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16.2023.14 • TRAC TI 16.2023.14 Generato dall'IA

Book Sale Contract Dispute and Payment Calculation

Numero d'incarto 16.2023.14
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

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The appellant contested a lower court's decision which ordered payment of CHF 3,300 plus interest arising from a book sale, primarily challenging the evidentiary weight of a summary sheet detailing 1,514 volumes at a total price of CHF 24,000, and arguing that the transaction was for 1,300 volumes paid in full. The reviewing court found the appellant's challenge to the summary sheet's authenticity unsubstantiated, upholding that it proved the CHF 24,000 contract price, but determined that the buyer had actually made payments totaling CHF 22,000 (CHF 19,300 confirmed on one receipt plus subsequent payments), resulting in a revised outstanding debt of CHF 2,000, thus partially granting the appeal and modifying the judgment accordingly.

Regesto Legislator

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Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 152 cpv. 1 CPC, Art. 228 cpv. 1 CPC, Art. 187 CO, Art. 11 CO; Book Sale Contract Dispute and Payment Calculation: The reviewing court found the appellant's challenge to the summary sheet's authenticity unsubstantiated, upholding that it proved the CHF 24,000 contract price, but determined that the buyer had actually made payments totaling CHF 22,000 (CHF 19,300 confirmed on one receipt plus subsequent payments), resulting in a revised outstanding debt of CHF 2,000, thus partially granting the appeal and modifying the judgment accordingly.

Parole chiave

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compravendita oggetto della lite ordine di pagamento ordinanze probatorie calcolo degli interessi valore contabile Compravendita: pagamento del prezzo

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 367
DTF 144 III 146
Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 144 III 146 consid.
DTF 143 III 460
ricordare che, per principio, l'autenticità di un documento pubblico o privato si presume (DTF 143 III 460 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 cpv. 3 lett. b CPC

The court decided the matter itself based on the prerequisites of this article due to the nature of the appeal.

art. 321 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for appealability (reclamo) in simplified procedure cases below CHF 10,000, confirming the chamber's jurisdiction.

art. 79 cpv. 1 LEF

Cited in reasoning to confirm the first instance judge could rule on the definitive rejection of opposition because the action was deemed a debt recognition action.

art. 106 cpv. 2 CPC

Applied to determine the allocation of appeal costs based on the reciprocal success and failure of the parties.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the section on legal remedies to indicate the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 16.2023.14 · Lugano, 14 marzo 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

cancelliera: · Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 3 marzo 2023 presentato dalla

RE 1 (rappresentata dall'amministratore unico __________ F__________ )

contro la decisione emessa il 25 gennaio 2023 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa SE.2022.1 (compravendita) promossa nei suoi confronti con petizione del 1° marzo 2022 da

CO 1 (patrocinato dall' PA 1 ),

Ritenuto

in fatto: A. Tra il 12 giugno e il 15 ottobre 2019 CO 1 ha

venduto dei libri alla società RE 1, di cui __________ F__________ è amministratore unico. Riguardo al numero e al

prezzo della merce le parti divergono: per il venditore si trattava di 1514 tomi al prezzo di complessivi fr. 24 000.– mentre invece per la compratrice i volumi sarebbero stati 1300 per un prezzo complessivo di fr. 19 300.–. Il 29 ottobre 2020 il venditore ha invitato l'acquirente a versargli, entro

dieci giorni, il saldo di fr. 3300.–. Non avendo ottenuto quanto chiesto, CO 1 ha fatto notificare alla RE 1 il precetto esecutivo n. __________

dell'Ufficio esecuzione di Lugano per fr. 3300.– oltre interessi al 5% dall'8 novembre 2020, indicando quale motivo del credito “vendita 1514 tomi 08.11.2019”, al quale l'escussa ha interposto opposizione.

B. Con istanza del 21 dicembre 2021 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest chiedendo di convocare la RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 3300.– oltre interessi al 5% dal 3 dicembre 2020, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. Constatata all'udienza di conciliazione del 19 gennaio 2022 l'impossibilità di conciliare le parti, il Giudice di pace ha rilasciato il 21 gennaio 2022 l'autorizzazione ad agire all'istante. La tassa di giustizia di fr. 200.– è stata posta a carico dell'istante (inc. 67/C/21/Co).

C. Con petizione del 25 febbraio 2022 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. A sostegno della pretesa egli ha prodotto un “foglio ricapitolativo” (doc. B), sottoscritto dall'amministratore unico della convenuta, da cui risulta la consegna alla controparte tra il 12 giugno e il 15 ottobre 2019 di 1514

volumi, il versamento di acconti al 15 ottobre 2019 di complessivi fr. 14 000.– e un “rimanente” in proprio favore di fr. 10

000.–, così come cinque ricevute di pagamento attestanti il versamento, tra l'8 novembre 2019 e il 23 aprile 2020, di ulteriori acconti per complessivi fr. 6700.–. Nelle sue osservazioni del 29 marzo 2022 la convenuta ha proposto di respingere la petizione, sostenendo che essa aveva acquistato 1300 volumi al prezzo di fr. 19 300.–, da lei interamente pagato, come risulta da una ricevuta di pagamento del 9 dicembre 2019 (doc. 3). In una replica del 12 aprile 2022 l'attore ha asserito che la ricevuta di pagamento presentata dalla convenuta non era una ricevuta a saldo ma un “ricapitolativo” degli acconti versatigli. Duplicando il 16 agosto 2022 la convenuta ha contestato la valenza probatoria del “foglio ricapitolativo” (doc. B), sostenendo che la consonante iniziale del termine “rimanente” era stata scritta

“sopra e quindi successivamente al segno che secondo l'attore sarebbe la firma del suo amministratore unico” e ha soggiunto che in ogni caso, come dimostrano le otto ricevute di

pagamento da lei prodotte “l'importo rivendicato dall'attore sia sbagliato”. Al dibattimento dell'11 gennaio 2023, il Giudice

di pace ha tentato, senza successo, di conciliare le parti. Il verbale d'udienza non riporta altro.

D. Statuendo con decisione del 25 gennaio 2023 il Giudice di pace ha accolto la petizione nel senso che ha obbligato la convenuta a versare all'attore fr. 3300.– oltre interessi al 5% dal 3 dicembre 2020 e ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta al menzionato precetto esecutivo. Le spese processuali di fr. 300.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 200.– per ripetibili.

E. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del

3 marzo 2023 in cui chiede di annullare

la sentenza impugnata e di riformarla nel senso di respingere la petizione.Nelle sue osservazioni del 22 gennaio 2024 CO 1 conclude per la reiezione

del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso

inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla

notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, il valore litigioso ammonta a fr. 3300.–, donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla

tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata alla convenuta il 1° febbraio 2023 (cfr. tracciamento dell'invio, n. 98__________, agli atti). Introdotto il 3 marzo 2023 (cfr. timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, il reclamo in esame è di conseguenza tempestivo.

2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che il “foglio ricapitolativo” (doc. B) allestito dall'attore e sottoscritto da __________ F__________, in cui è indicato che nel periodo tra il 12 giugno 2019 e il 15 ottobre

2019 è avvenuta la consegna di 1514 tomi, sono stati versati acconti per fr. 14 000.– e il “rimanente al 15.10.2019” da pagare

era di fr. 10 000.–, dimostra che le

parti avevano concluso dei contratti di compravendita aventi per oggetto un totale di 1514 libri per un prezzo complessivo

di fr. 24 000.–. Egli ha ritenuto inoltre che le cinque ricevute di pagamento prodotte dall'attore provavano che successivamente al 15 ottobre 2019 la convenuta aveva versato ulteriori acconti per fr. 6700.–. In circostanze siffatte, per il primo giudice sul prezzo di fr. 24 000.– la convenuta aveva versato all'attore acconti per complessivi fr. 20 700.– con un saldo in favore di quest'ultimo di fr. 3300.–. Donde in definitiva l'accoglimento della petizione.

4. La reclamante lamenta innanzitutto la mancata assunzione della testimonianza di __________ M__________, da lei offerta, e quella di F__________ K__________, offerta dall'attore, senza che il Giudice di pace abbia motivato il diniego. Essa si duole quindi della violazione del suo diritto di essere sentito, il quale garantisce – in particolare – il

diritto alla prova. Ogni parte ha il diritto, per accertare un fatto rilevante controverso, di fare assumere le prove adeguate proposte regolarmente e tempestivamente secondo la legge processuale applicabile (cfr. anche art. 152 cpv. 1 CPC; sentenza del Tribunale federale 4A_273/2021 del 17 aprile 2023 consid. 4.3.1). In linea di massima è in occasione del dibattimento che avviene la notifica definitiva delle prove preannunciate negli allegati preliminari (art. 228 cpv. 1 CPC applicabile alla procedura semplificata per rinvio dall'art. 219 cpv. 1 CPC; CCR sentenza inc. 16.2019.9 del 4 maggio 2020 consid. 4 con rinvii).

In concreto, è vero che l'attore ha chiesto di sentire __________ M__________ per riferire “sul come sono andate le cose essendo titolare del laboratorio di B__________ dove si sono svolti praticamente i fatti più salienti della vendita dei libri” (replica, pag. 3) mentre la convenuta, ha chiesto di sentire __________ K__________ per riferire che “differentemente da quanto sostiene l'attore, i fatti salienti non si sono svolti a B__________, bensì o a __________ o presso gli uffici di RE 1” (duplica, pag. 2). Dal verbale d'udienza dell'11 gennaio 2023 non risulta che le parti abbiano definitivamente offerto le prove da loro preannunciate nei loro allegati scritti. Né la reclamante pretende

che il primo giudice abbia omesso di verbalizzare la sua posizione. In tali circostanze il Giudice di pace poteva legittimamente dedurre dal comportamento processuale

delle parti un'implicita rinuncia alle prove e quindi l'inutilità di statuire sulle stesse come pure di motivare il diniego (nel medesimo senso CCR sentenza inc. 16.2019.9 del 4 maggio 2020 consid. 4 con rinvii). Si aggiunga, ad ogni modo, che non è dato di vedere quali elementi di rilievo ai fini del giudizio avrebbe apportato la testimonianza offerta ove appena si pensi che il luogo dove si sono svolti “i fatti salienti” non è determinante.

5. La reclamante ribadisce che il “foglio ricapitolativo” (doc. B) non è un contratto e che lo stesso non prova nulla perché contiene delle “scritte apposte in tempi diversi e con calligrafie diverse e penne diverse”. A suo dire, tale documento, non permette in alcun modo di concludere “che il segno che la controparte dice essere la firma di __________ F__________ possa essere considerata come un segno di accettazione”. Inoltre, essa soggiunge, la scritta in calce “Rimanente il 15.10.2019 Fr. 10 000.–” è stata apposta in

un momento successivo alla firma mentre “l'anno è stato modificato da 2010 a 2019”. La convenuta sostiene, ad ogni modo, che

la compravendita verteva sull'acquisto di 1300 volumi per un prez­zo di complessivi fr. 19 300.– da lei interamente pagato così come risulta dalla ricevuta “a saldo” del 9 dicembre 2019 (doc. 3), non considerata dal Giudice di pace.

a) Ora, che il “foglio ricapitolativo” (doc. B) non sia un contratto scritto è vero. La reclamante disconosce tuttavia che la conclusione di contratti di compravendita di cose mobili (art. 187 CO e segg.) non soggiace ad alcuna forma particolare (art. 11 CO; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ª edizione, pag. 73 n. 518 e 519) e può avvenire anche oralmente o per atti concludenti. Precisato ciò, senza cadere nell'arbitrio, il Giudice di pace poteva ritenere il documento in questione, nel quale l'attore ha tenuto traccia delle date di consegna di libri e di versamento degli acconti, la “comprova dell'accordo” tra le parti. Che poi tra le parti sia sorto un contratto di compravendita di libri risulta dalle stesse ammissioni della convenuta in relazione alla ricevuta di pagamento del 9 dicembre

2019 da cui risulta che essa aveva versato all'attore complessivi fr. 19 300.– per “1300 volumi d'arte” (doc. 3). Un'altra

questione è di sapere se la conclusione del primo giudice, per il quale il “foglio ricapitolativo” (doc. B) costituisce

anche la prova della pretesa dell'attore, ovvero che a quel momento vi era un saldo in favore di lui di fr. 14 000.–, sia insostenibile.

b) Per quel che concerne la contestazione sollevata

dalla convenuta in merito all'autenticità del “foglio ricapitolativo” e di conseguenza della sua valenza probatoria, giovi

ricordare che, per principio, l'autenticità di un documento pubblico o privato si presume (DTF 143 III 460 consid. 3.5; analogamente: RtiD II-2016 pag. 640 n. 27c; v. anche CCR sentenza inc. 16.2015.26 dell'11 settembre 2017 consid. 6b). Contestarla non basta, a meno di riuscire a destare seri dubbi, sostanziando concreti sospetti di falsificazione, manipolazione o alterazione del contenuto o delle firme. Sussistendo presupposti del genere incombe poi a chi si vale del documento dimostrare l'autenticità dell'atto, e a tal fine tutti i mezzi di prova sono ammissibili (I CCA sentenza inc. 11.2020.105 del 17 maggio 2021 consid. 6a).

c) Nel caso in esame, con la petizione l'attore ha indicato che il “foglio ricapitolativo” (doc. B) era stato sottoscritto dall'amministratore unico della convenuta (pag. 2). Quest'ultima, nelle osservazioni, ha asserito che tale documento non prova nulla e rilevato che esso era stato allestito dall'attore in “momenti successivi (basta leggere le varie date, i vari colori, i differenti spessori delle penne utilizzate e le diverse calligrafie riportate su quel foglio)” e che “la data in calce al foglio (quella del 15.10.2019) sia stata pure quella modificata a posteriori (il “9” del 2019 è infatti l'unica cifra in blu di quella data)” (pag. 2). Replicando l'attore ha evidenziato che “il visto apposto dalla convenuta, peraltro mai contestato, risulta una conferma di quanto versato e quanto ancora da versare, la qual cosa si configura in un contratto di vendita per 1514 libri ad un prezzo di fr. 24 000.–”. (pag. 2). In duplica la convenuta ha infine rilevato che il documento era “stato compilato in momenti diversi (uso di penne, colori e calligrafie diverse) e soprattutto come la “R”di “Rimanente” era stata apposta in un momento successivo (quella “R” è infatti apposta sopra) rispetto al segno che l'attore dice essere la firma del suo amministratore unico”, soggiungendo che l'attore vi aveva apposto “a posteriori delle modifiche in alcun modo condivise con lei” (pag. 2).

d) Visto

quanto precede, nella misura in cui la convenuta non ha negato che il documento sia stato firmato da __________ F__________, suo

amministratore unico, non si pongono problemi di autenticità in senso stretto, ovvero sulla questione di sapere se il documento emani dalla persona che esso designa. Un'altra questione è l'esattezza materiale, ovvero la correttezza dei fatti che riporta. Al proposito, non si può ritenere che l'interessata abbia soddisfatto il suo obbligo di motivare la contestazione. Essa si è per finire limitata a eccepire discrepanze cromatiche e grafiche, ma ciò non basta per insinuare

un serio dubbio sulla manomissione del documento. Contrariamente all'assunto della reclamante, “a occhio nudo” non

è possibile distinguere se la lettera “R” di “Rimanente” sia apposta sopra o sotto la parte finale del segno apposto da __________ F__________, ovvero se la frase sia stata scritta prima o dopo la firma dall'amministratore unico della convenuta. E a fronte di una contestazione generica, la conclusione del Giudice di pace, per il quale il documento in esame dimostra che le parti avevano concluso un contratto di compravendita avente per oggetto un totale di 1514 libri per un prezzo complessivo di fr. 24 000.– (fr. 14 000.– + fr. 10 000.–), sfugge alla critica.

e) Relativamente alla ricevuta del 9 dicembre 2019 (doc. 3), da tale documento risulta che a quella data la convenuta aveva pagato complessivi fr. 19 300.– per 1300 volumi. Ora, se da una parte, tale documento non può ritenersi una ricevuta a saldo giacché dopo il 9 dicembre 2019 la convenuta ha versato ulteriori acconti per fr. 2700.– (l'11.12.2019 fr. 2000.– e il 23.4. 2020 fr. 700.–) senza spiegarne le ragioni, dall'altra parte non vi è alcuna prova, come sostenuto dall'attore (cfr. replica 12 aprile 2022, pag. 3), che la somma indicata sia errata. Ne segue in definitiva che la RE 1 ha versato acconti per un totale di fr. 22 000.– (fr.

19 300.– + fr. 2700.–) e che, considerando il prezzo pattuito di fr. 24 000.–, essa risultava essere ancora debitrice di fr. 2000.–, anziché fr. 3300.– rivendicati in causa. Entro questi limiti il reclamo merita così accoglimento. Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. Visto quanto precede la decisione impugnata va riformata nel senso che la petizione va accolta limitatamente a fr. 2000.–. Gli interessi di mora decorrono dal 3 dicembre 2020, data di per sé non contestata dalla reclamante.

6. La reclamante si duole infine del fatto che il Giudice di pace ha rigettato in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo fattole notificare dalla controparte senza

spendere una parola sulla sua contestazione secondo cui non vi è identità fra il credito di fr. 3300.– indicato nel

precetto esecutivo, ossia “vendita 1514 tomi 08.11.2019” e quello fatto valere in causa, ritenuto che il numero di libri indicato nel precetto esecutivo non risulta da nessun contratto e il primo giudice avrebbe dovuto accertare che dalla ricevuta del 9 dicembre 2019 (doc. 3) da lei prodotta risulta che ha acquistato “1300 volumi d'arte” per un prezzo di fr. 19 300.– da lei interamente pagato. Se non che, il credito di fr. 3300.– fatto valere in causa quale saldo del prezzo compravendita, quantunque nella petizione l'attore abbia

affermato che la compravendita è avvenuta tra il 12 giugno e il 15 ottobre 2019 e non l'8 novembre 2019, è indubbiamente

il medesimo rispetto a quello indicato nel precetto esecutivo. Nella misura in cui l'attore ha introdotto un'azione di riconoscimento di debito (art. 79 cpv. 1 LEF), il Giudice di pace, dopo avere accertato l'esistenza del credito, poteva quindi pronunciare il rigetto definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo. Ne segue che su questo punto il reclamo non può trovare ascolto, fermo restando che l'opposizione va rigettata limitatamente a fr. 2000.–.

7. Le spese processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). La

convenuta rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità

per ripetibili ridotte commisurata alla stringatezza delle osservazioni (di due pagine, compresi il frontespizio e le richieste di giudizio). L'esito del giudizio impone una modifica del dispositivo sugli oneri processuali di primo grado che sono suddivisi tra le parti secondo la rispettiva soccombenza.

Per questi motivi,

decide: I. Il reclamo è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata è così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta nel senso che la RE 1 è condannata a versare a CO 1 fr. 2000.– oltre interessi al 5% dal 3 dicembre 2020.

L'opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 2000.– oltre interessi al 5% dal 3 dicembre 2020. Per il resto l'istanza è respinta.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 300.–, da anticipare dall'attore, sono poste per un terzo a carico di quest'ultimo e per due terzi a carico della convenuta. La RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 100.– per ripetibili ridotte.

II. Le spese del reclamo di fr. 400.– sono poste per due terzi a carico della reclamante e per un terzo a carico di CO 1, al quale la RE 1 rifonderà fr. 350.– per ripetibili ridotte.

3. Notificazione a:

– –

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art.

113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.