Appeal Dismissed for Failure to Post Security
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sought an extension of the deadline ordered by the lower court for vacating two rented parking spaces following an eviction order. The appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the required security for potential court costs, despite being notified of the deadline and a subsequent final, non-extendable deadline, which he also missed. The court decided, exceptionally, not to impose costs on the appellant due to his lack of legal knowledge and representation, as per specific statutory provisions, even though the claim was rejected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 101 cpv. 3 CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Post Security: The appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the required security for potential court costs, despite being notified of the deadline and a subsequent final, non-extendable deadline, which he also missed. The court decided, exceptionally, not to impose costs on the appellant due to his lack of legal knowledge and representation, as per specific statutory provisions, even though the claim was rejected.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe rejection of the appeal is based on the failure to comply with the procedural requirement to pay the security deposit, as referenced in the preparatory part of the decision regarding the final term.
This provision was cited in the reasoning section to exceptionally waive the collection of procedural costs.
This provision, concerning the allocation of costs based on the outcome, was cited when deciding not to collect procedural costs.
Testo completo
Incarto n. 16.2024.10 · Lugano, 18 aprile 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Giani, presidente
cancelliera: · Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 6 marzo 2024 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 27 febbraio 2024 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SO.2024.6 (espulsione del conduttore) promossa con istanza del 3 gennaio 2024 dalla
CO 1 Chiasso (rappresentata dalla C__________ ),
premesso che con sentenza del 27 febbraio 2024 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato a RE 1di liberare entro l'8 marzo seguente due posteggi esterni (n. __________4 e __________5) situati a __________ appartenenti alla CO 1, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 100.– a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 300.– per ripetibili;
preso atto che contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 6 marzo 2024 in cui chiede sostanzialmente di concedere una dilazione del termine per liberare i due posteggi;
rammentato che il 13 marzo 2024 il reclamante è stato invitato a depositare entro il 29 marzo successivo la somma di fr. 150.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale di appello, introiti agiti, in garanzia delle spese processuali presumibili;
constatato che nel termine fissato non è intervenuto alcun versamento, di modo che il 2 aprile 2022 è stato impartito al reclamante un ultimo termine improrogabile fino al 15 aprile seguente per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);
appurato che non essendo pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine suppletorio, il reclamo sfugge a qualsiasi esame;
posto che le spese processuali seguirebbero la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'interessato essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
stabilito che non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni;
decreta: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
; .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art.
113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.