Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Salary Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sought to overturn a lower court decision that ordered payment of outstanding salary claims, but subsequently informed the appellate court that a settlement had been reached with the opposing party, leading to the withdrawal of the appeal. The court accepted the withdrawal as a desistment under procedural rules, which mandates that the withdrawing party assumes costs and attorney's fees for the opposing party, although judicial fees were waived due to the nature of the employment dispute, resulting in an order for the appellant to reimburse the appellee CHF 800 for costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 241 cpv. 1 CPC, Art. 114 lett. c CPC, Art. 115 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF; Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Salary Dispute: The court accepted the withdrawal as a desistment under procedural rules, which mandates that the withdrawing party assumes costs and attorney's fees for the opposing party, although judicial fees were waived due to the nature of the employment dispute, resulting in an order for the appellant to reimburse the appellee CHF 800 for costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for recognizing the withdrawal of the appeal as a desistment.
Cited as the basis for noting the withdrawal and striking the case from the roll.
Applied to hold the appellant liable for costs and indemnities following the desistment.
Applied to rule that no court costs are to be collected in this labor law matter.
Applied to confirm that the case did not involve procedural recklessness, justifying the exemption from court costs.
Testo completo
Incarto n. 16.2023.7 · Lugano 17 ottobre 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Giani, presidente
vicecancelliera: · Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 1° febbraio 2023 presentato dalla
RE 1 (patrocinata dall'PA 1)
contro la decisione emessa il 20 dicembre 2022 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa SE.2022.131 (lavoro) promossa nei suoi confronti con petizione del 3 maggio 2022 dall'
CO 1 (patrocinata da PA 2 e PA 3),
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 20 dicembre 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha obbligato RE 1 a versare a CO 1 fr. 6216.90 netti a titolo di prestazioni salariali. Non sono state riscosse spese processuali, ma la convenuta è stata tenuta a rifondere alla controparte fr. 1300.– per ripetibili.
B. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° febbraio 2023 per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo, che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere la petizione di CO 1 o quanto meno di annullarla e rinviare gli atti al Pretore per un nuovo giudizio. Invitata a esprimersi, in osservazioni del 6 marzo 2023 AO 1 ha proposto di respingere il reclamo, come pure la richiesta di effetto sospensivo. Quest'ultima richiesta è stata respinta dal presidente di questa Camera mediante decreto dell'8 marzo 2023.
C. Il 16 ottobre 2023 RE
1 ha comunicato alla Camera di avere raggiunto una transazione giudiziale con l'attuale datrice di lavoro di CO 1, che prevede tra l'altro il ritiro del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Il ritiro di un reclamo, ovvero la dichiarazione con cui una parte recede unilateralmente dalle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a
norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, quand'anche il ritiro avvenga in seguito al conseguimento di un accordo (sulla nozione di desistenza: sentenza del Tribunale
federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice di appello prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC), statuendo su spese processuali e ripetibili.
2. Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un reclamo di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese e delle ripetibili dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). In merito alle spese, la procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuale, circostanza non realizzata nella fattispecie (art. 115 CPC). Quanto alle ripetibili, la reclamante rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità.
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro de reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Non si riscuotono spese processuali. RE 1 rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.