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17.2000.26 • TRAP TI 17.2000.26 Generato dall'IA

Revision Denial in Defamation Case Against Mayor

Numero d'incarto 17.2000.26
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The reviewing court addressed a revision request following a conviction for repeated defamation, where the accused had published statements accusing a mayor of dishonorable conduct, including seeking illegitimate profit and sabotaging the accused's company concerning a road construction agreement tied to a housing development. The court rejected the revision, reasoning that the new evidence presented, specifically a letter purportedly from a former deputy mayor discussing the mayor's stance on the road costs, did not introduce relevant facts unknown to the original judge capable of undermining the established finding that the construction agreement was freely signed by the company after negotiation, thus failing to show that the original defamation conviction was based on materially incorrect grounds or that a more lenient judgment was now possible.

Regesto Legislator

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Art. 299 CPP, Art. 397 CP, Art. 299 lett. c CPP, Art. 15 cpv. 1 CPP, Art. 9 cpv. 6 CPP, Art. 39 lett. d LTG; Revision Denial in Defamation Case Against Mayor: The court rejected the revision, reasoning that the new evidence presented, specifically a letter purportedly from a former deputy mayor discussing the mayor's stance on the road costs, did not introduce relevant facts unknown to the original judge capable of undermining the established finding that the construction agreement was freely signed by the company after negotiation, thus failing to show that the original defamation conviction was based on materially incorrect grounds or that a more lenient judgment was now possible.

Parole chiave

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revisione di una decisione diffamazione fatti nuovi e nuove prove motivo di revisione falsa dichiarazione della parte imputabilità ad una persona giuridica di diritto pubblico Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 122 IV 67
Ciò posto, la questione è di sapere se tale mezzo di prova sia rilevante, suscettibile cioè di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far apparire possibile, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio più mite (DTF 122 IV 67 consid.
DTF 117 IV 42
2b), indipendentemente dalla circostanza che un’eventuale assoluzione – totale o parziale – dell’istante non sembri poter influire sulla commisurazione della pena (DTF 117 IV 42 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 299 lett. c CPP

Cited as the procedural basis for considering the grounds for the revision application regarding the discovery of new relevant evidence.

art. 15 cpv. 1 CPP

Applied to determine that court costs follow the outcome (loser pays).

art. 9 cpv. 6 CPP

Applied to justify awarding costs for compensation to the civil party.

art. 39 lett. d LTG

Cited in reference to the ruling on costs for the decision.

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Testo completo

Incarto n. 17.2000.00026 · Lugano 14 settembre 2000/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Cometta e Cocchi

segretario: · Isotta, cancelliere

sedente per statuire sull'istanza di revisione del 5 giugno 2000 presentata da

__________, (patrocinato dall'avv. __________) contro

la sentenza emanata l'8 novembre 1999 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se deve essere accolta l'istanza di revisione.

2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto: A. La presente vertenza trae origine da un progetto inteso alla costruzione di 11 case famigliari sul fondo n. __________ RFD di __________, nell'ambito del quale la studio di architettura __________ e __________ S.A. si è impegnato verso il Municipio a sistemare entro il 31 dicembre 1996 una strada comunale (fondo n. __________), firmando una convenzione in tal senso. Il Municipio avrebbe partecipato alla spesa con un contributo di fr. 80'000.–. Il 4 luglio 1997 il Sindaco __________ ha assegnato alla ditta un ultimo termine scadente il 31 luglio 1997 per la sistemazione della strada, avvertendo i responsabili che in caso contrario avrebbe, tra l'altro, inviato una cronistoria della vicenda agli 11 proprietari delle villette. Il 5 agosto 1997, constata la renitenza dello studio di architettura, il Municipio ha proceduto in tal modo. La ditta ha reagito con una lettera del 26 agosto 1997 e con due libelli non datati (cfr. al proposito il consid. B).

B. Con decreto di accusa del 28 giugno 1999 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di ripetuta diffamazione per avere ripetutamente incolpato e reso sospetto __________, Sindaco di __________, di condotta disonorevole nell'ambito della sua attività di Sindaco, affermando e accusandolo segnatamente:

1. con lettera spedita il 26 agosto 1997 al Municipio di __________ e inviata in copia ad altre autorità, enti e persone, di "mirare ad un illegittimo profitto", di usare "tanto odio e tante cattiverie nei nostri confronti" e di non esitare "a sabotare, nel modo più irresponsabile possibile, la nostra ditta e non da ultimo denigrandola deliberatamente allo scopo di vederne la sua rovina e di tentare di salvaguardare la sua immagine per tutte le porcherie fatte nei nostri confronti",

2. con libello (non datato) intitolato "Strada di __________ " distribuito a più persone e enti nel febbraio 1998 di avere spedito "lettere personali di minacce…",

3. con libello (non datato) intitolato "__________ risponde a tutta la popolazione … Striscia la notizia" distribuito alla popolazione di __________ nel marzo 1998 di essere "intrigante, sprezzante persino nei confronti della legalità, arrogante e aggressivo nei miei confronti", di "illegalità dell'operazione" e inoltre che "qualcuno va sussurrando che forse la questione è più terra a terra. In fondo chi riceve un favore sarà grato al benefattore".

Lo ha pertanto condannato a una multa di fr. 1'500.–, oltre che al versamento alla parte civile di fr. 2'466.10 per risarcimento di spese legali e di fr. 500.– per torto morale. Statuendo su opposizione, con sentenza dell'8 novembre 1999 il Pretore del Distretto di __________ ha confermato l'imputazione, limitandola però alle accuse di mirare a un illegittimo profitto, di agire con odio e cattiveria, di avere voluto sabotare la ditta e di essere intrigante. Ha pertanto ridotto la multa a fr. 800.– e l'indennità per torto morale a fr. 250.–. La Corte di cassazione e di revisione penale ha respinto il ricorso del condannato il 18 febbraio 2000.

C. __________ ha presentato il 5 giugno 2000 un'istanza di revisione a questa Corte in cui chiede l'annullamento della sentenza del Pretore e il rinvio degli atti processuali alle assise competenti. Sulla base di una lettera indirizzatagli il 22 gennaio 2000 dalla ditta __________ S.A., Società immobiliare, __________ (doc. _), l'istante postula in particolare il richiamo dal Municipio di __________ di tutta la corrispondenza intercorsa tra il teste __________ e il Sindaco, rispettivamente il Municipio, tra il dicembre 1998 e il novembre 1999, il richiamo dal teste __________ della lettera di dimissioni inviata al Municipio di __________ il 23 dicembre 1998 e l'audizione del teste __________. Nelle sue osservazioni del 23 giugno 2000 il Procuratore pubblico conclude per il rigetto dell'istanza. Analoga proposta formula la parte civile __________ nelle sue osservazioni del 26 giugno 2000.

Considerando

in diritto: 1. L’art.

299 CPP prevede la revisione del processo, in caso di sentenza di condanna, quando sia dimostrato che quest’ultima fu determinata dalla falsificazione di un documento, da falsa testimonianza, da corruzione e, in genere, da reato di una terza persona (lett. a), quando dopo la sentenza ne sia stata pronunciata un’altra inconciliabile con la prima (lett. b), quando esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice penale del primo processo (lett. c, con richiamo testuale all’art. 397 CP) o quando la Corte europea dei diritti dell’uomo o il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha accolto un ricorso individuale per violazione della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dei suoi protocolli e la riparazione è possibile soltanto mediante una revisione, da presentarsi entro 90 giorni dalla notificazione della decisione motivata delle autorità europee (lett. d).

2. In concreto l’istante, avvalendosi del già menzionato scritto del 22 gennaio 2000 (doc. _), chiede una nuova audizione dell'ex–Vicesindaco di __________ __________ asserendo che, citato quale teste al dibattimento, questi era stato reticente e vago nelle risposte, sottacendo segnatamente alcuni particolari che, se rivelati, avrebbero suffragato la prova della verità o quantomeno della buona fede riguardo alle affermazioni ritenute lesive dell'onore della controparte. Egli si vale dunque di un mezzo di prova ignoto al primo giudice (art. 299 lett. c CPP). Ciò posto, la questione è di sapere se tale mezzo di prova sia rilevante, suscettibile cioè di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far apparire possibile, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio più mite (DTF 122 IV 67 consid. 2a con richiami di giurisprudenza, 120 IV 248 consid. 2b), indipendentemente dalla circostanza che un’eventuale assoluzione – totale o parziale – dell’istante non sembri poter influire sulla commisurazione della pena (DTF 117 IV 42 consid. 2a con riferimenti di giurisprudenza).

3. Nell'istanza di revisione l'interessato, oltre a dilungarsi inutilmente nel riproporre di nuovo l'intero istoriato della pratica relativa al rilascio della licenza edilizia per l'edificazione delle 11 casette famigliari sul fondo n. __________ RFD di __________, rileva che dopo l'emissione della sentenza pretorile dell'8 novembre 1999 era venuto a conoscenza di uno scambio epistolare dai toni piuttosto duri tra il Sindaco __________ e l'ex–Vicesindaco __________ concernente anche la propria posizione. A tale scopo egli produce lo scritto indirizzatogli il 22 gennaio 2000 dalla __________ S.A., Società immobiliare, __________, intestata "*… dimissioni dal Municipio del Vice–sindaco __________* " (doc. _). Orbene, tale documento riferisce sostanzialmente su fattispecie diverse da quelle oggetto del presente giudizio (n.d.r.: "*Caso __________* ") e sui rapporti personali tra il Sindaco __________ e il Vice–sindaco __________ nell'ambito dell'Esecutivo di __________. Per quanto concerne invece l'istante, l'estensore della missiva indica che "*… il sig. __________ ricorda esplicitamente che la posizione del Sindaco era quella di far pagare la strada comunale alla sua impresa …*". Se non che, proprio la questione dei costi per la sistemazione della strada comunale era stata oggetto di discussione il 22 novembre 1994 tra il Municipio e i promotori del progetto edificatorio. Questi ultimi si erano impegnati –firmando una convenzione– a procedere alla sistemazione della strada comunale fondo n. 512 __________ di __________ in base al progetto allestito all'ufficio tecnico del Comune, mentre l'ente pubblico avrebbe partecipato alla spesa con un contributo di fr. 80'000.–– (doc. _ consid. 1). Del resto __________, sentito quale teste nel corso del dibattimento, aveva confermato che la convenzione era stata proposta per accelerare il rilascio della licenza edilizia e che l'istante, dapprima restio nell'accettarla, successivamente vi aveva aderito dopo essere stato informato che il Comune non era in grado di realizzare subito la sistemazione della strada (doc. _ consid. 5). Orbene, a parte che l'estensore della lettera in questione si limita a riportare diversi anni dopo i fatti quanto il teste __________ gli aveva riferito di ricordarsi, fermo resta il fatto che la convenzione tra il Municipio e la ditta __________ S.A. era stata sottoscritta liberamente dopo varie discussioni e un periodo di riflessione (teste __________, doc. _ consid.

5 pag. 6 in fine). Fosse quindi anche vero quanto riportato dall'estensore nella lettera, non ne risulterebbe minimamente scalfito l'accertamento secondo il quale la convenzione era stata elaborata e firmata perché il Municipio di __________ avesse a rilasciare la licenza edilizia per iniziare l'edificazione delle 11 case famigliari. Nelle circostanze descritte, la missiva in oggetto non appare –già a un sommario esame– suscettibile di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza; anzi, non si vede seriamente come potrebbe fare apparire possibile, anche sentendo nuovamente il teste __________, un accertamento dello stato di fatto tale da poter considerare per riuscita la prova della verità, o quantomeno della buona fede, dell'istante quando ha divulgato le dichiarazioni per le quali è stato riconosciuto colpevole di ripetuta diffamazione. Ciò posto, anche il richiamo della documentazione indicata dall'istante nella domanda di revisione, si rivela inutile ai fini del giudizio. Tanto più che nemmeno ora, come nel ricorso per cassazione del 30 novembre 1999, egli indica in che misura tale documentazione sia atta a inficiare gli accertamenti del giudizio del Pretore, né in che misura la deposizione o la pretesa reticenza del teste avrebbero influito sul giudizio di condanna (doc. _ consid. 1). Se ne conclude che l'istanza di revisione, senza possibilità di buon esito, è destinata all'insuccesso.

4. Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP). Alla parte civile, che ha postulato a ragione il rigetto della domanda, si giustifica di riconoscere un'indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Per questi motivi,

visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia: 1. L'istanza di revisione è respinta.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 600.–

*b)* spese fr. 100.–

fr. 700.–

sono posti a carico dell'istante, che rifonderà alla parte civile fr. 1'000.– per ripetibili.

3. Intimazione a:

– __________;

– avv. __________;

– __________;

– avv. __________;

– Ministero pubblico, Lugano;

– Pretore del Distretto di Bellinzona;

– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente Il segretario

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.