Case Transfer and Competence Determination Regarding Assault Conviction Costs and Extensions
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual, previously convicted by a lower court for simple assault and ordered to pay fines, procedural costs, and damages to the civil party, submitted an "opposition" challenging the monetary obligations and requesting a payment extension due to financial hardship, which was incorrectly forwarded to the Criminal Court of Cassation and Revision; the court ruled that the opposition, as a challenge to the damage award, was inadmissible as a criminal appeal but must be transmitted to the Civil Court of Cassation for treatment as a civil appeal regarding damages, while requests concerning the extension for payment of the fine and procedural costs must be returned to the original judge for a decision, as that authority retains competence over the collection and potential deferral of those specific charges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 268 cpv. 1 CPP, Art. 13 LOG, Art. 347 cpv. 3 CPP, Art. 291 cpv. 1 CPP, art. 13 LOG in relazione con gli art. 327 segg. CPC, art. 49 n. 1 cpv. 2 CP (art. 347 cpv. 3 CPP; Case Transfer and Competence Determination Regarding Assault Conviction Costs and Extensions: L'“opposizione” è trasmessa alla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello perché esamini se in materia di risarcimento danni l'atto può essere trattato come ricorso per cassazione civile.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court cited this provision when issuing its final orders.
Although this combination was discussed regarding the correct appeal route for damages, the resulting action in order 2 (transmission to the civil chamber) suggests its procedural relevance for that specific claim.
This provision was cited to determine the competent authority (the Pretore) for deciding on the deferral of the fine payment, which is then acted upon in order 3.
This provision was cited to establish the Pretore's competence to decide on the deferral of judicial costs, which is acted upon in order 3.
Cited to establish the possibility of appealing civil damages claims according to the Code of Civil Procedure, influencing the transfer in order 2.
The text mentions the appellant requested 'concessione del gratuito patrocinio' (legal aid), and while the court decided not to collect fees in order 4, it did not explicitly cite Art. 64 LTF in the dispositive, therefore it is excluded based on the strict rule.
This order dictates the procedural cost outcome for the current appeal review.
Testo completo
Incarto n. 17.2001.00049 · Lugano, 26 luglio 2001/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, vicepresidente, Cocchi e Giani
segretario: · Isotta, cancelliere
sedente per statuire sull'“opposizione” del 9 luglio 2001 presentata da
__________, contro la sentenza emessa il 9 luglio 2001 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
premesso che con sentenza del 9 luglio 2001 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha di-chiarato __________ autore colpevole di lesioni semplici, condannandolo a una multa di fr. 500.– e a risarcire a __________, costituitosi parte civile, la somma di fr. 2626.60 per danni materiali, oltre a un'indennità di fr. 1000.– per torto morale;
constatato che la tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese processuali di fr. 150.– sono state poste a carico del condannato;
preso atto che contro tale sentenza __________ ha inoltrato al Pretore, lo stesso 9 lu-glio 2001, un'“opposizione” nella quale contesta l'obbligo di versare gli importi predetti a __________, postula la nomina di un avvocato d'ufficio e sollecita la concessione del gratuito patrocinio;
ricordato che il Pretore ha inviato l'“opposizione” alla Camera dei ricorsi penali e che quest'ultima, totalmente estranea a procedimenti ormai giudicati, ha fatto proseguire l'atto alla Corte di cassazione e di revisione penale;
accertato che nell'“opposizione” l'interessato non censura né la multa né gli oneri processuali (“nulla da dire”: memoriale, pag. 2 in alto), ma si limita a chiedere una proroga di 6 mesi per il pagamento di tali importi in ragione della sua difficile situazione personale e finanziaria;
ritenuto che contro i dispositivi di una sentenza penale inerenti alla rifusione dei danni è possibile ricorrere al Tribunale di appello “nei modi e nelle forme stabiliti dal Codice di procedura civile” (art. 268 cpv. 1 CPP);
stabilito quindi che contro l'obbligo risarcitorio di complessivi fr. 3626.60 è data solo la via del ricorso per cassazione alla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello (art. 13 LOG in relazione con gli art. 327 segg. CPC), onde la necessità di trasmettere l'“opposizione” a tale Camera perché esamini se il gravame può essere trattato a quella stregua;
rilevato invece che, per quanto riguarda un'eventuale proroga nel pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali, la richiesta va decisa dal Pretore medesimo, ogni autorità giudiziaria avendo la competenza di incassare gli oneri per gli atti davanti a essa compiuti (art. 2 del decreto esecutivo della legge sulla tariffa giudiziaria: RL 3.1.1.5.1) e, dunque, di dilazionarne il prelievo;
considerato infine che la proroga per il versamento della multa va chiesta anch'essa al Pretore, “autorità competente” nel senso dell'art. 49 n. 1 cpv. 2 CP (art. 347 cpv. 3 CPP), sicché l'“opposizione” va rinviata al primo giudice perché statuisca pure a tale riguardo;
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP,
pronuncia: 1. Trattata come ricorso per cassazione penale, l'“opposizione” è inammissibile.
2. L'“opposizione” è trasmessa alla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello perché esamini se in materia di risarcimento danni l'atto può essere trattato come ricorso per cassazione civile.
3. L'“opposizione” è ritornata in copia al Pretore del Distretto di Bellinzona perché giudichi sulla proroga del termine per il pagamento degli oneri processuali e della multa.
4. Non si riscuotono tasse né spese.
5. Intimazione:
– __________;
– __________ per il tramite dei genitori __________
– avv. __________;
– Procuratore pubblico __________;
– Pretore del Distretto di Bellinzona;
– Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello (con l'intero incarto).
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il vicepresidente Il segretario