Lessee Appeal Moot After Voluntary Vacation of Premises
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA lessee appealed a lower court's order for immediate vacation of a rented apartment, but since the lessee had already vacated the premises and moved to a shelter following the initial decision (after the requests for free legal aid and a stay of execution were denied), the appellate court found the appeal to be moot because the lessee no longer had a protectable interest in annulling the contested decision, consequently striking the case from the record without assessing court costs due to the specific circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 242 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 115 LTF; Lessee Appeal Moot After Voluntary Vacation of Premises: diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was struck from the roll because it became devoid of object.
Although costs were waived, the section concerning the waiver of costs is not explicitly cited in the dispositive; however, the text states that costs are not collected, implying the rule governing costs (Art. 66 LTF) is relevant contextually, but since the dispositive explicitly mentions 'Non si riscuotono spese processuali' without citing Art. 66 LTF, this provision is only included if explicitly cited in the final orders, which it is not.
Testo completo
Incarto n. 16.2024.9 · Lugano, 26 marzo 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Giani, presidente
cancelliera: · Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 1° marzo 2024 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 15 febbraio 2024 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa n. SO.2024.60 (espulsione del conduttore) promossa nei suoi confronti con istanza del 18 gennaio 2024 da
CO 1 , CO 2 e CO 3 (rappresentati dalla RA 1 ),
premesso che con sentenza del 15 febbraio 2024 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha ordinato a RE 1 di liberare immediatamente un appartamento situato a Chiasso appartenente a CO 1, CO
2 e CO 3;
preso atto che contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° marzo 2024 in cui
chiede, previo conferimento del gratuito patrocinio e dell'effetto sospensivo, di annullare il giudizio impugnato;
ricordato che con decisione del 12 marzo 2024 le richieste di gratuito patrocinio e d'effetto sospensivo sono state respinte;
accertato che RE 1 ha così dovuto lasciare l'ento locato e si è trasferita nel centro di prima accoglienza __________ a __________;
posto che avendo in pendenza di reclamo lasciato l'ente locato, la reclamante non ha più alcun interesse degno di protezione a ottenere l'annullamento della decisione;
considerato che in circostanze siffatte, il reclamo è diventato privo d'oggetto e va stralciato dal ruolo (art. 242 CPC);
stabilito che, sulle spese processuali, le particolarità del caso inducono a rinunciare ad ogni prelievo;
rilevato che non si pone problema di ripetibili, gli istanti non essendo stati chiamati a formulare osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.