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16.2025.36 • TRAC TI 16.2025.36 Generato dall'IA

Failure to Pay Court Fees Results in Dismissal of Civil Appeal

Numero d'incarto 16.2025.36
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant filed a civil appeal against a lower court decision, but failed to pay the initial required court expense advance despite being granted an initial deadline and a subsequent final extension. The appellate court, noting the non-fulfillment of this procedural requirement under the relevant civil procedure code articles, determined it could not enter into the merits of the appeal, thus striking the appeal from the rolls and assigning the procedural costs of the appeal to the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 48b LOG, Art. 101 cpv. 3 CPC, Art. 59 cpv. 2 lett. f CPC, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF; Failure to Pay Court Fees Results in Dismissal of Civil Appeal: The appellate court, noting the non-fulfillment of this procedural requirement under the relevant civil procedure code articles, determined it could not enter into the merits of the appeal, thus striking the appeal from the rolls and assigning the procedural costs of the appeal to the appellant.

Parole chiave

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anticipo delle spese codice di diritto processuale civile assistenza giudiziaria in materia civile tardivo pagamento delle spese termine processuale perentorio abbandono definitivo del procedimento Reclamo irricevibile per mancato versamento dell'anticipo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 101 cpv. 3 CPC

The court applied this article to dismiss the appeal due to the failure to pay the advance for court costs.

art. 108 CPC

Cited in the reasoning preceding the dispositive, related to costs/procedure.

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Testo completo

Incarto n. 16.2025.36 · Lugano, 25 luglio 2025 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello composta del giudice: · Walser, presidente, cancelliera: · Jurissevich

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo 8 maggio 2025 di

AP1*, C______

contro la decisione 7 aprile 2025 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa SE.2024.7 promossa con istanza 28 giugno 2024 da

AO1, C______ patrocinata da PA1, L______

richiamata la decisione 16 maggio 2025 con cui questa Camera ha assegnato a AP1 un termine - scaduto infruttuoso - per versare l’anticipo delle spese processuali per il reclamo 8 maggio 2025;

vista la diffida 18 giugno 2025 di questa Camera con la quale è stato assegnato al

reclamante un termine suppletorio scadente il 4 luglio 2025 per effettuare un deposito di fr. 500.– a titolo di anticipo per spese processuali presumibili con

la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell’importo entro il termine fissato, questa Camera, conformemente all’art. 101 cpv. 3 CPC, non sarebbe entrata nel merito del rimedio giuridico;

preso atto che anche il termine suppletorio è decorso infruttuoso sicché, in mancanza di un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. f CPC), la Camera non entra nel merito del reclamo;

considerato che gli oneri processuali vanno posti a carico di chi li ha provocati e le spese giudiziarie devono essere ridotte, la procedura terminando senza sentenza;

richiamati gli art. 101 e 108 CPC;

pronuncia: 1. Il reclamo 8 maggio 2025 di AP1 avverso la decisione 7 aprile 2025 del Giudice di pace del Circolo di Vezia è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

2. Le spese del presente giudizio di fr. 50.– sono poste a carico di AP1.

3. Notificazione a:

- AP1, Via No______ __, C______; - PA1, Via N______ __, L______.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è inferiore a fr. 30'000.–, contro la presente decisione è ammissibile il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 74 e art. 113 LTF), entro trenta giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso in materia civile per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF è invece ammissibile unicamente se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.