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16.2022.34 • TRAC TI 16.2022.34 Generato dall'IA

Appeal Moot Due to Subsequent Ruling on Revision Request

Numero d'incarto 16.2022.34
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party filed an appeal for denial of justice after a lower court judge failed to rule on a revision request filed months earlier concerning a prior judgment ordering the repayment of a loan; however, the appellate court declared the appeal moot because the lower court subsequently issued the decision on the revision request the same day the appeal was challenged, reasoning that while the initial delay warranted the appeal, the subsequent decision rendered the matter without object, leading to the dismissal of the appeal without imposing court costs or awarding indemnity given the circumstances, including the appellant acting without a paid legal representative.

Regesto Legislator

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Art. 68 cpv. 2 CPC, Art. 319 lett. c CPC, Art. 321 cpv. 4 CPC, Art. 327 cpv. 4 CPC, Art. 242 CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. e CPC; Appeal Moot Due to Subsequent Ruling on Revision Request: Se la giurisdizione adita rifiuta o protrae indebitamente l'emanazione di una decisione che rientra nelle sue competenze, può essere interposto recla­mo all'autorità superiore per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC). L'art. 321 cpv. 4 CPC consente di introdurre reclamo per ritardata giustizia in ogni tempo, a meno che la remora sia dovuta a una decisione formale, nel qual caso occorre impugnare tale decisione entro i termini dell'art. 321 cpv. 1 e 2 CPC (DTF 138 III 706 consid. 2.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.55 del 27 maggio 2022 consid. 1 con rinvii). E un reclamo per ritardata giustizia in una causa con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– rientra nelle attribuzioni di questa Camera (art. 48 lett. d n. 2 LOG).

Parole chiave

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revisione di una decisione sindacato giurisdizionale legittimazione a ricorrere effetti delle pronunce pregiudiziali revoca della decisione amministrativa eccezione di incostituzionalità Reclamo per denegata giustizia diventato privo d'oggetto

Disposizioni normative citate

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Art. 68 cpv. 2 CPC
PA 1 non consta, né pretende, essere un rappresentante legale o di essere iscritto in un registro cantonale degli avvocati, ci si può chiedere se il fatto di agire a titolo gratuito sia sufficiente per ritenere una valida rappresentanza in deroga all'art. 68 cpv.
Art. 319 lett. c CPC
Se la giurisdizione adita rifiuta o protrae indebitamente l'emanazione di una decisione che rientra nelle sue competenze, può essere interposto recla­mo all'autorità superiore per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC).
Art. 321 cpv. 4 CPC
L'art. 321 cpv. 4 CPC consente di introdurre reclamo per ritardata giustizia in ogni tempo, a meno che la remora sia dovuta a una decisione formale, nel qual caso occorre impugnare tale decisione entro i termini dell'art.
Art. 327 cpv. 4 CPC
Egli trascura in effetti che foss'anche accertato un diniego di giustizia ciò non comporta *eo ipso* l'accoglimento della domanda di merito, ma semmai l'ordine all'autorità giudiziaria inferiore di trattare la causa (art. 327 cpv. 4 CPC: cfr.
Art. 242 CPC
The appeal was declared devoid of object and the case struck from the roll based on this provision.
Art. 107 cpv. 1 lett. e CPC
Cited in the reasoning concerning the disposition regarding court costs when a case becomes moot.
Art. 106 CPC
divenute senza oggetto prevede che quando una lite diventi cadu­ca il giudice “può prescindere dai principi di ripartizione” secondo la soccombenza (art. 106 CPC) e suddividere le spese giudiziarie secondo equità.
Art. 100 cpv. 1 LTF
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv.

Giurisprudenza citata

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DTF 140 III 557
casi (DTF 140 III 557 consid.
DTF 138 III 706
1 e 2 CPC (DTF 138 III 706 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 242 CPC

The appeal was declared devoid of object and the case struck from the roll based on this provision.

art. 107 cpv. 1 lett. e CPC

Cited in the reasoning concerning the disposition regarding court costs when a case becomes moot.

art. 95 cpv. 3 lett. c CPC

Cited in the reasoning concerning the disposition regarding inconvenience indemnities when a case becomes moot.

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Testo completo

Incarto n. 16.2022.34 · Lugano 17 gennaio 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Giani, presidente

vicecancelliera: · Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo per denegata giustizia del 15 settembre 2022 presentato da

RE 1 (rappresentato dal PA 1 ) nei confronti del Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest

nell'ambito della domanda introdotta il 27 novembre 2019 da RE 1 per ottenere la revisione della decisione emessa il 22 gennaio 2019 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa n. 75C18PE (mutuo) promossa nei suoi confronti con istanza 25 settembre 2019 da

CO 1 ,

Ritenuto

in fatto: A. Con decisione del 22 gennaio 2019 il Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest ha condannato RE 1 a versare a CO 1 fr. 4000.– oltre interessi al 5% dal 29 novembre 2017 a titolo di restituzione di un mutuo. Un reclamo introdotto da RE 1 il 28 febbraio 2019 è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 16 maggio 2019 (inc. 16.2019.17).

B. Il 27 novembre 2019 RE

1 ha presentato al Giudice di pace una domanda di revisione in cui fa valere, sostanzialmente, la nullità dell'autorizzazione ad agire per incompetenza territoriale dell'autorità di conciliazione che l'aveva rilasciata, la nullità di alcune disposizioni ordinatorie processuali emanate durante la procedura, la mancata considerazione di prove addotte durante la procedura e la valutazione delle prove effettuata dal Giudice di pace. Non consta che il Giudice di pace abbia notificato la domanda a CO 1.

C. Dopo vari solleciti volti a ottenere dal Giudice di pace una decisione, il 15 settembre 2022 RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo per ritardata giustizia in cui chiede di accogliere la domanda di revisione o, in via subordinata, di ordinare al Giudice di pace di emanare la decisione. Nelle sue osservazioni del 20 ottobre 2022 il Giudice di pace, dopo avere giustificato la remora, ha comunicando di avere emanato quello stesso giorno la decisione in questione. In una replica spontanea del 29 novembre 2022 il reclamante conferma il reclamo.

Considerando

in diritto: 1. Nel reclamo RE 1 precisa anzitutto che il lic. iur. PA 1, firmatario dal rimedio giuridico, è legittimato a rappresentarlo nella procedura in esame, specificando che egli agisce gratuitamente sulla scorta di una procura da lui personalmente conferitagli. Premesso che il lic. iur. PA 1 non consta, né pretende, essere un rappresentante legale o di essere iscritto in un registro cantonale degli avvocati, ci si può chiedere se il fatto di agire a titolo gratuito sia sufficiente per ritenere una valida rappresentanza in deroga all'art. 68 cpv. 2 CPC, un rappresentante agendo professionalmente in giudizio già quando è disposto ad intervenire in un numero indeterminato di

casi (DTF 140 III 557 consid. 2.3). Resta il fatto che, in concreto, RE 1 ha firmato anch'egli il reclamo sicché al proposito non occorre attardarsi.

2. Se la giurisdizione adita rifiuta o protrae indebitamente l'emanazione di una decisione che rientra nelle sue competenze, può essere interposto recla­mo all'autorità superiore per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC). L'art. 321 cpv. 4 CPC consente di introdurre reclamo per ritardata giustizia in ogni tempo, a meno che la remora sia dovuta a una decisione formale, nel qual caso occorre impugnare tale decisione entro i termini dell'art. 321 cpv. 1 e 2 CPC (DTF 138 III 706 consid. 2.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.55 del 27 maggio 2022 consid. 1 con rinvii). E un reclamo per ritardata giustizia in una causa con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– rientra nelle attribuzioni di questa Camera (art. 48 lett. d n. 2 LOG).

3. Nella misura in cui RE 1 chiede a questa Camera di accogliere la sua domanda di revisione, il reclamante formula una richiesta improponibile. Egli trascura in effetti che foss'anche accertato un diniego di giustizia ciò non comporta *eo ipso* l'accoglimento della domanda di merito, ma semmai l'ordine all'autorità giudiziaria inferiore di trattare la causa (art. 327 cpv. 4 CPC: cfr. Freiburghaus/Afheldt in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur

Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 15 ad art. 327; Jeandin in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 7 ad

art. 327). Al riguardo non occorre dilungarsi.

4. Come

si è detto, il 20 ottobre 2022 il Giudice di pace ha emanato la decisione sulla domanda di revisione e questa è stata notificata al richiedente il

30 dicembre 2022. In tali circostanze il reclamo è diventato privo d'oggetto e va tolto dai ruoli (art. 242 CPC). Rimane da esaminare la questione

delle spese processuali e le ripetibili dello stralcio. Ora, l'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC applicabile alle procedure

divenute senza oggetto prevede che quando una lite diventi cadu­ca il giudice “può prescindere dai principi di ripartizione” secondo la soccombenza (art. 106 CPC) e suddividere le spese giudiziarie secondo equità. A tal fine egli considera, segnatamen­te, “quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione, quale sarebbe stato il presumibile esito della causa e quale parte è all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto” (RtiD II-2021 pag. 717 n. 26c).

In concreto ci si può esimere da tale analisi. Quand'anche si fosse accertata una remora del Giudice di pace, la particolarità della fattispecie giustifica di rinunciare alla riscossione di oneri processuali a carico dello Stato, che è parte in tale procedimento. Quanto all'indennità d'inconvenienza cui il reclamante, che non si è avvalso di un legale, avrebbe avuto diritto (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), per sue stesse ammissioni la procedura non gli ha causato costi rilevanti, l'intervento del suo rappresentante essendo avvenuto a titolo gratuito. Non soccorrono dunque i presupposti per l'assegnazione di un simile indennizzo.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

2. Non si riscuotono spese processuali né si assegnano indennità d'inconvenienza.

3. Notificazione a:

– , ; – Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest.

Comunicazione a .

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.