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16.2023.30 • TRAC TI 16.2023.30 Generato dall'IA

Claimant's Appeal Dismissed Due to Lack of Proper Corporate Representation

Numero d'incarto 16.2023.30
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A claimant initiated conciliation proceedings against a respondent for an outstanding debt and opposition to enforcement, but the conciliation hearing was rescheduled and the claimant failed to appear at the second date, leading the Justice of the Peace to dismiss the case; subsequently, the claimant appealed this dismissal, but the appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant, a legal entity, was represented by a partner who lacked the necessary individual signing authority or a valid power of attorney from the company's manager, and this defect was not cured despite a formal request from the court, meaning the appeal was treated as not having been filed.

Regesto Legislator

Ufficiale

Reclamo inammissibile per mancanza di una valida rappresentanza in giudizio – inosservanza del termine sanatorio impartito alla società a garanzia limitata reclamante per produrre una procura

Parole chiave

Generato dall'IA
rappresentanza valida opposizione domanda d'esecuzione debito sociale persona giuridica udienza di conciliazione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 141 III 82
1 CO), così come le persone che possono validamente rappresentarla negli atti giuridici con terzi in virtù delle regole del diritto civile, possono compiere gli atti giudiziari a nome della persona giuridica medesima, firmando in particolare i memoriali processuali (DTF 141 III 82 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 132 cpv. 1 CPC

Cited implicitly through the procedural steps taken regarding the lack of representation, which led to the declaration of inadmissibility.

art. 60 CPC

Cited as part of the procedural basis for examining prerequisites of the action, which underpins the finding of inadmissibility.

art. 2. Reclamo è inammissibile.

This is the main order declaring the appeal inadmissible due to the unrectified formal defect (lack of proper representation).

art. 68 cpv. 3 CPC

Cited in the reasoning explaining the requirement for legal representation which was not met, justifying the inadmissibility in order 2.

art. 212 cpv. 1 CPC

Cited to establish the nature of the challenged decision (appeal against a conciliation authority ruling).

art. 321 cpv. 1 CPC

Cited to establish the timeliness of the appeal, which was confirmed, making the procedural grounds for inadmissibility relevant.

art. 2. Non si riscuotono spese processuali.

This order concerns the dispensing of procedural costs based on the circumstances of the case.

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Testo completo

Incarto n. 16.2023.30 · Lugano 9 novembre 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Giani, presidente

vicecancelliera: · Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 15 settembre 2023 presentato dalla

RE 1 (rappresentata da RA 1 )

contro il decreto di stralcio emesso il 28 agosto 2023 dal Giudice di pace del circolo del Ceresio nella causa CM.2023.5 (procedura di conciliazione: azione creditoria) da lei promossa con istanza del 5 luglio 2023 nei confronti di

CO 1 ,

Ritenuto

in fatto: A. Il 5 luglio 2023 la CO

1 di __________, società attiva nel settore della consulenza di attività che

hanno a che fare con il mondo della ristorazione e dell'ospitalità, si è rivolta al Giudice di pace del circolo del Ceresio chiedendo di convocare

CO 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 2318.80 oltre interessi per prestazioni svolte in suo favore, così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. 3__________ dell'Ufficio di esecuzione di

Mendrisio. Il 18 agosto 2023 il Giudice di pace, preso atto che all'udienza di conciliazione del 16 agosto 2023 non aveva

“ricevuto tutta la documentazione per permetterle di seguire il tentativo di conciliazione”, ha nuovamente citato le parti all'udienza del 28 agosto successivo. A tale udienza si è presentato unicamente il convenuto. Con decreto del giorno stesso, il Giudice di pace ha stralciato la procedura dal ruolo per mancata comparizione dell'istante. Le spese processuale di fr. 200.– sono state poste a carico dell'istante medesima.

B. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un “opposizione/reclamo” del 15 settembre 2023 in cui sostanzialmente motiva la mancata comparizione all'udienza di conciliazione. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione a CO 1.

C. Il

2 ottobre 2023 il presidente di questa Camera ha invitato RA 1 a produrre una procura che lo abilitasse a rappresentare in giudizio la società reclamante. Il termine è scaduto infruttuoso.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv.

1 CPC sono impugnabili con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata all'istante il 29 agosto 2023. Introdotto il 15 settembre 2023 il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2. Il giudice, in ogni stadio della procedura, esamina d'ufficio se sono dati i presupposti processuali (art. 60 CPC), tra cui rientra la capacità processuale (art. 59 cpv. 2 lett. c CPC), ovvero la capacità della parte di agire in giudizio personalmente o per mezzo di un proprio rappresentante legale (art. 67 cpv. 2 CPC). Trattandosi di una persona giuridica (come una società a garanzia limitata) i suoi organi esecutivi (nella Sagl, il gerente: art.

814 cpv. 1 CO), così come le persone che possono validamente rappresentarla negli atti giuridici con terzi in virtù delle regole del diritto civile, possono compiere gli atti giudiziari a nome della persona giuridica medesima, firmando in particolare i memoriali processuali (DTF 141 III 82 consid. 1.3). Ogni persona abilitata a rappresentare la società in giudizio deve legittimarsi producendo un estratto dal registro di commercio, o l'autorizzazione rilasciatale per agire e transare nella causa concreta con cui ha adito il tribunale (art. 68 cpv. 3 CPC; loc. cit.).

a) In concreto, il reclamo, interposto dalla RE 1, è stato sottoscritto da RA 1, il quale ne è socio con un diritto di firma collettiva a due. Se non che, per essere valido il rimedio giuridico, la sua sola firma non era sufficiente ma esso avrebbe dovuto essere sottoscritto dalla gerente della società, che dispone di una firma individuale, o da lui solo se in possesso di una procura della gerente che lo abilitava a compiere gli atti giudiziari a nome della persona giuridica medesima.

b) La mancanza di un presupposto processuale comporta l'inammissibilità dell'azione. Tuttavia, in virtù del divieto del formalismo eccessivo, le carenze formali quali la mancanza della procura possono essere sanate entro il termine fissato dal giudice (art. 132 cpv. 1 CPC). Pertanto, se prodotta, la procura sana a posteriori gli atti già intrapresi, mentre se essa non è prodotta, l'atto è considerato come non presentato. Premesso ciò, come si è detto, il 2 ottobre 2023 il presidente di questa Camera ha invitato RA 1 a produrre, entro il termine di 10 giorni, una procura che lo abilitasse a rappresentare in giudizio la società reclamante, con l'avvertenza che il silenzio sarebbe stato interpretato come “mancanza di procura”. L'interessato, che si è visto notificare l'ordinanza il 6 ottobre 2023 (tracciamento dell'invio n. 98.__________), non ha reagito. Né, la gerente della società ha ratificato l'atto. In circostanze siffatte, il reclamo va considerato come non presentato, ovvero inammissibile.

3. A futura memoria giovi ricordare che se per l'art. 134 CPC la citazione (in concreto, all'udienza di conciliazione) deve essere spedita almeno 10 giorni prima della data prevista dalla comparizione, il termine decorrendo dal giorno successivo la spedizione e non dalla ricezione della citazione, il giudice deve tenere conto che il destinatario può ritirare il plico raccomandato anche il settimo giorno, e ultimo, di giacenza postale. Può così succedere che il destinatario prenda conoscenza della citazione due o tre giorni prima dell'udienza, o finanche il giorno stesso, ciò che potrebbe comportare un'insufficiente preparazione con conseguente violazione del diritto al contraddittorio (Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol I, Berna 2012, n. 8 ad art. 134; Brändli/Bühler in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 9 ad art. 134).

4. Le singolarità del caso inducono nella fattispecie a non prelevare spese processuali. Non si pone problema di ripetibili o di indennità di inconvenienza, CO 1 non essendo stato interpellato.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è inammissibile.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– , ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ceresio.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.