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16.2022.44 • TRAC TI 16.2022.44 Generato dall'IA

Condominium Owner Appeal of Common Expense Contribution Assessment Dismissed for Lack of Specificity

Numero d'incarto 16.2022.44
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An owner of a condominium unit appealed a lower court decision that ordered them to pay CHF 1772.40 plus interest for past-due common expense contributions, confirming a previous enforcement order; however, the appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant merely stated they had already explained their reasons without specifying any errors of law or fact in the challenged decision, which is insufficient to motivate an appeal under the relevant procedural code, although the court waived collection of appeal costs due to the appellant acting without legal counsel.

Regesto Legislator

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Art. 212 CPC, Art. 320 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF; Condominium Owner Appeal of Common Expense Contribution Assessment Dismissed for Lack of Specificity: che non si pone il problema di indennità alla controparte, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni.

Parole chiave

Generato dall'IA
unità di proprietà per piani tassazione delle spese spese di esecuzione common law distrazione di valori patrimoniali precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48*b* cpv. 1 lett. a n. 2 LOG

Cited as the procedural basis allowing the Chamber to decide the manifestly inadmissible appeal in a single-judge session.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the general rule governing the allocation of procedural costs (though a decision to waive them was made).

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Testo completo

Incarto n. 16.2022.44 · Lugano 8 novembre 2022/bs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Giani, presidente

vicecancelliera: · Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 3 novembre 2022 presentato da

RE 1

contro la decisione emessa il 13 ottobre 2022 dal Giudice di pace del circolo di Caneggio nella causa CM.2022.7 (proprietà per piani: contributi per spese comuni) promossa con istanza del 2 settembre 2022 dalla

Condominio __________ recte: Comunione dei comproprietari del“Condominio CO 1”, (rappresentata dall'__________, ),

Ritenuto

in fatto: che con decisione del 13 ottobre 2022 il Giudice di pace del Circolo di Caneggio, decidendo come autorità di conciliazione in virtù dell'art. 212 CPC, ha accolto un'istanza introdotta il 2 settembre 2022 dal “Condominio __________” (*recte*: Comunione dei comproprietari del Condominio RE 1) condannando RE 1 al pagamento di fr. 1772.40 oltre interessi del 5% dal 1° dicembre 2021 a titolo di contributi condominiali scaduti per gli anni 2019 e 2020, rigettando in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________7 dell'Ufficio di esecuzione di Mendrisio e ponendo le spese processuali di fr. 180.– a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 90.–;

che contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 novembre 2022 in cui dichiara di opporsi al giudizio impugnato “dal momento che ho già abbondantemente spiegato per iscritto e oralmente [al Giudice di pace] le mie motivazioni”;

che l'atto non è stato notificato alla controparte;

e considerando

in diritto: che le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione in virtù dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ª edizione, n. 10 ad art. 212);

che nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata alla convenuta al più presto il 14 ottobre 2022, sicché il reclamo in esame, introdotto il 3 novembre 2022, è tempestivo;

che

secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente

errato dei fatti (lett. b);

che

la reclamante si oppone al giudizio in questione dichiarando di avere “già abbondantemente spiegato per iscritto e oralmente [al Giudice di

pace] le sue motivazioni”, ma non esprime alcuna critica nei confronti della decisione impugnata;

che ciò non basta per motivare un reclamo, l'interessata doven­do spiegare perché nel condannarla a versare alla controparte fr. 1772.40 oltre interessi a titolo di contributi condominiali scaduti per gli anni 2019 e 2020 il primo giudice avrebbe arbitrariamente accertato i fatti ed erroneamente applicato il diritto senza per di più tenere conto delle sue contestazioni;

che in tali circostanze, pur con tutta la comprensione che si deve a una parte non patrocinata, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un'eventuale riforma della decisione impugnata;

che manifestamente irricevibile, il reclamo sfugge perciò a qualsiasi disamina e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48*b* cpv. 1 lett. a n. 2 LOG);

che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a ogni riscossione, la reclamante, sprovvista di cognizioni giuridiche, ha agito di sua iniziativa senza l'ausilio di un patrocinatore;

che non si pone il problema di indennità alla controparte, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ; – , .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Caneggio.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.