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16.2023.7 • TRAC TI 16.2023.7 Generato dall'IA

Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Salary Dispute

Numero d'incarto 16.2023.7
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant sought to overturn a lower court decision that ordered payment of outstanding salary claims, but subsequently informed the appellate court that a settlement had been reached with the opposing party, leading to the withdrawal of the appeal. The court accepted the withdrawal as a desistment under procedural rules, which mandates that the withdrawing party assumes costs and attorney's fees for the opposing party, although judicial fees were waived due to the nature of the employment dispute, resulting in an order for the appellant to reimburse the appellee CHF 800 for costs.

Regesto Legislator

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Art. 241 cpv. 1 CPC, Art. 114 lett. c CPC, Art. 115 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF; Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Salary Dispute: The court accepted the withdrawal as a desistment under procedural rules, which mandates that the withdrawing party assumes costs and attorney's fees for the opposing party, although judicial fees were waived due to the nature of the employment dispute, resulting in an order for the appellant to reimburse the appellee CHF 800 for costs.

Parole chiave

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fine del processo spese di procedura norme di procedura appropriazione indebita di trattenute salariali diminuzione di stipendio ritiro dell'istanza giudiziaria Ritiro di un reclamo: stralcio dal ruolo per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 241 cpv. 1 CPC

Cited as the legal basis for recognizing the withdrawal of the appeal as a desistment.

art. 241 cpv. 3 CPC

Cited as the basis for noting the withdrawal and striking the case from the roll.

art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC

Applied to hold the appellant liable for costs and indemnities following the desistment.

art. 114 lett. c CPC

Applied to rule that no court costs are to be collected in this labor law matter.

art. 115 CPC

Applied to confirm that the case did not involve procedural recklessness, justifying the exemption from court costs.

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Testo completo

Incarto n. 16.2023.7 · Lugano 17 ottobre 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Giani, presidente

vicecancelliera: · Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 1° febbraio 2023 presentato dalla

RE 1 (patrocinata dall'PA 1)

contro la decisione emessa il 20 dicembre 2022 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa SE.2022.131 (lavoro) promossa nei suoi confronti con petizione del 3 maggio 2022 dall'

CO 1 (patrocinata da PA 2 e PA 3),

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 20 dicembre 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha obbligato RE 1 a versare a CO 1 fr. 6216.90 netti a titolo di prestazioni salariali. Non sono state riscosse spese processuali, ma la convenuta è stata tenuta a rifondere alla controparte fr. 1300.– per ripetibili.

B. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° febbraio 2023 per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo, che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere la petizione di CO 1 o quanto meno di annullarla e rinviare gli atti al Pretore per un nuovo giudizio. Invitata a esprimersi, in osservazioni del 6 marzo 2023 AO 1 ha proposto di respingere il reclamo, come pure la richiesta di effetto sospensivo. Quest'ultima richiesta è stata respinta dal presidente di questa Camera mediante decreto dell'8 marzo 2023.

C. Il 16 ottobre 2023 RE

1 ha comunicato alla Camera di avere raggiunto una transazione giudiziale con l'attuale datrice di lavoro di CO 1, che prevede tra l'altro il ritiro del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. Il ritiro di un reclamo, ovvero la dichiarazione con cui una parte recede unilateralmente dalle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a

norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, quand'anche il ritiro avvenga in seguito al conseguimento di un accordo (sulla nozione di desistenza: sentenza del Tribunale

federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice di appello prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC), statuendo su spese processuali e ripetibili.

2. Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un reclamo di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese e delle ripetibili dovute all'introduzione del suo ricor­so (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). In merito alle spese, la procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuale, circostanza non realizzata nella fattispecie (art. 115 CPC). Quanto alle ripetibili, la reclamante rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità.

Per questi motivi,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro de reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Non si riscuotono spese processuali. RE 1 rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.