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16.2022.25 • TRAC TI 16.2022.25 Generato dall'IA

Husband's Appeal Against Ad Litem Allowance Granted Due to Procedural Errors

Numero d'incarto 16.2022.25
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In divorce proceedings, the lower court granted the wife an *ad litem* allowance of CHF 3500, finding her income insufficient to cover legal costs despite having a reserve fund, while noting the husband's substantial assets and the plausible chance of success for the wife's claim. The appellate court sustained the husband's appeal, annulling the decision and remanding the case for a new judgment after a proper hearing, because the initial decision violated the husband's right to be heard and the right to evidence by failing to hold an oral hearing when facts regarding financial situations were contested and by not providing reasons for rejecting the evidence offered by both parties, as required under summary proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 104 LTF, Art. 271 CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 320 CPC, Art. 8 CC, Art. 273 cpv. 1 CPC; Husband's Appeal Against Ad Litem Allowance Granted Due to Procedural Errors: The appellate court sustained the husband's appeal, annulling the decision and remanding the case for a new judgment after a proper hearing, because the initial decision violated the husband's right to be heard and the right to evidence by failing to hold an oral hearing when facts regarding financial situations were contested and by not providing reasons for rejecting the evidence offered by both parties, as required under summary proceedings.

Parole chiave

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violazione dei diritti procedurali procedura di divorzio diritto di essere sentito spese di procedura procedura orale dovere di assistenza Divorzio: provvigione ad litem

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 143 III 624
Parentage Acknowledgment Challenge Over Residency Fraud
DTF 142 III 367
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della autorità di primo grado (DTF 142 III 367 consid.
DTF 144 III 146
Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 144 III 146 consid.
DTF 142 II 226
Una disattenzione del diritto d'essere sentito ha natura formale e non dipende dalla fondatezza della decisione impugnata (DTF 142 II 226 consid.
DTF 140 I 75
anche DTF 140 I 75 consid.
DTF 140 III 389
Né può essere tenuto a rifondere ripetibili lo Stato del Cantone Ticino (DTF 140 III 389 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 273 cpv. 1 CPC

Cited by implication in the reasoning leading to the annulment, as the appeal complained about a violation of this procedural rule regarding the hearing in summary proceedings.

art. 321 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning to confirm that the appeal was timely filed against the decision.

art. 271 CPC

Cited in the reasoning to characterize the decision on the *ad litem* provision as a judgment in summary procedure.

art. 320 CPC

Cited in the reasoning to establish the scope of review for the appeal (erroneous application of law and clearly incorrect ascertainment of facts).

art. 74 cpv. 2 LTF

Cited in the section regarding legal remedies to state the condition for admissibility of the appeal to the Federal Supreme Court in cases not meeting the minimum value threshold.

art. 72 LTF

Cited in the section regarding legal remedies concerning the admissibility of the appeal in civil matters.

art. 76 LTF

Cited in the section regarding legal remedies to govern the standing to appeal to the Federal Supreme Court.

art. 95 a 98 LTF

Cited in the section regarding legal remedies to list the grounds for the appeal in civil matters to the Federal Supreme Court.

art. 113 LTF

Cited in the section regarding legal remedies as the basis for the subsidiary appeal in constitutional law matters.

art. 115 LTF

Cited in the section regarding legal remedies to govern the standing to appeal in constitutional matters.

art. 116 LTF

Cited in the section regarding legal remedies to list the grounds for the subsidiary appeal in constitutional matters.

DTF 140 III 389 consid. 4.1

Cited in the reasoning for the decision not to award costs to the State of Ticino.

DTF 142 II 226 consid. 2.8.1

Cited in the reasoning to support that a violation of the right to be heard is formal in nature, irrespective of the decision's substance.

DTF 140 I 75 consid. 9.3 in fine

Cited in the reasoning regarding the formal nature of the violation of the right to be heard.

Art. 8 CC

Cited by the appellant in his complaint regarding a violation of his right to evidence.

I CCA sentenza inc. 11.2019.67 dell'8 maggio 2020 consid. 9

Cited in the reasoning concerning the violation of art. 273 para. 1 CPC regarding the need for a hearing when facts are contested.

I CCA sentenza inc. 11.2017.85 del 17 aprile 2019 consid. 5

Cited in the reasoning to support the principle that an order on evidence may be omitted in summary procedure, but not the motivation for deeming offered evidence irrelevant.

sentenza del Tribunale federale 5A_561/2020 del 3 marzo 2021 consid. 1.2

Cited in the reasoning to establish that a decision on *ad litem* provision is substantive law, not conservatory relief.

DTF 143 III 624 consid. 7

Cited in the reasoning to support the characterization of the *ad litem* provision as substantive law.

I CCA sentenza inc. 11.2020.115 del 1° luglio 2021 consid. 1

Cited in the reasoning to support the characterization of the *ad litem* provision as a judgment in summary procedure.

DTF 142 III 367 consid. 2.4

Cited in the reasoning to define the scope of review regarding the erroneous application of law in an appeal.

DTF 144 III 146 consid. 2

Cited in the reasoning to define the limited scope of review regarding factual findings in an appeal.

2. Non si riscuotono spese processuali né si assegnano ripetibili.

This is the explicit order regarding costs and legal fees in the dispositive.

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Testo completo

Incarto n. 16.2022.25 · Lugano 22 settembre 2022/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera: · F. Bernasconi

sedente per statuire sul reclamo del 28 luglio 2022 presentato da

RE 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 )

contro la decisione emessa il 12 luglio 2022 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa CA.2022.34 (divorzio: provvigione ad litem) promossa con istanza del 25 maggio 2022 da

CO 1 (Milano) (patrocinata dall'avv. PA 2 ),

Ritenuto

in fatto: A. Nell'ambito di un'azione di divorzio promossa il 28 febbraio 2022 da RE 1 (1979) davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord nei confronti di CO 1 (1983) (DM.2022.10), con istanza del 25 maggio 2022 la moglie ha, in particolare sollecitato dal marito lo stanziamento di una provvigione ad *litem* di fr. 3500.–. All'udienza del 30 maggio 2022, indetta per il contraddittorio, il Pretore, su richiesta del convenuto, ha assegnato a quest'ultimo un termine 10 giorni per presentare osservazioni scritte. In un memoriale dell'8 giugno 2022 RE 1 ha proposto di respingere l'istanza notificando mezzi di prova. In una replica spontanea del 23 giugno 2022 CO 1 ha mantenuto la sua domanda notificando anch'essa mezzi di prova.

B. Statuendo con decisione del 12 luglio 2022 il Pretore ha accolto l'istanza e ha obbligato RE

1 a versare alla moglie una provvigione *ad litem* di fr. 3500.–. Le spese processuali di fr. 300.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 300.– per ripetibili.

C. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 luglio 2022 in cui chiede di annullare la sentenza impugnata e rinviare gli atti al Pretore per una nuova decisione. CO 1 non è stata chiamata a presentare osservazioni al reclamo.

Considerando

in diritto: 1. Una decisione in materia di provvigione *ad litem* non è un provvedimento cautelare nel senso degli art. 261 segg. o 276 CPC (né dell'art. 104 LTF), bensì una pretesa fondata sul diritto sostanziale, in particolare sui doveri che discendono dal matrimonio (sentenza del Tribunale federale 5A_561/2020 del 3 marzo 2021 consid. 1.2; v. anche DTF 143 III 624 consid. 7 con rinvii; analogamente: RtiD II-2019 pag. 664 n. 4c; da ultimo: I CCA sentenza inc. 11.2020.115 del 1° luglio 2021 consid. 1). Si tratta perciò di un giudizio indipendente emanato in procedura sommaria a norma dell'art. 271 CPC, impugnabile con reclamo, se la causa ha un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, come in concreto, entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 18 luglio 2022 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 28 luglio 2022 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo termine utile, il reclamo in esame è tempestivo.

2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della autorità di primo grado (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

3. Nella decisione impugnata, il Pretore dopo aveva accertato il reddito della moglie in € 1550.00 mensili a fronte di un fabbisogno minimo in € 2022.05 mensili, ha ritenuto che essa non è in grado di sopperire alle spese della procedura di divorzio. A suo parere, inoltre, la sostanza a disposizione della stessa di € 9500.00 costituisce “una riserva di soccorso” e non può essere pertanto utilizzata per le spese di patrocinio. Quanto alla situazione del marito, il primo giudice ha appurato che egli dispone di una “cospicua” sostanza ragione per cui possiede sufficienti risorse per pagare la provvigione di causa senza intaccare il proprio debito mantenimento, tanto più che l'ammontare richiesto non è particolarmente elevato. Riconosciuto infine che la posizione della moglie non era manifestamente priva di possibilità di esito favorevole, il Pretore ha pertanto obbligato il convenuto a versare all'istante una provvigione *ad litem* di fr. 3500.–.

4. Il reclamante lamenta anzitutto una violazione del suo diritto alla prova garantito dall'art. 8 CC e del suo diritto di essere sentito. Egli rimprovera al Pretore di avere emanato la decisione impugnata senza avere eseguito alcuna istruttoria né essersi espresso sulle prove da lui offerte, segnatamente sull'edizione dalla moglie dei suoi conti bancari, tramite un'ordinanza sulle prove. Il marito soggiunge inoltre che l'accertamento del Pretore in merito alla consistenza della sostanza della moglie sia manifestamente errato poiché fondato unicamente su una “fotografia parziale del suo conto corrente senza riferimenti allo stato del conto né dettagli sulla relazione bancaria”. Ciò non basta, a suo avviso, per rendere verosimile che essa dispone unicamente di € 9500.00.

a) Già si è detto che una richiesta di provvigione *ad litem* è trattata con il rito sommario dell'art. 271 CPC (sopra consid. 1). Nell'ambito di una tale procedura il giudice, ricevuta l'istanza, convoca le parti a un'udienza ma può rinunciarvi soltanto se i fatti sono chiari o non controversi in base agli atti scritti delle parti” (art. 273 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il Pretore ha bensì convocato le parti a un'udienza del 30 maggio 2022, ma in quell'occasione il convenuto “visto il breve lasso di tempo intercorso dalla notifica dell'istanza (ricevuta praticamente quel giorno stesso)” ha chiesto di poter presentare osservazioni scritte, ciò che il Pretore ha ammesso impartendogli un termine di dieci giorni. Non si può pertanto ritenere che sulla questione della provvigione *ad litem* si sia tenuta un'udienza in cui le parti si sono espresse sull'istanza.

b) Premesso ciò, nella fattispecie la richiesta di provvigione *ad litem* non poteva dirsi fondata su fatti “non controver­si”. An­zi, il marito contestava recisamente che la moglie potes­se pretendere da lui una provvigione *ad litem* sia alla luce della situazione economica (reddito e sostanza) di lei, che in relazione alla propria. Non sussistevano dunque le premesse perché il primo giudice potesse rinunciare all'udienza. Il fatto che vi sia stato un precedente scambio di allegati scritti, per altro, costituisce già di per sé un'eccezione e deve unicamente permettere al Pretore di determinare se i

fatti sono chiari o non controversi e quindi di rinunciare a convocare le parti all'udienza. Ciò che, come si è detto, non era il caso in concreto. Ne segue che, a ragione, il reclamante si duole così di una violazione dell'art. 273 cpv. 1 CPC. (cfr. analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2019.67 dell'8 maggio 2020 consid. 9).

c) Per di più, il Pretore nemmeno ha motivato il diniego di assumere le prove debitamente offerte dalle parti. Certo in dottrina v'è chi sostiene che in procedura sommaria si può prescindere da ordinanze sulle prove (I CCA sentenza inc. 11.2017.85 del 17 aprile 2019 consid. 5 con rinvii), ma ciò non dispensava ad ogni modo il primo giudice dal motivare almeno nella decisione “finale” perché le prove offerte erano irrilevanti ai fini del giudizio.

5. Ne segue che, lesiva del diritto di esprimersi del convenuto, la decisione impugnata incorre nell'annullamento. Poco importa che in esito al contraddittorio il Pretore possa eventualmente statuire nello stesso modo. Una disattenzione del diritto d'essere sentito ha natura formale e non dipende dalla fondatezza della decisione impugnata (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1; v. anche DTF 140 I 75 consid. 9.3 in fine con richiamo). Evidentemente nella fattispecie il dibattimento sulla provvigione *ad litem* potrà tenersi contestualmente alle udienze nella cau­sa di divorzio.

6. Le particolarità della fattispecie giustificano di accogliere il reclamo – eccezionalmente – senza scambio di atti scritti, anche perché la Camera rinuncia a impartire al Pretore indicazioni vincolanti sul contenuto del nuovo giudizio. Le parti rimangono libere così di impugnare, ove ne riscontrassero gli estremi, la nuova decisione.

7. Le singolarità del caso inducono altresì nella fattispecie a non prelevare spese. Quanto alle ripetibili, CO 1 non ha proposto di respingere il reclamo e la violazione procedurale non le è imputabile. Non può essere tenuta dunque a rifondere indennità. Né può essere tenuto a rifondere ripetibili lo Stato del Cantone Ticino (DTF 140 III 389 consid. 4.1 con richiami).

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto è la decisione impugnata è annullata. Gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio, previo dibattimento.

2. Non si riscuotono spese processuali né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

– avv. ; – avv. .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.