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16.2023.36 • TRAC TI 16.2023.36 Generato dall'IA

Husband Appeals Ad Litem Allowance in Marital Protection Proceedings

Numero d'incarto 16.2023.36
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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In a case concerning marital protection measures, the lower court had partially granted the wife's request for an *ad litem* allowance of CHF 6,500 from the husband. The appellate court accepted the husband's appeal, ruling that overturning the lower court's decision was necessary because the long-standing cantonal practice, which aligns with a line of federal jurisprudence considering legal costs in maintenance contributions rather than through a separate *ad litem* payment in marital protection procedures, should be maintained to ensure judicial uniformity, despite conflicting federal court decisions that have not explicitly forbidden the practice altogether.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 320 CPC, Art. 159 CC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF; Husband Appeals Ad Litem Allowance in Marital Protection Proceedings: The appellate court accepted the husband's appeal, ruling that overturning the lower court's decision was necessary because the long-standing cantonal practice, which aligns with a line of federal jurisprudence considering legal costs in maintenance contributions rather than through a separate *ad litem* payment in marital protection procedures, should be maintained to ensure judicial uniformity, despite conflicting federal court decisions that have not explicitly forbidden the practice altogether.

Parole chiave

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procedura a tutela dell'unione coniugale legittimazione a ricorrere assegno di matrimonio riduzione dell'assegno di mantenimento coniuge contributi di mantenimento Protezione dell'unione coniugale: provvigione ad litem

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 319 lett. a CPC

This provision was cited in the reasoning (Considerando 1) to confirm that the decision was challengeable by appeal (reclamo) based on the disputed value, although it is not explicitly repeated in the final dispositive orders 1, 2, or III.

art. 320 CPC

This provision was cited in the reasoning (Considerando 2) to establish the grounds upon which the appeal could be judged (erroneous application of law or manifest error in fact-finding), although it is not explicitly repeated in the final dispositive orders 1, 2, or III.

art. 106 cpv. 1 CPC

This provision was used to assign the court costs based on the outcome of the appeal (loser pays principle) in order 2 of the dispositive.

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Testo completo

Incarto n. 16.2023.36 · Lugano 19 febbraio 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

cancelliera: · Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo 2 novembre 2023 presentato da

RE 1 (patrocinato dall' PA 1 )

contro la decisione emessa il 25 ottobre 2023 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa CA.2023.44 (misure a protezione dell'unione coniugale: provvigione ad litem) promossa nei suoi confronti con istanza 5 luglio 2023 da

CO 1 (patrocinata dall' PA 2 ),

Ritenuto

in fatto: A. Il 5 luglio 2023 CO 1 (1976) si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere misure a protezione dell'unione coniugale nei confronti del marito RE 1 (1970). Nell'istanza la moglie ha chiesto altresì di obbligare il convenuto a versarle una provvigione *ad litem* di fr. 7500.–. All'udienza del 23 agosto 2023, indetta per la discussione sulla provvigione *ad litem* il convenuto ha proposto di respingerla. I coniugi hanno replicato e duplicato oralmente, mantenendo le rispettive posizioni. Entrambi hanno notificate prove. L'istruttoria si è chiusa il 13 ottobre 2023 e alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 23 ottobre 2023 nelle quali hanno riaffermato il loro punto di vista. Statuendo il 25 ottobre 2023 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza obbligando il marito a versare alla moglie una provvigione *ad litem* di fr. 6500.–. Non sono state riscosse spese processuali ma il convenuto è stato tenuto a rifondere all'istante fr. 400.– per ripetibili ridotte (inc. CA.2023.44).

B. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 2 novembre 2023 per ottenere la riforma di tale giudizio, nel senso di respingere la richiesta di provvigione *ad litem*. Nelle sue osservazioni del 15 gennaio 2024 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. Una decisione che riguarda l'obbligo, per un coniuge, di corrispondere pendente cau­sa una somma di denaro all'altro coniuge sprovvisto di mezzi sufficienti per sostenere le spese del proces­so (provvigione *ad litem*) non è un provvedimento cautelare a norma degli art. 261 segg. o 276 CPC (né del­l'art. 104 LTF), bensì – secondo la giurisprudenza del Tribunale federale – una decisione su una pretesa di carattere sostanziale derivante dal diritto di famiglia (sentenza 5A_239/2017 del 14 settembre 2017, consid.

3.2 ribadito in DTF 143 III 624 consid. 7). Si tratta perciò di un giudizio indipendente, emanato con la procedura sommaria degli art. 271 segg. CPC. Dandosi un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata, la decisione in questione è impugnabile unicamente con reclamo (art. 319 lett. a CPC). Quanto alla tempestività del ricorso, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore del convenuto il 26

ottobre 2023 (traccia del­l'invio n. 98.__________, agli atti). Depositato il 2 novembre 2023 il reclamo in esame è pertanto ricevibile.

2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Essa non è pertanto limitata all'arbitrio ma dispone dello stesso potere d'esame della giurisdizione inferiore (Jeandin in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 2 ad art. 320; Brunner/Vischer in: Oberhammer/ Domej/Haas [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 2 ad art. 320; Bastons Bulletti in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 2 ad art. 320).

3. Il

reclamante rimprovera al Pretore di avere ignorato il principio secondo cui nella procedura a protezione dell'unione coniugale non è possibile concedere una provvigione *ad litem*. Al riguardo egli fa valere, in

sintesi, che la prassi cantonale non ha recepito quella del Tribunale federale secondo cui una provvigione *ad litem* può essere concessa anche in una procedura a tutela del­l'unio­­ne coniugale. CO 1 ritiene, dal canto suo, che la decisione impugnata non sia arbitraria proprio perché il Tribunale federale non esclude lo stanziamento di una provvigione anche nell'ambito delle misure protettrici.

4. La giurisprudenza oltre ventennale della prima Camera civile del Tribunale di appello non prevede provvigioni *ad litem* nelle procedure a tutela dell'unione coniugale (cfr. RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c). E quella Camera si è sempre attenuta a tale prassi (da ultimo: I CCA sentenza inc. 11.2022.116 del

12 giugno 2023 consid. 12). Chiamata a riesaminare la questione, in una recente decisione la prima Camera civile ha per finire stabilito che la prassi ticinese in materia di provvigione *ad litem* nelle procedure a tutela dell'unio­ne coniugale non è contraria al diritto federale, nemmeno considerando che il Tribunale federale prescrive che in siffatte procedure debba applicarsi una provvigione *ad litem* in virtù del diritto federale (sentenza inc. 11.2023.42 del 24 aprile 2023, consid. 5-6). Al riguardo giovi riprendere le considerazioni formulate in quella decisione:

5. In materia di provvigione *ad litem* nelle procedure a tutela dell'unione coniugale sussistono due tenden­ze contrapposte. L'una, invalsa soprattutto nella Svizzera romanda e in determinati Cantoni svizzero-tedeschi, ammette che un coniu­ge senza mezzi adeguati per affrontare le spese del processo può postulare una provvigione *ad litem* dall'altro coniuge già nell'ambito di tali

procedure (e non solo nelle cause di divorzio o di separazione: Chaix in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 1 in fine ad art. 176 Haus­heer/Geiser/Aebi-Müller, Das

Familienrecht des schweizerischen Zivilgesetzbuches, 7ª edizione, pag. 100 n. 280).

L'altra tendenza, di scuola zurighese, ritiene invece che nelle protezio­ni dell'unione coniugale non sia lecito condannare un coniuge a versare all'altro una somma in capitale. Essa riconosce nondimeno a un coniuge senza mezzi adeguati per affrontare le spese del processo la possibilità di chiede­re che il giudice a tutela dell'unione coniugale tenga conto delle spese legali a suo carico, computando queste ultime nel contributo di mantenimen­to in suo favore (Bähler in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizio­ne, n. 5b ad art. 271; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 136 in fine ad art. 159 CC; Maier, Die Finanzierung von familienrechtlichen Prozessen, in: FamPra.ch 2019 pag. 835; sentenze dell'*Obergericht* del Canton Zurigo LE190047-O/U del 30 marzo 2020 consid. IV/3 e RE220004-O/U del 21 dicembre 2022 consid. 5.1). A tale corrente di pensiero si attiene questa Camera da decenni (da ultimo: I CCA, sentenze inc. 11.2020.172 del 17 febbraio 2022 consid. 10a e inc. 11.2020.144 del 16 agosto 2021 consid. 7a). Questa Camera consente altresì al coniuge richiedente di postulare l'inserimento di una quota per spese legali già nel contributo alimentare dovutogli pendente causa (I CCA, sentenza inc. 11.2018.51 del 5 marzo 2020 consid. 9).

6. Finora il Tribunale federale non ha escluso un orientamento di giurisprudenza in favore dell'altro (sentenza 5A_870/2013 del 28 ottobre 2014 consid. 5; sentenza 5A_212/2012 del 15 agosto 2012 consid. 2.2.2; Samuel Zogg, “Vorsorgliche” Unterhaltszahlungen im Familienrecht, in: FamPra.ch 2018 pag. 81 con rinvii). Anzi, esso ha avuto modo di dichiarare esplicitamente la prassi di questa Camera sostenibile, ovvero non arbitraria (sentenza 5A_523/2015 del 21 dicembre 2015 consid. 2.3 in fine con rinvio), come non arbitrario è ritenuto l'altro indirizzo di giurisprudenza. Nella sentenza 5A_590/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 3.3, il Tribunale federale si è limitato a dire che una provvigione *ad litem* “può” ‒ non “deve” ‒ essere concessa in una procedura a tutela del­l'unio­­ne coniugale (nei Cantoni che ciò prevedano). In tale senten­za il Tribunale federale ha lasciato quindi irrisolta finanche la questio­ne di sapere se in una procedura a tutela dell'unione coniugale siano ammissibili provvedimenti cautelari (consid. 3.4).

In un'altra sentenza (5D_66/2020 del 14 agosto 2020) il Tribunale federale si è limitato a precisare che una richiesta di provvigione *ad litem* avanzata in una procedura a tutela dell'unione coniugale (nei Cantoni che ciò ammettono) non può essere respinta o dichiarata senza oggetto solo perché la procedura è ormai giunta al termine (consid. 3.2; analogamente: sentenza del Tribunale federale 5A_1048/2021 del­l'11 ottobre 2022 consid. 12.2). La sentenza non prescrive inve­ce che in una procedura siffatta debba applicarsi una provvigione *ad litem* in virtù del diritto federale. Tant'è che ancora in una recente decisione a tutela dell'unione coniugale emanata da questa Camera il Tribunale federale ha ritenuto superfluo esaminare le censure dirette dal ricorrente contro la prassi ticinese in materia (sentenza 5A_207/2022 del 3 agosto 2022 consid. 3.3).

5. Alla luce di quanto precede, non vi sono ragioni per scostarsi dalla prassi cantonale, adottata e applicata negli ultimi venti anni dall'autorità preposta a trattare le procedure di diritto della famiglia. Tale orientamento permette così di giudicare sulla questione in modo uniforme, evitando incertezze, andamenti ondivaghi o contraddizioni (il medesimo Pretore avendo in un caso precedente negato la provvigione *ad litem* salvo accordarla nel caso in esame). Ne segue che il reclamo si rivela fondato e la decisione va riformata nel senso che l'istanza di CO 1 è respinta.

6. CO

1 chiede che in caso di reiezione della sua domanda nel suo fabbisogno minimo sia riconosciuta una quota destinata al pagamento delle spese di patrocinio e di quelle legali. Che un coniuge senza mezzi adeguati per affrontare le spese del processo abbia la possibilità di chiedere al giudice a tutela dell'unione coniugale l'inserimento di una quota per spese legali nel contributo alimentare in suo favore è pacifico (I CCA, sentenza inc. 11. 2023.42 del 24 aprile 2023 consid. 5). La richiesta esula tuttavia dalle competenze di questa Camera. Ciò non esclude, evidentemente, che l'interessata possa sottoporre una simile pretesa, dandosene le condizioni, alla prima Camera civile nell'ambito della procedura ricorsuale attualmente pendente in materia di tutela dell'unione coniugale.

7. Gli oneri processuali seguono la soccombenza di CO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), che ha proposto a torto di respingere il reclamo. Quanto all'indennità per ripetibili di fr. 600.– postulata dal reclamante, essa appare adeguata, considerato che remunera poco meno di due ore di lavoro a fr. 280.– l'una, le spese e l'IVA. Tale dispendio di tempo appare adeguato a quanto un avvocato solerte e diligente avrebbe profuso nella trattazione di un mandato analogo. Analoga conclusione vale per le ripetibili di prima sede.

Per questi motivi,

decide: I. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è così riformata:

1. L'istanza di provvigione *ad litem* è respinta.

2. Non si riscuotono spese processuali. CO 1 rifonderà a RE 1 fr. 600.– per ripetibili.

II. Le spese del reclamo di fr. 750.–, da anticipare dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili.

III. Notificazione a:

– . ; – .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.