the appeal lacked the required written motivation within the subsequent twenty-day period, leading the reviewing court to dismiss the appeal based on procedural non-compliance with the relevant criminal procedure articles, while exceptionally waiving any imposition of court costs.

Regesto Legislator

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Art. 276 cpv. 1 CPP, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 278 cpv. 2 CPP, Art. 21 CPP, Art. 289 cpv. 2 CPP, Art. 291 cpv. 1 CPP; Cassation Appeal Dismissed for Untimely and Unmotivated Filing in Drug Case: Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

Parole chiave

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deposito tardivo esame di cassazione controllo della procedura detenzione di stupefacenti ritiro dell'istanza giudiziaria impugnabilità della decisione di rinvio Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 276 cpv. 1 CPP
in diritto: che, “conclusa la discussione, il Pretore emana la sentenza che è immediatamente comunicata verbalmente nei dispositivi e con esposizione dei motivi essenziali all'accusato, alla parte civile e al Procuratore pubblico” (art. 276 cpv. 1 CPP)
Art. 276 cpv. 2 CPP
che il Pretore avverte le parti, inoltre, del diritto di presentare per il suo tramite dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di rinunciare, pure entro il termine di cinque giorni, alla motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP);
Art. 278 cpv. 2 CPP
1 e 4 CPP, cui rinvia l'art. 278 cpv. 2 CPP)
Art. 21 CPP
che, quand'anche il ricorrente postulasse – per avventura – la restituzione del termine di cinque giorni (art. 21 CPP) perché impedito senza sua colpa ad agire, la sostanza delle cose non muterebbe;
Art. 289 cpv. 2 CPP
che, quanto allo scritto come tale, esso manca di qualsiasi motivazione e non può manifestamente essere trattato come ricorso (art. 289 cpv. 2 CPP);
Art. 291 cpv. 1 CPP
This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible.
Art. 269 cpv. 1 PP
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP).
art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP
These articles concerning the imposition of procedural costs were cited in the reasoning leading to the dispositive regarding costs.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 291 cpv. 1 CPP

This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible.

art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP

These articles concerning the imposition of procedural costs were cited in the reasoning leading to the dispositive regarding costs.

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Testo completo

Incarto n. 17.2002.00031 · Lugano 10 maggio 2002/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario: · Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 7 maggio 2002 presentato da

__________, contro

la sentenza emanata il 15 aprile 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto: che con decreto di accusa del 4 marzo 2002 il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ autore colpevole di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti per avere acquistato, consumato personalmente e detenuto hashish e marijuana nei 12 mesi precedenti il 1° febbraio 2002;

che in applicazione delle pena egli ne ha proposto la condanna al pagamento di una multa di fr. 200.– e alla confisca di 1.5 g di hashish sequestrati il 1° febbraio 2002;

che, statuendo su opposizione, con sentenza del 15 aprile 2002 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha confermato l'imputazione e la confisca, riducendo tuttavia la multa a fr. 100.–;

che il 7 maggio 2002 __________ ha inoltrato al Pretore una dichiarazione di ricorso;

e considerando

in diritto: che, “conclusa la discussione, il Pretore emana la sentenza che è immediatamente comunicata verbalmente nei dispositivi e con esposizione dei motivi essenziali all'accusato, alla parte civile e al Procuratore pubblico” (art. 276 cpv. 1 CPP)

che il Pretore avverte le parti, inoltre, del diritto di presentare per il suo tramite dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di rinunciare, pure entro il termine di cinque giorni, alla motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP);

che alla dichiarazione di ricorso deve poi far seguito la motivazione entro venti giorni dalla notifica della sentenza scritta (art. 289 cpv. 1 e 4 CPP, cui rinvia l'art. 278 cpv. 2 CPP)

che nel caso in esame il condannato non risulta avere dichiarato di ricorrere contro la sentenza del Pretore entro cinque giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi, avvenuta il 15 aprile 2002, né l'interessato pretende il contrario o asserisce che – per ipotesi – la comunicazione dell'art. 276 cpv. 1 CPP non sia avvenuta o che non gli sia stato indicato il termine per ricorrere in cassazione;

che la dichiarazione di ricorso inviata al Pretore il 7 maggio 2002 è pertanto tardiva e come tale irricevibile;

che, quand'anche il ricorrente postulasse – per avventura – la restituzione del termine di cinque giorni (art. 21 CPP) perché impedito senza sua colpa ad agire, la sostanza delle cose non muterebbe;

che, infatti, alla dichiarazione di ricorso non ha fatto seguito alcuna motivazione scritta nel termine di 20 giorni dalla notifica della sentenza pretorile;

che, quanto allo scritto come tale, esso manca di qualsiasi motivazione e non può manifestamente essere trattato come ricorso (art. 289 cpv. 2 CPP);

che nelle circostanze descritte gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza del ricorrente (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP);

che nondimeno, data la particolarità del caso, si giustifica di soprassedere eccezionalmente da ogni prelievo;

per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si riscuotono tasse né spese.

3. Intimazione a:

– __________;

– Ministero pubblico, 6901 Lugano;

– Comando della Polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

– Tribunale penale cantonale, 6901 Lugano;

– Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente Il segretario

Mezzi di ricorso:

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.