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17.2001.32 • TRAP TI 17.2001.32 Generato dall'IA

Appeal Dismissed in Battery and Property Damage Case Involving Self-Defense Claim

Numero d'incarto 17.2001.32
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appeal court rejected a challenge against a lower court's confirmation of a conviction for battery and property damage, stemming from a confrontation in a supermarket parking garage where the appellant claimed self-defense after being allegedly attacked with a sharp object. The court dismissed the procedural arguments regarding the competency of a non-Italian-speaking witness's testimony because the appellant failed to raise the objection at the appropriate time, and it found no evidence of arbitrariness in the lower court's factual findings, which upheld the version that the appellant initiated the physical altercation, thereby invalidating the claim of justifiable self-defense.

Regesto Legislator

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Art. 23 CPP, Art. 288 lett. b CPP, Art. 33 CP, Art. 33 cpv. 2 prima, Art. 66 CP, Art. 15 cpv. 1 CPP; Appeal Dismissed in Battery and Property Damage Case Involving Self-Defense Claim: The court dismissed the procedural arguments regarding the competency of a non-Italian-speaking witness's testimony because the appellant failed to raise the objection at the appropriate time, and it found no evidence of arbitrariness in the lower court's factual findings, which upheld the version that the appellant initiated the physical altercation, thereby invalidating the claim of justifiable self-defense.

Parole chiave

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confronto abbandono per lesioni personali legittima difesa censure procedurali testimonianza azione mobiliare Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 126 I 170
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 288 lett. b CPP

The appeal was declared inadmissible because the procedural requirements regarding the timely objection to procedural defects were not met.

art. 15 cpv. 1 CPP

Cited as the basis for imposing procedural costs on the appellant following their losing appeal.

art. 39 lett. d LTG

Cited in relation to the ruling on costs for this judgment.

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Testo completo

Incarto n. 17.2001.00032 · Lugano 11 giugno 2001/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario: · Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 21 maggio 2001 presentato da

__________, (patrocinato dall'avv. __________) contro

la sentenza emanata il 24 aprile 2001 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;

2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto: A. Sabato 30 ottobre 2000, verso tra le ore 16.45 e le 17, si trovavano nel posteggio sotterraneo del supermercato __________, in via __________, __________ e __________. Il primo si stava dirigendo in automobile verso la rampa di uscita, quando si è trovato di fronte __________ il quale, accortosi di non avere vidimato il talloncino per l'apertura della barriera, stava tentando di tornare alla cassa circolando in senso inverso. Non potendo proseguire né l'uno né l'altro, è sorta una discussione. Secondo __________ e il testimone __________, __________ è sceso allora dal veicolo, ha estratto lo stesso __________ dalla vettura, lo ha messo a terra e lo ha colpito con pugni al viso e una pedata alla spalla destra, rompendogli anche gli occhiali. __________ è stato trasportato all'Ospedale “__________ ” con l'ambulanza. A detta di __________, invece, __________ aveva cominciato a insultarlo attraverso il finestrino della vettura e, sceso, gli era andato incontro, lo aveva spintonato e aveva estratto dalle tasche un piccolo oggetto tagliente con il quale gli aveva procurato ferite alla mano destra e alla guancia sinistra. Solo a quel momento egli aveva reagito, colpendo l'avversario con un pugno al viso e facendolo cadere a terra.

B. In seguito alla querela sporta da __________ durante l'interrogatorio di polizia del 30 ottobre 2000, con decreto di accusa del 15 gennaio 2001 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di vie di fatto e danneggiamento, condannandolo a una multa di fr. 1'000.–. __________, a sua volta, ha querelato il 18 gennaio 2001 __________ per lesioni semplici. Statuendo su opposizione di __________ al decreto di accusa, con sentenza del

24 aprile 2001 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha confermato sia le imputazioni che la proposta di pena.

C. Contro la sentenza del Pretore __________ ha inoltrato lo stesso 24 aprile 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella successiva motivazione scritta del 21 maggio 2001 chiede l'annullamento del giudizio. Il ricorso non è stato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto: 1. Il ricorrente censura anzitutto la violazione di norme essenziali di procedura, ricordando di avere chiesto al dibattimento che il verbale del testimone __________, cittadino germanico, fosse privato di forza probatoria. In effetti – egli sostiene – il teste aveva dichiarato di non conoscere la lingua italiana, sicché l'agente verbalizzante aveva funto da interprete, violando però l'art.

23 CPP. Ora, dagli atti risulta che con ordinanza del 23 gennaio 2001 il Pretore aveva citato le parti al dibattimento, avvertendole del diritto di chiedere l'assunzione di prove al dibattimento oltre a quelle indicate con il decreto di accusa o di opporsi all'uso dibattimentale delle risultanze dell'istruzione formale entro il termine di 10 giorni. Il ricorrente è rimasto silente. Non solo. Con scritto del 20 aprile 2001 egli ha chiesto la citazione al dibattimento del querelante __________, regolarmente convocato dal Pretore il

23 gennaio 2001, rinunciando alla sospensione del processo dopo avere preso atto della sua assenza. Inutilmente si cerca negli atti una qualsivoglia critica al verbale in oggetto. Il ricorso disattende perciò il requisito dell'art. 288 lett. b CPP, secondo cui i vizi essenziali di procedura vanno eccepiti non appena possibile. Al riguardo il gravame deve pertanto essere dichiarato irricevibile.

2. A parere del ricorrente il Pretore sarebbe incorso in un accertamento arbitrario dei fatti nella misura in cui ha ritenuto la versione del denunciante lineare e non contraddittoria. Egli fa valere che in realtà il 20 febbraio 2001 __________ aveva modificato la sua dichiarazione su un elemento importante, affermando che entrambi erano finiti a terra dopo il suo spintone, circostanza mai evocata in precedenza. Inoltre, secondo il ricorrente, il Pretore ha escluso a torto l'applicazione dell'art. 33 CP (legittima difesa) con l'argomento che egli non era stato attaccato fisicamente dal querelante, giacché quest'ultima constatazione poggia solo sulle sole dichiarazioni dell'avversario e del testimone. Ciò risulterebbe insostenibile di fronte alle ferite da egli riportate a un dito della mano destra e alla guancia sinistra. Ferite che – egli soggiunge

– sono tipiche di chi si difende da un'aggressione al viso. Arbitrario infine, secondo il ricorrente, è l'accertamento del Pretore, secondo cui il verbale del

30 ottobre 2000 non menzionava medicazioni, senz'altro visibili e vistose, quando una semplice lettura del testo proverebbe il contrario.

Giova rammentare che, secondo giurisprudenza, una sentenza incorre nell'annullamento quando è arbitraria nel suo risultato, e non soltanto nella motivazione (DTF

126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 123 I 5 consid. 4a, 122 II 130 consid. 2a, 122 I 253 consid. 6c, 61 consid. 3a, 120 Ia 369 consid. 5a). Il ricorrente critica singoli passaggi del giudizio del Pretore, ma non dimostra che nell'esito la sentenza sia arbitraria. Egli sembra dimenticare, per vero, che determinante è l'accertamento secondo cui egli medesimo ha aggredito il querelante, colpendolo con pugni e con un calcio. Che entrambi siano poi finiti a terra nulla modifica alla descrizione dell'episodio data dal querelante il 30 ottobre 2000, sulla quale si è fondato il Pretore anche perché suffragata dal deposizione del testimone __________. Che poi le ferite riportate dal ricorrente, quand'anche causate dal querelante, fossero tipiche di chi si difende da un'aggressione al volto è un argomento nuovo, giacché egli mai ha preteso che costui avesse cercato di colpirlo in quella parte del corpo. D'altro canto, come detto, è accertato che l'aggressione è partita dal ricorrente e non dal querelante, motivo per cui se mai quest'ultimo si sarebbe difeso. Per quanto riguarda, infine, il verbale del 30 ottobre 2000 del ricorrente circa la vistosità delle medicazioni, esso non è elemento di rilievo perché – come ha rilevato anche il Pretore – nulla esso dice sulla sequenza temporale dei fatti e in nessun modo esso permette di desumere che l'aggressione sia avvenuta per opera del querelante.

3. Da ultimo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 33 CP, rilevando che, qualora gli si imputasse un eccesso di legittima difesa, esso sarebbe più che giustificabile di fronte a un tentativo di sfregio al volto con un coltello o un corpo contundente da parte del querelante. Se non che, il Pretore non ha trascurato l'ipotesi – peraltro subito esclusa – dello svolgimento dei fatti così com'erano stati descritti dal ricorrente, rilevando che in tal caso sarebbe stato applicabile tutt'al più l'art. 33 cpv. 2 prima frase CP (eccesso di legittima difesa), con conseguente libero apprezzamento della pena sulla base dell'art. 66 CP. Ha comunque concluso che, alla luce delle comminatorie di pena contemplate dagli art. 126 cpv. 1 e 144 cpv. 1 CP, egli non si sarebbe scostato dalla multa di fr. 1'000.– proposta nel decreto di accusa. Ma, come si è visto, si trattava di una mera ipotesi, che si sarebbe dovuta fondare sull'accertamento di un'aggressione da parte del denunciante. Aggressione che il Pretore ha escluso, appunto, senza incorrere nell'arbitrio.

4. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 600.–

*b)* spese fr. 100.–

fr. 700.–

sono posti a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

– __________;

– avv. __________;

– __________;

– avv. __________;

– Ministero pubblico, Lugano;

– Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;

– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;

– Comando della polizia cantonale, Bellinzona.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente Il segretario

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica dal testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.