Tenant Eviction Upheld for Breach of Agreement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court dismissed a tenant's appeal against a lower court order for eviction, which was based on the tenant's failure to comply with a prior agreement to clear excessive belongings that violated obligations regarding diligence and neighborly consideration, leading to the termination of the lease effective May 31st; the court reasoned that the tenant did not contest breaching the agreement, that a request for a lease extension was inadmissible as it was first raised on appeal and was barred by law because the termination was for grave breach of duty, and that the tenant had already received adequate time to find new accommodation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 257 CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 326 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF; Tenant Eviction Upheld for Breach of Agreement: Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Considerato che il reclamante, sprovvisto di cognizioni giuridiche, ha agito di sua iniziativa senza l'ausilio di un legale si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non si pone per contro problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato oggetto di intimazione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe extension of the lease was excluded because the termination was due to a serious breach of diligence and consideration for neighbors.
Cited as the legal basis for the termination due to a serious breach of diligence and consideration for neighbors.
Used to declare the request for lease extension inadmissible as it was raised for the first time on appeal.
Cited as the basis allowing the Chamber to decide the appeal in a single-judge composition.
The court applied this article regarding the allocation of procedural costs based on the outcome, but decided to waive them.
Testo completo
Incarto n. 16.2022.30 · Lugano 27 ottobre 2022/bs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Giani, presidente
vicecancelliera: · Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 26 agosto 2022 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 10 agosto 2022 dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città nella causa SO.2022.456 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore) promossa con istanza del 7 giugno 2022 dal
. CO 1 (rappresentato dalla RA 1 ),
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 10 agosto 2022 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città ha ordinato ad RE
1 di liberare un appartamento situato a Locarno appartenente a CO 1. Non sono state riscosse spese processuali né assegnate ripetibili.
B. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 26 agosto 2022 in cui chiede sostanzialmente “una proroga del contratto di locazione”. L'atto non è stato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), come quella in esame, sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata, intimata al convenuto per mezzo della Polizia comunale __________ il 17 agosto 2022 (relazione di notifica agli atti). Datato
26 agosto ma impostato il giorno successivo, il reclamo in esame è tempestivo.
2. Il Pretore aggiunto ricordato che nell'ambito di una precedente procedura le parti avevano raggiunto un accordo del 22 marzo 2022 in virtù del quale “se il convenuto non avesse sgomberato il suo parcheggio e lo spazio adiacente dal materiale ammassato e non avesse consentito all'istante di ispezionare il suo appartamento, il rapporto di locazione si sarebbe interrotto il 31 maggio 2022”, ha accertato che l'inquilino non aveva adempiuto quanto promesso. Pur tenendo conto che il convenuto versa regolarmente la pigione e che lo stato di cose è riconducibile a un problema di accumulo compulsivo, ha ritenuto che un locatore non può essere tenuto a tollerare una situazione disagevole per altri conduttori. In siffatte circostanze egli ha così ordinato al convenuto di liberare l'ente locale “asportando sia dall'appartamento, sia dall'autorimessa, così come da ogni altro locale comune e/o attribuitogli in uso tutte le suppellettili di sua proprietà (comprese scatole, sacchi, recipienti, attrezzi e oggetti di qualsiasi tipo)”.
3. Il reclamante ribadisce di avere un problema di “accumulo compulsivo” che sta attualmente curando. Egli si dichiara disposto ad allontanare tutti i suoi oggetti affinché possa continuare a vivere in quell'appartamento. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, egli chiede una “proroga del contratto” anche perché la sua situazione finanziarie e debitoria non gli permette di trovare un'altra sistemazione confacente alla sua situazione.
In concreto, il reclamante non contesta di avere disatteso l'accordo del 22 marzo 2022 né che ciò abbia comportato la cessazione del contratto di locazione per il 31 maggio 2022. Senza poter vantare un valido motivo per continuare a occupare l'appartamento la volontà del locatore di ottenere giudizialmente la restituzione dell'ente locato non può essere criticata. Sotto questo profilo la decisione del Pretore aggiunto di ordinare lo sfratto è esente da critiche. Quanto alla protrazione del contratto di locazione, a prescindere dal fatto che la richiesta è stata formulata per la prima volta in questa sede ed è quindi inammissibile (art. 326 CPC), una tale facoltà è esclusa se la disdetta, come in concreto (doc. E ed F) è stata data per violazione grave dell’obbligo di diligenza e di riguardo per i vicini in applicazione dell'art. 257*f* cpv. 3 e 4 CO (art. 272*a* cpv. 1 lett. b CO). Ad ogni modo, nel caso in esame, il reclamante ha di fatto già beneficiato di almeno due mesi per trovare un'altra sistemazione ragione per cui ulteriori dilazioni, che possono essere tutt'al più concesse dal locatore, non entrano in linea di conto. Ne segue che il reclamo vede la sua sorte segnata e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48*b* cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
4. Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Considerato che il reclamante, sprovvisto di cognizioni giuridiche, ha agito di sua iniziativa senza l'ausilio di un legale si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non si pone per contro problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato oggetto di intimazione.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.