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16.2022.46 • TRAC TI 16.2022.46 Generato dall'IA

Appeal Inadmissible: Conciliation Minutes Not Appealable Decision

Numero d'incarto 16.2022.46
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed the minutes of a conciliation hearing where, following the failure to settle a claim for legal fees and opposition to execution, the Justice of the Peace announced the issuance of an authorization to sue and imposed the procedural costs on the appellant. The appellate court declared the appeal inadmissible because the minutes of the conciliation hearing, like the subsequent authorization to sue, do not constitute a decision susceptible to appeal; the appellant's objections regarding the merits of the claim and the allocation of preliminary costs can only be raised once the main action is promoted following the issuance of the authorization, which is the proper venue for discussing the merits and final cost apportionment.

Regesto Legislator

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Art. 209 cpv. 1 CPC, Art. 209 cpv. 3 CPC, Art. 207 cpv. 1 lett. c CPC, Art. 207 cpv. 2 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF; Appeal Inadmissible: Conciliation Minutes Not Appealable Decision: The appellate court declared the appeal inadmissible because the minutes of the conciliation hearing, like the subsequent authorization to sue, do not constitute a decision susceptible to appeal; the appellant's objections regarding the merits of the claim and the allocation of preliminary costs can only be raised once the main action is promoted following the issuance of the authorization, which is the proper venue for discussing the merits and final cost apportionment.

Parole chiave

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eccezioni processuali udienza di conciliazione autorizzazione ad agire impugnabilità di decisioni incidentali spese di procedura procedura arbitrale

Disposizioni normative citate

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Art. 209 cpv. 1 CPC
in diritto: che, in concreto, il Giudice di pace, preso atto della mancata conciliazione delle parti, ha preannunciato l'emanazione di un'autorizzazione ad agire nel senso dell'art. 209 cpv. 1 CPC;
Art. 209 cpv. 3 CPC
in diritto: che, in concreto, il Giudice di pace, preso atto della mancata conciliazione delle parti, ha preannunciato l'emanazione di un'autorizzazione ad agire nel senso dell'art. 209 cpv.
Art. 207 cpv. 1 lett. c CPC
che, relativamente alle spese processuali della conciliazione, esse sono addossate all'attore in caso di rilascio dell'autorizzazione ad agire (art. 207 cpv. 1 lett. c CPC), salvo poi essere ripartite in esito al giudizio di merito (art.
Art. 207 cpv. 2 CPC
che, relativamente alle spese processuali della conciliazione, esse sono addossate all'attore in caso di rilascio dell'autorizzazione ad agire (art. 207 cpv.
Art. 106 cpv. 1 CPC
Cited as the general principle for allocating costs of the current judgment (though costs were waived).
Art. 100 cpv. 1 LTF
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv.
Art. 76 LTF
La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Art. 116 LTF
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art.

Giurisprudenza citata

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DTF 141 III 163
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48*b* cpv. 1 lett. a n. 2 LOG

Cited as the basis allowing the Chamber to decide the appeal in a single-judge composition.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the general principle for allocating costs of the current judgment (though costs were waived).

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Testo completo

Incarto n. 16.2022.46 · Lugano 8 novembre 2022/bs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Giani, presidente

vicecancelliera: · Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo (“appello”) del 2 novembre 2022 presentato da

RE 1

contro il verbale d'udienza di conciliazione del 28 ottobre 2022 nella causa CM.2022.33 (mandato) della Giudicatura di pace del circolo di Balerna promossa con istanza del 27 settembre 2022 dall'

CO 1 ,

Ritenuto

in fatto: che con istanza del 27 settembre 2022 l'avvocato CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Balerna, chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 3302.80 più interessi al 5% dal 20 giugno 2022 a saldo di sue prestazioni legali, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. _________68 dell'Ufficio esecuzione di Mendrisio;

che all'udienza di conciliazione del 28 ottobre 2022 il convenuto ha avversato le pretese dell'attore;

che una proposta transattiva del Giudice di pace è stata rifiutata dall'attore;

che il Giudice di pace, constatata l'impossibilità di conciliare le parti, ha comunicato loro che avrebbe rilasciato l'autorizzazione ad agire all'attore al quale avrebbe anche addossato le spese processuali di fr. 250.–;

che in un reclamo (“appello”) del

2 novembre 2022 RE 1 lamenta sostanzialmente la mancata presa in considerazione delle sue obiezioni alla pretesa avversaria e chiede a questa Camera di respingere l'istanza e di non addebitargli le spese processuali di fr. 250.–;

che l'atto non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

e considerando

in diritto: che, in concreto, il Giudice di pace, preso atto della mancata conciliazione delle parti, ha preannunciato l'emanazione di un'autorizzazione ad agire nel senso dell'art. 209 cpv. 1 CPC;

che il verbale dell'udienza di conciliazione del 28 ottobre 2022 non configura una decisione suscettiva di impugnazione, come non lo sarebbe nemmeno un'autorizzazione ad agire (DTF

141 III 163 consid. 2.1; 140 III 229 consid. 2.1; da ultimo: sentenza 5A_359/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3.2; analogamente: RtiD I 2013 n. 43c pag. 814; CCR sentenza inc. 16.2022.22 del 25 luglio 2022);

che il convenuto parrebbe disconoscere gli effetti di un'autorizzazione ad agire, la quale è rilasciata se le parti non giungono a un'intesa senza che l'autorità di conciliazione abbia a pronunciarsi sulla fondatezza o meno delle pretese fatte valere dall'attore;

che l'autorizzazione ad agire consente poi all'attore, in concreto l'avv. CO 1, di promuovere causa nei confronti del convenuto entro tre mesi dal rilascio (art.

209 cpv. 3 CPC);

che nell'ambito di tale procedura (di merito) RE 1 potrà far valere tutte le sue obiezioni e contestazioni, le quali allora sì dovranno poi essere di principio discusse dal Giudice di pace;

che, relativamente alle spese processuali della conciliazione, esse sono addossate all'attore in caso di rilascio dell'autorizzazione ad agire (art. 207 cpv. 1 lett. c CPC), salvo poi essere ripartite in esito al giudizio di merito (art.

207 cpv. 2 CPC);

che, in ultima analisi, allo stato attuale delle cose, il convenuto non è tenuto a versare alcunché alla controparte né ad assumersi spese della procedura di conciliazione;

che il reclamo sfugge perciò a qualsiasi disamina e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48*b* cpv. 1 lett. a n. 2 LOG);

che le spese del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) ma le circostanze del caso specifico inducono nondimeno a rinunciare a ogni prelievo, l'interessato non risultando avere cognizioni giuridiche particolari e avendo agito senza l'ausilio di un legale;

che non si pone inoltre problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.