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16.2024.13 • TRAC TI 16.2024.13 Generato dall'IA

Tenant Eviction Upheld Despite Notice Irregularity and Harassment Claims

Numero d'incarto 16.2024.13
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant tenant challenged a lower court's decision ordering immediate expulsion from a rented apartment due to rent arrears, arguing that the formal notice and termination were not sent via registered mail and asserting grievances against other tenants that affected their health. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that postal tracking confirmed the notice and termination were indeed sent by registered mail, even though they were returned as unclaimed, thereby fulfilling the procedural requirements under the relevant statute for summary jurisdiction regarding rent arrears; furthermore, the tenant's claims regarding harassment by other tenants did not legally preclude the eviction based on non-payment, as they failed to assert a rent reduction or set-off within the prescribed legal timeframe, and the law excludes lease extensions in cases of tenant default.

Regesto Legislator

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Art. 292 CP, Art. 257 CPC, Art. 257 cpv. 3 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF; Tenant Eviction Upheld Despite Notice Irregularity and Harassment Claims: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that postal tracking confirmed the notice and termination were indeed sent by registered mail, even though they were returned as unclaimed, thereby fulfilling the procedural requirements under the relevant statute for summary jurisdiction regarding rent arrears; furthermore, the tenant's claims regarding harassment by other tenants did not legally preclude the eviction based on non-payment, as they failed to assert a rent reduction or set-off within the prescribed legal timeframe, and the law excludes lease extensions in cases of tenant default.

Parole chiave

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sfratto del conduttore protrazione della locazione disdetta immediata compensazione dei crediti violazione del bando regolamentazione degli affitti Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore

Disposizioni normative citate

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Art. 292 CP
Con sentenza del 27 marzo 2024 il Pretore della giurisdizione di Bellinzona ha ordinato a RE 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP
Art. 257 CPC
The decision mentions the procedure applied (tutela giurisdizionale nei casi manifesti) in the reasoning section, but the context implies the ruling is based on the merits of the case found under this summary procedure, although this article is more fully discussed in the reasoning section regarding the conditions for the procedure, not explicitly in the dispositive as the ground for upholding or rejecting the appeal itself.
Art. 257 cpv. 3 CPC
Se queste condizioni non sono adempiute, il giudice non entra nel merito della domanda (art. 257 cpv. 3 CPC) e la dichiara inammissibile.
Art. 106 cpv. 1 CPC
This procedural rule regarding the allocation of costs based on losing the case was mentioned in the reasoning before the dispositive, but the dispositive's second order (2. Non si riscuotono spese processuali) is an exception to this rule.
Art. 100 cpv. 1 LTF
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv.
Art. 76 LTF
La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Art. 116 LTF
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art.
Art. 113 LTF
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 257 CPC

The decision mentions the procedure applied (tutela giurisdizionale nei casi manifesti) in the reasoning section, but the context implies the ruling is based on the merits of the case found under this summary procedure, although this article is more fully discussed in the reasoning section regarding the conditions for the procedure, not explicitly in the dispositive as the ground for upholding or rejecting the appeal itself.

art. 106 cpv. 1 CPC

This procedural rule regarding the allocation of costs based on losing the case was mentioned in the reasoning before the dispositive, but the dispositive's second order (2. Non si riscuotono spese processuali) is an exception to this rule.

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Testo completo

Incarto n. 16.2024.13 · Lugano, 13 maggio 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Giani, presidente

cancelliera: · Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo dell'11 aprile 2024 presentato da

RE 1

contro la decisione emessa il 27 marzo 2024 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa SO.2024.66 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore) promossa con istanza del 16 gennaio 2024 dalla

CO 1,

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 27 marzo 2024 il Pretore della giurisdizione di Bellinzona ha ordinato a RE 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP

– di liberare immediatamente un appartamento situato a __________ appartenente alla CO 1, ordinando misure esecutive, ha liberato in favore della locatrice la “cauzione mandato __________ n. … presso la Banca…” a parziale copertura del debito maturato dall'inquilino e ha posto le spese processuali di fr. 100.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante un'indennità di fr. 20.–.

B. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell'11 aprile 2024 nel quale, senza formulare esplicite domande, spiega la situazione in cui si è trovato e sostiene come la comminatoria e la disdetta “non sono state inviate per posta raccomandata”. L'atto non è stato oggetto di notificazione alla CO 1.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), trattandosi di procedura sommaria, sono impugnabili, entro il termine di 10 giorni dalla notificazione

con recla­mo se il valore litigioso è inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 lett. a CPC e art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto, il Pretore

ha quantificato tale valore in fr. 8268.–, donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio giuridi­co, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 5 aprile 2024. Datato 12 aprile 2024 ma spedito il giorno precedente, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2. Nella decisione impugnata, il Pretore, preso atto della corretta messa in mora del conduttore così come della valida disdetta straordinaria in virtù dell'art. 257*d* CO, ha rilevato che non competeva all'autorità giudiziaria di concedere dilazioni di pagamento, ovvero di permettere al convenuto di riprendere il pagamento della pigione. In tali circostanze, per il primo giudice sussistevano i presupposti per ordinare l'espulsione del convenuto dall'ente locato.

3. RE

1 ripropone sostanzialmente le medesime argomentazioni addotte davanti al Pretore. Egli spiega di avere subìto, sin dall'inizio della locazione, “vessazioni, persecuzioni denigrazioni o minacce” da parte di altri inquilini, in particolare una precisamente indicata, ciò che gli ha causato problemi di salute ma senza incidenza sul suo comportamento o l'attitudine verso gli altri conduttori. Sentendosi sempre più a disagio, con conseguente peggioramento del suo stato di salute, egli rimprovera alla locatrice la più totale indifferenza della sua situazione. Evidenziate le problematiche per trovare un nuovo appartamento, per il reclamante la procedura seguita dall'istante “non è corretta” poiché la comminatoria e la disdetta non sono state inviate per posta raccomandata.

4. Secondo l'art. 257*d* cpv. 2 CO, se il conduttore di locali d'abitazioni in mora non paga entro il termine fissatogli giusta l'art. 257*d* cpv. 1 CO, il locatore può recedere dal contratto per la fine di un mese con un preavviso di

30 giorni almeno. Tale regolamentazione implica che il locatario in mora deve liberare l'ente locato il più presto possibile se non paga la pigione arretrata. Ove il conduttore non abbia liberato l'ente locato, il locatore può introdurre un'istanza di espulsione (sfratto) in applicazione della procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti. E per l'art. 257 CPC tale tutela giurisdizionale è accordata se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (cpv. 1 lett. a) e la situazione giuridica è chiara (cpv. 1 lett. b). Se queste condizioni non sono adempiute, il giudice non entra nel merito della domanda (art. 257 cpv. 3 CPC) e la dichiara inammissibile.

a) In concreto, il Pretore ha accertato che le condizioni dell'art. 257*d* CO erano adempiute, il locatore avendo trasmesso al conduttore il 18 ottobre 2023 la comminatoria per mora (art. *2*57*d* cpv. 1 CO: doc. B) e il

28 novembre 2023 la disdetta su formulario ufficiale (art. 257*d* cpv. 2 CO; doc. C). Dagli atti risulta che, contrariamente all'assunto del reclamante, sia la comminatoria di pagamento che la disdetta su modulo ufficiale sono state inviate al locatario per raccomandata, i due plichi essendo poi stati ritornati al mittente poiché non ritirati. Il tutto come risulta dai tracciamenti postali allegati ai doc. B e doc. C.

b)

Quanto alle altre argomentazioni del reclamante, esse non inibiscono le conseguenze del mancato pagamento della pigione. È possibile che l'interessato abbia subìto “vessazioni, persecuzioni denigrazioni o minacce” da parte di altri inquilini, ma per tacere del fatto che non è dato di

sapere se la locatrice ne fosse al corrente, tali episodi non sono circostanziati. Inoltre, quand'anche comportamenti

del genere possano costituire mancanze di riguardo per i vicini nel senso dell'art. 257*f* CO e quindi un difetto dell'ente locato (art. 259*a* CO;

sentenza del Tribunale federale 4A_123/2017 consid. 9.1), il convenuto non ha fatto valere alcuna riduzione della pigione per difetti né ha rilasciato una dichiarazione di compensazione, tanto meno nel termine di 30 giorni fissatogli dal locatore in applicazione dell'art. 257*d* cpv. 1 CO. Che, infine, il reclamante possa avere difficoltà nel reperire un altro alloggio è possibile, ma una proroga del contratto di locazione in caso di mora del conduttore è esclusa per legge (art. 272*a* cpv. 1 lett. a CO). Né motivi umanitari permettono di differire gli effetti di una decisione d'espulsione dall'ente locato. In definitiva, la decisione del Pretore resiste alla critica, i fatti erano “immediatamente comprovabili” e la situazione giuridica era “chiara”.

5. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a ogni riscossione, il reclamante, sprovvisto di cognizioni giuridiche, ha agito di sua iniziativa senza l'ausilio di un legale. Non si pone problema di indennità, il reclamo non essendo stato notificato all'istante per osservazioni.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

; .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.