Inadmissibility of Revision Request Due to Untranslated German Document
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual sought the revision of prior court sentences imposing custodial penalties for failure to meet maintenance obligations, but the initial submission was in German, leading the President of the reviewing court to demand a translation into Italian within a set deadline, referencing the principle of linguistic territoriality; since the applicant failed to provide the translation by the deadline, even after requesting an extension that was denied, the Court declared the revision request inadmissible, noting that the applicant remains free to resubmit the request properly translated into Italian.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 300 cpv. 1 CPP; Inadmissibility of Revision Request Due to Untranslated German Document: An individual sought the revision of prior court sentences imposing custodial penalties for failure to meet maintenance obligations, but the initial submission was in German, leading the President of the reviewing court to demand a translation into Italian within a set deadline, referencing the principle of linguistic territoriality; since the applicant failed to provide the translation by the deadline, even after requesting an extension that was denied, the Court declared the revision request inadmissible, noting that the applicant remains free to resubmit the request properly translated into Italian.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis allowing the party to resubmit the revision request in Italian after the current one was deemed inadmissible.
Cited in the reasoning regarding the principle of language territoriality, but this citation is noted for exclusion as it does not appear in the dispositive orders (Points 1, 2, 3).
Testo completo
Incarto n. 17.2002.00015 · Lugano 30 aprile 2002/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario: · Isotta, cancelliere
sedente per statuire sull'istanza di revisione del 28 marzo 2002 presentata da
__________ contro
le sentenze emanate il 23 dicembre 1999 e il 3 agosto 2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di revisione;
2. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: che con istanza del 28 marzo 2002, scritta in tedesco, __________ ha chiesto la revisione di sentenze emanate il
23 dicembre 1999 e il 3 agosto 2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona riguardanti sue condanne a pene detentive per trascuranza degli obblighi di mantenimento;
che, constatata l'irricevibilità di atti non stesi in italiano, il presidente della Corte di cassazione e di revisione penale ha assegnato il 2 aprile 2002 all'interessato un termine di 20 giorni per tradurre l'istanza, richiamandogli il principio della territorialità della lingua (CCRP, sentenza del 19 settembre 1999 in e J. e DTF inedita del 16 gennaio 2002 in re J.);
che il 24 aprile 2002 __________ ha postulato una proroga del termine per la traduzione;
che con decreto del 26 aprile 2002 il presidente della Corte di cassazione e di revisione penale ha dichiarato la domanda improponibile per assenza di motivi;
che la mancata traduzione dell'istanza in italiano entro il termine impartito comporta l'inammissibilità della domanda di revisione;
che all'istante rimane comunque aperta la facoltà di ripresentare la domanda di revisione in italiano (art. 300 cpv. 1 CPP);
che, vista la particolarità del caso, si rinuncia eccezionalmente al prelievo di oneri processuali;
pronuncia: 1. L'istanza di revisione è inammissibile.
2. Non si riscuotono tasse né spese.
3. Intimazione a:
– __________;
– Procuratore pubblico avv. __________;
– Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona;
– Pretore del Distretto di Bellinzona.
– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario