Appeal Regarding Jurisdiction in Execution Proceeding for Credit Card Debt
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged a lower court's decision which granted the creditor an order for the definitive rejection of opposition to an execution proceeding initiated to recover an outstanding corporate credit card balance of approximately CHF 4,102.20. The appellant argued that the lower court lacked territorial and functional jurisdiction, specifically claiming the matter should have proceeded via conciliation proceedings and that the judge's jurisdictional limit for such summary proceedings was lower than the claim amount. The appellate court rejected the appeal as inadmissible, reasoning that since the creditor initiated the action under the summary proceeding for evident cases (Art. 257 CPC), mandatory conciliation procedures did not apply, and the judge of peace had the proper decision-making authority for a claim valued at CHF 4,102.20 under the relevant jurisdictional statute for summary proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 257 CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 319 lett. a CPC, Art. 197 CPC, Art. 257 cpv. 3 CPC, Art. 248 lett. b CPC; Appeal Regarding Jurisdiction in Execution Proceeding for Credit Card Debt: The appellant argued that the lower court lacked territorial and functional jurisdiction, specifically claiming the matter should have proceeded via conciliation proceedings and that the judge's jurisdictional limit for such summary proceedings was lower than the claim amount. The appellate court rejected the appeal as inadmissible, reasoning that since the creditor initiated the action under the summary proceeding for evident cases (Art. 257 CPC), mandatory conciliation procedures did not apply, and the judge of peace had the proper decision-making authority for a claim valued at CHF 4,102.20 under the relevant jurisdictional statute for summary proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis order definitively rejects the appeal, making it the main ground for the final decision.
This order imposes the litigation costs on the appellant based on the outcome of the appeal.
Cited in the reasoning (point 3) which governs the allocation of costs, justifying order 2.
Testo completo
Incarto n. 16.2023.27 · Lugano 9 agosto 2023/bs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Giani, presidente
vicecancelliera: · Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 26 luglio 2023 presentato dalla
RE 1 (rappresentata dal dott. iur. H__________, )
contro la decisione emessa il 13 luglio 2023 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa SO.2023.203 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: carta di credito) promossa con istanza del 15 febbraio 2023 dalla
CO 1
Ritenuto
in fatto: A. Il
27 marzo 2019 CO 1 ha rilasciato alla ditta RE 1, e a J__________ quale debitore solidale, la carta di credito aziendale “__________ n. __________334. Il 17 gennaio 2022 l'istituto bancario ha trasmesso ai titolari della carta un conteggio dal quale risultava un saldo a proprio favore di fr. 4102.20 già compresi gli interessi di fr. 144.38. Il
2 febbraio seguente CO 1tale importo entro 10 giorni. Preso atto che nulla era stato versato, il 2 marzo 2022 CO 1 ha fatto notificare alla RE 1 il precetto esecutivo n. __________80 dell'Ufficio di esecuzione di Buchs (AG) per fr. 3957.82 più interessi al 12% dal 14 febbraio 2022, cui l'escussa ha interposto opposizione.
B. Il
15 febbraio 2023 CO 1 ha adito il Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest con un'istanza a tutela giurisdizionale nei casi manifesti perché condannasse la RE 1 a versarle fr. 4102.– più interessi al 12% dal 14 febbraio 2022 su fr. 3957.82, e pronunciasse il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al citato PE. Invitata a presentare osservazioni scritte, la convenuta ha proposto l'11 aprile 2023 di respingere l'istanza contestando in particolare la competenza territoriale del giudice adito e la mancanza di un riconoscimento di debito. Con replica del 26 aprile 2023 e duplica dell'11 luglio 2023 le parti hanno ribadito le loro posizioni.
C. Statuendo con decisione del 13 luglio 2023 il Giudice di pace ha accolto l'istanza, condannando la convenuta a versare all'istante fr. 4102.– più interessi al 12% dal 14 febbraio 2022 su fr. 3957.82 e rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al menzionato precetto esecutivo. Le spese processuali di fr. 250.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 220.–.
D. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 luglio 2023 in cui chiede di annullare il giudizio impugnato. L'atto non è stato oggetto di notificazione.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni a tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili con reclamo, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC), sempre che il valore litigioso non raggiungesse almeno fr. 10 000.– nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore (art. 319 lett. a CPC). In concreto tale valore ammonta a fr. 4102.20, donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del ricorso, nella fattispecie la sentenza impugnata è giunta al rappresentante della convenuta il
17 luglio 2023 (traccia degli invii n. 98.41.910455.00018798, agli atti). Introdotto il 26 luglio 2023, il reclamo in esame è pertanto ricevibile.
2. La reclamante chiede, in estrema sintesi, di annullare la decisione per difetto di competenza decisionale del giudice adito “sia dal punto di vista funzionale come giudice di pace, sia dal punto di vista della somma delle competenze”. Al proposito, rileva che dopo avere preso atto che l'istanza era stata indirizzata al Giudice di pace, essa poteva “fare affidamento sul fatto che il giudice di pace … condurrà una procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 197 CPC”, Se non che, essa soggiunge, il primo giudice si è pronunciato sul merito della causa in applicazione dell'art. 257 CPC, senza tenere alcuna udienza di conciliazione e senza considerare che la sua competenza decisionale è limitata controversie con un valore litigioso inferiore a fr. 2000.–. Tali argomentazioni non possono essere condivise.
a) Dagli atti risulta che l'istante ha adito il Giudice di pace con un'azione creditoria promossa secondo la procedura sommaria dell'art.
257 CPC (tutela giurisdizionale nei casi
manifesti), così come risulta chiaramente dal richiamo di tale norma sia sulla prima pagina dell'istanza che nella seconda
pagina. Tale procedura costituisce un'alternativa alla procedura ordinaria o semplificata normalmente disponibile e ha lo scopo di offrire all'istante, nei casi manifesti, una via giudiziaria particolarmente semplice e rapida (I CCA, sentenza inc. 11.2021.79 del
24 maggio 2022 consid. 4 con riferimenti). Il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (art. 257 cpv. 1 lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (art. 257 cpv. 1 lett. b). Ove non siano date le condizioni per ottenere tutela giurisdizionale in procedura sommaria, il giudice non entra nel merito dell'istanza (art. 257 cpv.
3 CPC).
b) Contrariamente a quanto sembra credere la reclamante, dandosi un'azione promossa nella procedura sommaria, come quella in esame (art.
248 lett. b CPC), la procedura di conciliazione non ha luogo (art. 198 lett. a CPC; Infanger in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 11 e 15 ad art. 198; Peter in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, edizione 2012, n.
4 ad art. 198; Gloor/ Umbricht Lukas in: Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 2-3 ad art. 198). Né può dirsi che la convenuta possa essere stata fuorviata dall'agire dell'autorià. Alla sua richiesta di chiarire se il procedimento in esame fosse una procedura di rigetto dell'opposizione o una procedura di conciliazione (lettera del 16 marzo 2023) il Giudice di pace ha assegnato alla convenuta un termine per presentare osservazioni scritte menzionando espressamente l'art. 257 CPC (ordinanza del 20 marzo 2023).
c) Nelle circostanze descritte, il Giudice di pace non è quindi stato adito come autorità di conciliazione ragione per cui la sua facoltà decisionale non era limitata a giudicare controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 2000.– come prevede l'art. 212 CPC, ma poteva giudicare anche quelle fino a un valore litigioso a fr. 5000.– (art. 31 cpv. 1 lett. c della Legge sull'organizzazione giudiziaria: RL 177.100). E dandosi come in concreto un valore di causa di fr. 4102.20 la competenza decisionale del Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest a giudicare l'azione creditoria promossa secondo la procedura sommaria dell'art. 257 CPC era senz'altro data. Considerato che per il resto la reclamante non revoca in dubbio la sussistenza dei presupposti per far capo all'art. 257 cpv. 1 CPC il reclamo, infondato, vede la sua sorte segnata.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili o indennità per inconvenienza, l'attrice non essendo stata chiamata a formulare osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.