Appellant v. State Regarding Timeliness of Narcotics Law Objection
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant was convicted of repeated contravention of narcotics law via a prosecutor's decree, which was served by registered mail and deemed notified on the seventh day of postal custody after non-collection. The subsequent opposition filed on June 22nd, contesting the conviction and sentence (which involved extending a suspended sentence period), was dismissed by the lower court as untimely because it was far beyond the statutory 15-day deadline, and the court upheld this dismissal, reasoning that registered mail notification is legally sufficient and the appellant's failure to collect or note the notice does not constitute an excusable delay under the relevant procedural law, meaning the objection was procedurally barred and the original decree became final without the need to consider the merits of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 cpv. 1 CPP, Art. 7 cpv. 2 CPP, Art. 208 cpv. 1 lett. e CPP, Art. 21 CPP, Art. 120 CPC, art. 124 CPC (implied via reference to Cocchi/Trezzini; Appellant v. State Regarding Timeliness of Narcotics Law Objection: The subsequent opposition filed on June 22nd, contesting the conviction and sentence (which involved extending a suspended sentence period), was dismissed by the lower court as untimely because it was far beyond the statutory 15-day deadline, and the court upheld this dismissal, reasoning that registered mail notification is legally sufficient and the appellant's failure to collect or note the notice does not constitute an excusable delay under the relevant procedural law, meaning the objection was procedurally barred and the original decree became final without the need to consider the merits of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article establishes the deadline for opposition to a decree of accusation, which the court used to determine that the appeal was time-barred.
The court considered (but rejected the application of) this article concerning the restoration of deadlines (restituzione in intero).
This article was used to establish the general rule for the notification of judgments and procedural acts.
This article mandates the analogous application of provisions of the Code of Civil Procedure for notifications.
This article (or the jurisprudence based on it regarding Art. 124 CPC) was used to establish when a registered mail item is considered notified upon non-collection (after seven days).
This article (or the jurisprudence based on it regarding Art. 120 CPC) was cited concerning the justification for using registered mail.
This provision governs costs, but the court waived collection of fees and costs in order no. 2.
Testo completo
Incarto n. 17.2001.00065 · Lugano 12 dicembre 2001/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario: · Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 22 ottobre 2001 presentato da
__________, contro
la sentenza emanata il 1° ottobre 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nei suoi confronti;
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: che con decreto di accusa del 23 aprile 2001 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e lo ha condannato a 30 giorni di arresto da espiare, senza revocargli la sospensione condizionale a una pena di 90 giorni di detenzione decretata dallo stesso Procuratore pubblico il 30 agosto 1999, ma prolungando il periodo di prova di un anno;
che il decreto di accusa, intimato per invio raccomandato lo stesso 23 aprile 2001, è stato ritornato il 7 maggio 2001 al Ministero pubblico dall'ufficio postale di Lugano 4 perché non ritirato durante i sette giorni di giacenza;
che con lettera del 22 giugno 2001 al Ministero pubblico __________, dopo avere affermato di non aver potuto ritirato il plico perché non aveva notato l'avviso lasciatogli dal portalettere, ha contestato l'imputazione e ha chiesto un riesame del caso;
che con
sentenza del 1° ottobre 2001 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, al quale gli atti sono stati trasmessi il 27 giugno 2001 dal Ministero pubblico, ha stralciato il procedimento dai ruoli per tardività dell'opposizione;
che contro tale giudizio __________ ha presentato il 4 ottobre 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale;
che nella motivazione scritta, del 22 ottobre 2001, egli espone la sua situazione personale e le conseguenze legate all'espiazione della pena inflittagli, sottolineando che – a differenza del decreto di accusa – la citazione al dibattimento gli era stata intimata una seconda volta per lettera semplice;
che nelle sue osservazioni del 31 ottobre 2001 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso;
e considerando
in diritto: che giusta l'art. 7 cpv. 1 CPP “l'intimazione della sentenza e degli atti del processo penale avviene per invio postale o per mezzo di usciere o della polizia”, applicandosi in via analogica le disposizioni del Codice di procedura civile (art. 7 cpv. 2 CPP);
che un invio raccomandato si reputa notificato, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (rinvii di giurisprudenza in: Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 124);
che in concreto, come si è visto, il plico contenente il decreto di accusa, intimato il 23 aprile 2001, non è stato ritirato durante il termine di giacenza e deve quindi ritenersi notificato il settimo giorno;
che di conseguenza l'opposizione formulata dall'accusato il 22 giugno 2001 al Ministero pubblico, ben oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art. 208 cpv. 1 lett. e CPP, è palesemente tardiva;
che nemmeno il ricorrente, del resto, mette in dubbio tale circostanza, avendo al dibattimento esplicitamente ammesso di non escludere di avere ricevuto l'avviso di ritiro, ma di non averlo visto poiché poteva anche essersi infilato in un giornale, e limitandosi in questa sede a sostenere di non aver potuto ritirare il plico raccomandato per non avere notato l'avviso lasciatogli a suo tempo dal portalettere;
che tali giustificazioni non integrano in alcun modo un titolo di restituzione in intero giusta l'art. 21 CPP, possibile solo ove la parte dimostri di non aver potuto rispettare un termine “perché impedita senza sua colpa, o per forza maggiore, segnatamente per malattia, assenza scusabile, servizio pubblico o militare o per altre ragioni importanti”;
che per quanto riguarda l'invio raccomandato, tale forma di spedizione è giustificata da ragioni oggettive, il Ministero pubblico dovendo dimostrare al Pretore – in caso di dubbio sulla tempestività dell'opposizione – quando il decreto di accusa è stato effettivamente consegnato al destinatario (richiami di giurisprudenza in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 120 CPC);
che nessuna norma di procedura impone, invece, di ripetere l'intimazione per lettera semplice ove un invio raccomandato non sia ritirato dal destinatario;
che il ricorrente non può prevalersi del fatto, dunque, che la Pretura gli abbia nuovamente inviato per lettera semplice la citazione al dibattimento, intimatagli una prima volta per raccomandata e ritornata anch'essa dall'ufficio postale per non essere stata ritirata;
che la tempestività dell'opposizione a un decreto di accusa costituendo un presupposto processuale, giustamente il Pretore ha verificato tale requisito d'ufficio e non è entrato nel merito di contestazioni dirette contro un decreto di accusa passato in giudicato;
che, vista la particolarità del caso, si rinuncia in via d'eccezione al prelievo di oneri processuali per il presente giudizio;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si riscuotono tasse né spese.
3. Intimazione a:
– __________ o;
– Ministero pubblico, Lugano;
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, Taverne;
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di
diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.